Contratto a termine, contratto di inserimento e apprendistato

In Italia esistono diverse forme di contratto flessibile, così per provare ad agevolare l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro, il governo si è prefissato l’obiettivo di razionalizzarle e di controllarne la corretta applicazione da parte delle imprese. La riforma prevede, quindi, alcuni importanti interventi atti a limitare l’uso improprio di alcuni istituti contrattuali e la conseguente precarietà, oltre che a favorire una più equa distribuzione delle tutele.

CONTRATTO A TERMINE - Per il primo contratto a termine di durata non superiore a un anno, il datore di lavoro potrà non indicare alcuna causale, ma solo per i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge. Inoltre, a partire dal 2013, sono previsti un incremento a carico delle imprese dell’1,4 % per il finanziamento dell’Asp e l'introduzione del contratto di somministrazione a termine ai fini del raggiungimento dei 36 mesi contrattuali. Tenendo conto delle possibili esigenze organizzative delle imprese che hanno stipulato il contratto a termine è possibile un breve prolungamento oltre la data di scadenza, si parla di  20-30 giorni per i contratti di durata inferiore ai 6 mesi e di 30-50 giorni per quelli di durata superiore. Nel caso in cui il contratto a termine sia dichiarato illegittimo da un giudice, al lavoratore sarà riconosciuto un importo risarcitorio compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive.

CONTRATTO DI INSERIMENTO (ABROGATO) – Questa tipologia di contratto, favorevole per l’assunzione di lavoratori ultra cinquantenni disoccupati da almeno un mese, comporta un’importante agevolazione che consiste nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato e di 18 mesi se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato. Tuttavia la riforma del lavoro ha abrogato questa tipologia di contratto che potrà essere stipulata fino al 31 dicembre 2012, poi finirà nel dimenticatoio.

APPRENDISTATO – Con la riforma del lavoro, l'apprendistato diventa il principale contratto d'ingresso nel mondo del lavoro, atto ad agevolare i più giovani. Il contratto di apprendistato avrà una durata minima di 6 mesi e non potranno essere assunti più di 3 apprendisti per ogni 2 lavoratori qualificati, se non nelle imprese artigiane o in quelle con almeno 10 lavoratori a patto che l'assunzione di nuovi apprendisti abbia come obiettivo la prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, di almeno il 50% degli apprensisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.