La Cassazione spiega quando la condotta imperita e negligente dei medici è idonea a interrompere il nesso causale tra le lesioni e la morte

di Valeria Zeppilli - In alcuni casi, le ipotesi di responsabilità medica possono produrre effetti anche in contesti più ampi di quelli entro i quali di norma assumono valenza.

Quale rilevanza hanno tali effetti è oggetto di un'indagine che non può prescindere dalle peculiarità del caso concreto.

Responsabilità medica e omicidio preterintenzionale

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Per comprendere meglio a cosa ci si sta riferendo, si pensi all'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, che ci viene suggerita dalla recente sentenza della Corte di cassazione numero 14365/2019 (qui sotto allegata).

Cosa accade se la vittima del reato è stata soccorsa da dei medici che però, nel prestarle assistenza, hanno tenuto una condotta negligente o imperita?

Il giudizio controfattuale

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Per i giudici, ai fini di esattamente qualificare l'eventuale responsabilità penale del soggetto imputato del reato di omicidio preterintenzionale occorre compiere il giudizio controfattuale, eliminando la condotta dei sanitari e verificando se l'evento letale si sarebbe ugualmente determinato.

Eccezionalità e imprevedibilità

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A tale proposito, la Corte ha ulteriormente precisato che le cause sopravvenute da sole sufficienti a cagionare l'evento e a determinare l'interruzione del nesso causale vanno individuate in "precisi fattori produttivi di un'autonoma serie causale non correlata alla sequenza partita con il fatto delittuoso, connotati da eccezionalità e imprevedibilità".

Non possono essere invece considerate tali le condotte che non sono del tutto indipendenti ma che hanno causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato.

Le negligenze dei sanitari

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Ciò posto, per i giudici deve quindi ritenersi che "in tema di omicidio preterintenzionale, le eventuali negligenze dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta di percosse o lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale".

Chiaramente, il principio vale solo se l'evento morte costituisce comunque il prodotto della situazione di pericolo generata dal reo e non se è del tutto estranea all'area di rischio attivato con la condotta intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 14365/2019
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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