Per il Giudice di Pace di Firenze è invalido l'accertamento del superamento dei limiti di velocità se manca la prova di taratura e funzionalità dell'apparecchio

di Lucia Izzo - Va dichiarato invalido l'accertamento del superamento dei limiti di velocità in mancanza di prove di taratura e di funzionalità dell'apparecchio di rilevamento. Invalidità che travolge anche il provvedimento prefettizio che aveva respinto il ricorso avverso il verbale elevato dalla Polizia Stradale.


La vicenda

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Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Firenze nella sentenza n. 1064/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una s.r.l., difesa dall'Avv. Roberto Iacovacci, che si era vista elevare un verbale di accertamento per violazione dei limiti di velocità rilevata in autostrada a mezzo autovelox in postazione fissa.


Esperito inutilmente ricorso innanzi al Prefetto, la società deduce innanzi al magistrato onorario la nullità del verbale, tra l'altro, per carenza di prova in ordine alla taratura e idoneità del dispositivo utilizzato per il rilevamento della velocità.

La taratura degli strumenti di rilevamento della velocità

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Il magistrato onorario, ritenendo meritevole di accoglimento l'eccezione, rammenta come la Corte di Cassazione abbia richiamato l'attenzione sulla necessità di svolgere un completo e rigoroso accertamento prima di contestare l'infrazione, con espresso riferimento alla c.d. "taratura" dello strumento elettronico di rilevazione della velocità.


Per il giudice, la taratura rappresenta l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti per legge e, quindi, l'unico modo per escludere la presenza di errori ricorrenti rispetto o tali campioni, durante il suo utilizzo. Solo così si ritiene possibile assicurare uno standard accettabile di garanzia per il cittadino.


In conclusione, per il giudice di pace, non possono costituire fonti di prova i dati rilevati dalle apparecchiature se munite della sola omologazione. E nel caso in esame, per fornire prova della sussistenza della violazione amministrativa in capo all'opponente, l'amministrazione resistente ha allegato la sola "Dichiarazione di Conformità al campione omologato", rilasciata dalla ditta costruttrice.

Autovelox: non basta l'omologazione, serve la taratura

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Il giudicante fiorentino non manca di citare il dictum della Corte Costituzionale (sent. n. 113/2015) secondo cui le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Indirizzo a cui ha dato attuazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. decreto n. 282/2017) dettando le regole pratiche sulle verifiche sia iniziali che periodiche degli apparecchi, nonché riguardo alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo.

Inoltre, che l'apparecchiatura fosse certificata da appositi centri SIT, i soli autorizzati al rilascio di un apposito certificato di taratura, lo prevedeva anche la normativa antecedente al DM n. 282 del 13/6/2017, applicabile al caso di specie, essendo la data di taratura (il 2/5/2017) precedente alla data di pubblicazione del D.M.

Tuttavia, dall'attestato depositato dalla Prefettura di Firenze, rilasciato dalla ditta costruttrice dell'apparecchiatura, risulta attestato che la strumentazione elencata è stata sottoposta a verifica di conformità al campione approvato direttamente dalla ditta produttrice, senza migliori specificazioni.

Tale attestazione, conclude il giudice, non può valere come certificazione di avvenuta taratura dell'apparecchio poiché il procedimento di taratura, per essere opponibile ai terzi che ne contestano la validità, deve essere effettuato secondo i dettami normativi. Di conseguenza, non può riconoscersi l'attendibilità dell'accertamento effettuato che va dichiarato invalido.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Scarica pdf Giudice di Pace Firenze, sent. n. 1064/2019

Foto: 123rf.com
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