Le conseguenze del rifiuto da parte della ex di utilizzare sul mercato del lavoro le proprie capacità professionali

di Marina Crisafi - Può dire addio all'assegno divorzile la ex che si rifiuta di andare a lavorare e che per di più ha un nuovo partner. È quanto ribadisce la Cassazione con ordinanza n. 14244/2016, depositata ieri (qui sotto allegata) e con la quale la Corte ha rigettato il ricorso di una donna avverso la sentenza d'appello che aveva revocato l'assegno divorzile disposto dai giudici del tribunale a carico dell'ex marito.

Per la Corte d'Appello, non sussistevano le condizioni per il riconoscimento del diritto, in relazione alle condizioni economiche dei due ex coniugi, nonché "al rifiuto da parte della donna di utilizzare sul mercato del lavoro le proprie capacità professionali" e alla convivenza stabile con un nuovo partner.

La visione di merito viene condivisa ora dal Palazzaccio.

Per gli Ermellini, infatti, il ricorso della donna è inammissibile e infondato, giacché mancano gli elementi sufficienti idonei a rappresentare una "situazione di non autonomia reddituale" della donna e "di disponibilità di mezzi economici tale da impedire di procurarsi da sola un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto nel corso del matrimonio". Per cui, niente assegno per la ex oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Vedi anche in precedente qui: Niente assegno all'ex moglie, se può andare a lavorare

Cassazione, ordinanza n. 14244/2016

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