L'amministratore può consegnare anche la sola copia cartacea della fattura elettronica al condòmino che la richiede

di Annamaria Villafrate - La disciplina sulla fatturazione elettronica, attiva dal primo gennaio, presenta ancora qualche problema di comprensione. In particolare ci si domanda che cosa succede nel caso in cui un condòmino chiede al proprio amministratore una copia della fattura emessa da un fornitore. In che modo gli deve essere consegnato questo documento? Tutto dipende da come si è mosso l'amministratore: se infatti costui ha attivato uno dei canali previsti per la ricezione delle fatture elettroniche (casella PEC, accesso all'area riservata in Fisconline), la fattura verrà recapitata con questi sistemi. In caso contrario, invece, l'unico formato della fattura in suo possesso, non sarà che quella cartacea o analogica (in genere pdf). Va da sé che in questi casi, l'amministratore non è tenuto a consegnare al condòmino la fattura elettronica nel suo formato originario (xml).

Fatturazione elettronica: privati obbligati ed esonerati

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Dal primo gennaio 2019 i soggetti privati hanno l'obbligo della fatturazione elettronica. Sono esonerati solo i contribuenti minimi, i soggetti che hanno optato per il regime forfettario, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (con redditi inferiori a 65.000 euro annui) e i piccoli produttori agricoli.

Fattura elettronica: regole di ricezione per il condominio

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Per quanto riguarda il condominio, l'unico problema che pone la fattura elettronica riguarda la ricezione di questo documento, visti che è considerato un "consumatore finale". Viene quindi da chiedersi cosa succede con le fatture dei fornitori e cosa deve fare l'amministratore, nel momento in cui un fornitore, supponiamo una ditta che ha effettuato dei lavori di manutenzione, emette la fattura elettronica nei confronti del condominio.

In questo caso il fornitore dovrà naturalmente emettere regolare fattura elettronica nei confronti del condominio, inviandola al Sistema di Interscambio, con le modalità previste per i consumatori finali, visto che tra essi, come anticipato, rientra il condominio. I fornitori in questi casi dovranno:

  • compilare la fattura in formato "xml";
  • inserire nell'apposito spazio il codice convenzionale "0000000" e nel campo "Codice Fiscale", quello del condominio committente;
  • consegnare al condominio la copia cartacea della fattura;
  • inviare una copia analogica della fattura alla casella Pec del condominio, se ne ha attivata una;
  • informare l'amministratore che la fattura elettronica è presente nell'area riservata del contribuente all'interno del portale dell'Agenzia delle Entrate. Questa informazione riveste un'importanza particolare perché la fattura elettronica si considera ricevuta nel giorno in cui viene messa a disposizione nell'area riservata, senza che rilevi che la stessa venga o meno visualizzata.

Fatturazione elettronica: facoltà per il condominio ricevente

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E' chiaro insomma che il condominio è interessato alla fatturazione elettronica solo come soggetto ricevente. Anche se a dire il vero, in questo caso, non ci sono obblighi particolari a carico dell'amministratore e dei singoli condòmini. L'amministratore di condominio infatti, per gestire la ricezione delle fatture elettroniche per conto dei condòmini è libero di scegliere tra queste opzioni:

  • usare un software che interagisca con il Sistema di Interscambio grazie a un codice destinatario;
  • attivare l'accesso a Fisconline per consultare le fatture ricevute nell'area privata.
  • attivare una PEC per la ricezione del file sulla casella di posta.

Fattura elettronica: visione ed estrazione copia

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Detto questo, che cosa succede se il condomino chiede all'amministratore di visionare ed estrarre copia delle fatture emesse? In questo caso, visto che al condominio non è chiesta l'attivazione obbligatoria di canali per la ricezione delle fatture, se l'amministratore non ha attivato nessun canale di quelli visti sopra, come può inviare la fattura in formato xml ai condomini che gliene fanno richiesta? In questi casi sarà sufficiente fornire la copia cartacea o analogica, in genere in formato pdf, generata da chi ha emesso la fattura.

Come precisato infatti dall'Agenzia delle Entrate il 22 gennaio appena trascorso: "Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l'esercente o il professionista è obbligato a emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente."

Attenzione però, perché il servizio di consultazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia mette a disposizione dei consumatori finali sarà attivo solo a partire dal secondo semestre del 2019. Insomma occorre attendere il mese di luglio per visionare le fatture elettroniche. Al momento infatti il servizio non è attivo.


Foto: 123rf.com
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