In materia di responsabilità medica, è particolarmente rilevante il ruolo dei giudici della Corte di cassazione nella definizione del danno da nascita indesiderata

di Valeria Zeppilli - Il danno da nascita indesiderata rappresenta uno degli effetti più delicati della responsabilità medica, che da tempo è oggetto di significative pronunce giurisprudenziali che, negli anni, ne hanno specificato la portata e il perimetro della rilevanza giuridica.

Onere della prova del danno da nascita indesiderata

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Con la sentenza numero 19151/2018, ad esempio, la Corte di cassazione ha chiarito che è onere del genitore che agisce per il risarcimento del danno da nascita indesiderata dimostrare che, se la madre fosse stata adeguatamente informata di un'anomalia del feto, avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza.

Per i giudici della terza sezione civile, tale prova può essere data anche tramite praesumptio hominis, sulla base di inferenze desumibili dagli elementi di prova. Si possono far valere, ad esempio, le precarie condizioni psico-fisiche della donna; il ricorso, da parte sua, al consulto medico per conoscere lo stato di salute del nascituro; le pregresse manifestazioni di pensiero della gestante in ordine all'opzione abortiva. Sul sanitario grava poi la prova contraria, ovverosia l'onere di dimostrare che, per qualsivoglia ragione, la madre non si sarebbe comunque determinata all'aborto.

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Richiesta di accertamento diagnostico

A proposito di onere della prova va anche considerato quanto sancito dalla sentenza della Corte di cassazione numero 7269/2013, ovverosia che "la stessa richiesta di accertamento diagnostico e anche di più accertamenti diagnostici, ove non espressamente funzionalizzati alla verifica di eventuali anomalie del feto, è, al postutto, un indice niente affatto univoco della volontà di avvalersi della facoltà di sopprimerlo, ove anomalie dovessero emergere, innumerevoli essendo le ragioni che possono spingere la donna ad esigerli, e il medico a prescriverli, a partire dalla elementare volontà di gestire al meglio la gravidanza, pilotandola verso un parto che, per le condizioni, i tempi e il tipo, sia il più consono alla nascita di quel figlio, quand'anche malformato".

Nascita indesiderata e perdita di chance

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Con la sentenza numero 243/2017, invece, la Corte di cassazione si è occupata della vicenda di un ginecologo che non aveva adempiuto correttamente alla richiesta di una gestante di svolgere accertamenti sullo stato di salute del feto, non prescrivendo l'amniocentesi. All'esito della gravidanza il bambino era nato con una sindrome che avrebbe potuto essere rivelata dal predetto accertamento.

Per i giudici, in una simile situazione, ai fini della responsabilità del sanitario non rileva la circostanza che, due mesi dopo, la donna aveva rifiutato di sottoporsi ad amniocentesi, posto che tale circostanza "non elide l'efficacia causale dell'inadempimento quanto alla perdita della chance di conoscere lo stato della gravidanza fin dal momento in cui si è verificato".

Pertanto, se la gestante lamenta di aver subito un danno alla propria salute psico-fisica derivante dall'aver appreso della condizione patologica del figlio solo all'esito della gravidanza, la perdita di quella chance rientra nel danno complessivamente ascrivibile all'inadempimento del medico.

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Controlli sul feto e strumenti diagnostici inadeguati

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Sempre la Corte di cassazione, questa volta con la sentenza numero 4540/2016, ha anche chiarito che, in alcuni casi, le strutture sanitarie e i medici strutturati incaricati di eseguire i controlli ecografici sul feto ai fini della relativa diagnosi morfologica sono tenuti ad informare la gestante di potersi rivolgere a centri più specializzati. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui gli strumenti diagnostici utilizzati risultino adeguati allo scopo.

Se, sorto tale onere, lo stesso non sia rispettato, sia la struttura sanitaria che il sanitario rischiano di essere chiamati a rispondere per aver fatto insorgere nella paziente un incolpevole affidamento sulla sicura bontà dell'esame.

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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