Se è dimostrata una limitata capacità reddituale ciò indica una situazione di non totale indigenza che giustifica la corresponsione dell'assegno

di Lucia Izzo - Deve versare il mantenimento l'ex coniuge che, nonostante i numerosi debiti, abbia ugualmente una limitata capacità reddituale come dimostra il contributo versato al figlio. 

Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, nella sentenza n. 208/2016 che ha accolto il ricorso di una donna volta ad ottenere dall'ex marito l'assegno di mantenimento


Nella vicenda, l'uomo, dopo aver abbandonato il tetto coniugale, si era completamente disinteressato del supporto economico della seconda figlia e della moglie che, senza un lavoro, rischiava di perdere la casa per i debiti accumulati dal marito. 

Nonostante fosse socio accomandatario di una sas, il coniuge lamentava di essere gravemente indigente a causa dei debiti contratti per aprire un negozio di abbigliamento, affidato all'ex moglie e poi fallito per la sua cattiva gestione. 


A nulla valgono però le sue rimostranze. Il giudice partenopeo accoglie infatti l'istanza della donna: l'assunto difensivo dell'uomo circa l'assoluta mancanza di reddito, rivela tutta la sua inverosimiglianza ove si consideri che, egli comunque provvede non solo al suo mantenimento, ma anche, per sua ammissione, a quello dell'altra figlia. 


Ciò fa legittimamente presumere che l'onerato abbia conservato una seppur limitata capacità reddituale: d'altrondementre la moglie ha provato l'assenza di qualunque fonte di reddito, l'ex marito non ha fatto lo stesso circa la sua condizione patrimoniale (producendo la dichiarazione dei redditi). 


Risulta quindi giustificata la corresponsione dell'assegno, fissato dal Tribunale in euro 500, equamente suddivisi tra la donna e la figlia. 


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