Disposizioni in materia di procedure concorsuali

Con il decreto legge, in particolare con l’art. 48, verrà introdotto un nuovo articolo al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
L’art. 182-quater, (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti), prevede che sono prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari (ex art.106 e 107 del d.lgs. 385 del 1993) in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti  omologato o in esecuzione di un concordato preventivo. L’articolo prevede inoltre la deducibilità dei crediti che derivano da finanziamenti effettuati da banche o intermediatori finanziari, in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati. La prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti (in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile) applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare, ai compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato. Per questi crediti, i creditori sono eslcusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato e dal computo della percentuale dei crediti.
L’art. 48 introduce poi un altro articolo che prevede il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista  circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione è pubblicata nel registro delle imprese. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa.  Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista. Il decreto del precedente periodo è reclamabile.