Per dipingere le pareti interne di un'abitazione condominiale non serve alcuna autorizzazione perché opera di manutenzione ordinaria

Domanda: Se abito in un condominio e voglio pitturare casa devo chiedere permessi o autorizzazioni?

Risposta: No. La tinteggiatura dell'intonaco interno ed esterno è considerata opera di manutenzione ordinaria dal T.U dell'edilizia 380/2001 e dal glossario allegato al decreto ministeriale del 2 marzo 2018, per la quale non occorre alcuna autorizzazione preventiva. La disciplina condominiale prevede l'obbligo di comunicazione all'amministratore solo se le opere risultano pregiudizievoli per la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio.

Pitturazioni: la disciplina del TU Edilizia

Gli interventi di pitturazione degli immobili sono considerati, dall'art. 3 del d.p.r n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", opere di manutenzione ordinaria. Il suddetto art. 3 dispone infatti che, "si intendono per interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti."

La definizione di manutenzione ordinaria fornita dal Testo unico, come previsto sempre dall'art. 3, comma 2 "prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi." Nel caso quindi in cui, i regolamenti comunali dovessero definire diversamente l'intervento di pitturazione, prevale comunque la definizione del TU dell'edilizia, che lo considera opera di manutenzione ordinaria.

Pitturazioni: il glossario di edilizia libera

Che la pitturazione sia da considerarsi un'opera di manutenzione ordinaria che non necessita di alcuna comunicazione e/o autorizzazione, è stato ribadito di recente anche dal glossario allegato al decreto ministeriale del 2 marzo 2018, in vigore dal 22 aprile 2018. Il punto 2 della tabella considera infatti opera di manutenzione ordinaria il rifacimento, la riparazione e la tinteggiatura dell'intonaco interno ed esterno. Naturalmente se la tinteggiatura rientra all'interno di un insieme di lavori che richiedono il rilascio di un'autorizzazione, allora essa andrà indicata tra questi.

Pitturazioni: serve l'autorizzazione del condominio?

L'art. 1122 c.c. dispone che "Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea."

Dalla norma si evince che il condomino, anche se pone in essere opere su parti di proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, deve darne comunicazione all'amministrazione, solo nel caso in cui l'opera rischia di ledere la sicurezza la stabilità e il decoro dell'immobile. Qualora quindi la tinteggiatura è limitata alle pareti interni dell'abitazione, pare superflua anche la comunicazione all'amministratore.

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