La procedura per l'accesso al fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno istituito dalla legge di Stabilità 2016

di Marina Crisafi - L'ex non paga il mantenimento dovuto? A partire dal prossimo anno, ad anticipare le somme ci penserà lo Stato. È una delle novità dell'ultima ora inserite nella legge di stabilità approvata ieri in via definitiva dal Senato (leggi: "La Stabilità è legge: ecco tutte le novità e il testo"), con la ratio di rispondere alle esigenze del coniuge più debole (e della prole) che spesso si trova in stato di necessità proprio per il mancato versamento delle somme stabilite dal giudice in sede di separazione.

Vediamo come funziona la nuova misura:

Il fondo di solidarietà

La norma della legge di Stabilità istituisce, nello stato di previsione del ministero della Giustizia, un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

Il fondo nasce in via sperimentale, con una dotazione di 250mila euro per l'anno 2016 e di 500mila euro per il 2017.

Il funzionamento

La misura prevede che il coniuge che non è in grado di provvedere ai bisogni propri e dei figli minori (oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave conviventi) ed è titolare di assegno di mantenimento determinato ai sensi dell'art. 156 del codice civile, in caso di inadempienza del coniuge obbligato, può presentare al tribunale del luogo di residenza istanza per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.

Nell'attesa delle disposizioni fissate dal decreto attuativo, alla domanda si dovrà presumibilmente allegare: il provvedimento anche provvisorio con cui il tribunale ha fissato l'assegno; la documentazione attestante il mancato pagamento e gli elementi idonei a dimostrare lo stato di bisogno.

Entro trenta giorni il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato, valutati i presupposti (anche assumendo informazioni), dovrà decidere rigettando (con decreto non impugnabile) o accogliendo l'istanza. In tale ultimo caso, dovrà trasmetterla al ministero della Giustizia ai fini della corresponsione delle somme richieste.

Il procedimento è totalmente esente dal pagamento del contributo unificato.

La rivalsa dello Stato sul coniuge

Per il recupero delle somme erogate, il ministero della giustizia dovrà rivalersi direttamente sul coniuge inadempiente.

Il decreto attuativo

Per l'attuazione vera e propria della misura occorrerà comunque attendere l'apposito decreto attuativo, emanato dal ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità.

In particolare, saranno demandate al decreto, oltre alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al fondo delle somme recuperate, anche l'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione.

Le criticità

Se l'idea di base è positiva, l'attuazione pratica del fondo presenta diverse criticità e sta già sollevando polemiche. A non essere vista di buon occhio, in particolare, è l'esclusione dalla fruibilità delle somme del coniuge divorziato, oltre, ovviamente, alle coppie di ex conviventi (che allo stato non sono titolari neanche di assegno di mantenimento).

L'anticipazione inoltre è prevista solo a chi dimostra di trovarsi in "stato di bisogno", ovvero a chi può provare di non poter provvedere alle proprie esigenze di vita.

E ciò apre le porte a due ordini di problemi: da un lato, infatti, ad un maggiore carico per i tribunali che saranno onerati da un'ulteriore competenza, in ordine alla valutazione dei requisiti per avere accesso al fondo, dall'altro ad un inevitabile rischio di abusi, visto che saranno le casse dello Stato ad anticipare le somme per il mantenimento (salvo rivalsa, nella pratica raramente esercitata) non può escludersi il pericolo di frodi per ottenere un sussidio non dovuto.

Vedi anche: L'ex non paga il mantenimento? Niente paura, dal 1 gennaio lo versa lo Stato


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