Trasporto pubblico locale ferroviario

Come previsto dal comma 6, art. 1 della legge di stabilità, nei contratti di servizio del trasporto pubblico locale su ferro, l’erogazione delle risorse disponibili (480 milioni per ciascun anno, come previsto dall’art. 25, comma 2 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni) è subordinata alla verifica, entro il primo semestre 2011 da parte dei ministeri dell’Economia e dei Trasporti, di misure di efficientamento e razionalizzazione. Inoltre, 425 milioni di euro, verranno destinati all’acquisto di nuovo materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario, previo parere favorevole della Conferenza unificata (ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni). Sempre il comma 6 specifica che, al di là dei criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate, tale ripartizione (in deroga a quanto previsto dall’articolo 25, co. 4, d.l.185/2008) tiene conto: 1) della programmazione e della realizzazione degli investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente; 2) degli aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l’incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi; 3) della razionalizzazione dei servizi nell’ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in rapporto ai servizi resi nell’anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto; 4) dell’ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio. Anche per le regioni a statuto speciali, ai sensi dell’art. 1, comma 7, i contratti di servizio del trasporto pubblico locale su ferro, devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati.