Rotatorie stradali: quali messaggi sono ammessi?
Rotatoria stradale, isola di traffico,intersezione
La rotatoria stradaleè una intersezione a raso costituita da un anello, in cuiconfluiscono i bracci dell'intersezione, che viene percorso a sensounico in direzione antioraria.
La definizione di "intersezionee raso" quale «areacomune a più strade, organizzata in modo da consentire losmistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse»è contenuta all'articolo 3, comma 1, n.26, del codice dellastrada.
L'area centrale della rotatoria,circolare e inaccessibile, costituisce speciesdel genus"isola di traffico" o "isoladi canalizzazione" definita come «partedella strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinataa incanalare le correnti di traffico»[articolo 3, comma 1, n.27, CDS].
Secondo il Decretodel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1699del19/04/2006 contenente "Norme funzionali e geometriche per lacostruzione delle intersezioni stradali", «leintersezioni a raso, definite dal Codice della Strada, vengonodistinte in: a) intersezioni lineari a raso quando sono consentitemanovre di intersezione (...); b) intersezioni a rotatoria, quando ipunti di intersezione sono eliminati».
Divieto quale regola generale.L'eccezione.
Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo23 CDS, quale regola generale, vieta qualunque installazione che nonsia riconducibile alla prescritta segnaletica stradale: «Sulleisole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posadi qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica».
Il comma 7-bis della stesso articolo,introdotto nel 2021, stabilisce l'eccezione: «Inderoga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro dellerotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione èaffidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, èconsentita l'installazione di un cartello indicante il nomedell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione delverde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm perlato».
Trattandosi di disposizione che faeccezione ad una regola generale [come risulta dal suo stessoincipit: "In deroga"], la stessa deve considerarsi di strettainterpretazione [art.14 Preleggi] non trovando applicazione "oltrei casi" considerati.
Per leisole di traffico delle intersezioni canalizzate, quindi, il terzoperiodo del comma 1 dell'articolo 23 CDS pone direttamente ildivieto di «qualunqueinstallazione diversa dalla prescritta segnaletica»e il comma 7-bis dello stesso articolo descrive direttamente lecaratteristiche per l'eccezione ammissibile. A tale riguardo giovaricordare che illegislatore del 2026, introducendo la disciplina della SCIA (articolo5, comma 2, decreto-legge 19/02/2026, n.19, convertito dalla legge20/04/2026, n.50), ha inteso ribadire che sulle «isoledi traffico delle intersezioni canalizzate… è vietata la posa diqualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica».
L'articolo 51,comma 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione e di attuazionedel CDS fissa a sua volta il divieto di collocare mezzi pubblicitari«incorrispondenza delle intersezioni»[divieto che vale sia fuori sia dentro i centri abitati in virtù delrinvio operato dal comma 4 del medesimo articolo], con l'unicaeccezione sopra richiamata, introdotta dal legislatore nel 2021, perle rotatorie con area verde [comma 7-bis articolo 23 CDS].
Il Regolamento diesecuzione e di attuazione del CDS, tra l'altro, non solo fissa ildivieto di installazione di mezzi pubblicitari in corrispondenzadelle intersezioni, ma [con i commi 2 e 4] stabilisce anche ledistanze minime che devono essere osservate quando tali mezzipubblicitari si vadano a collocare in prossimità delle stesse.
Sicurezzastradale e irrilevanza del contenuto del messaggio
Non mancano casi incui sono proprio i Comuni ad utilizzare le rotatorie stradali per ilc.d. "arredo urbano comunicativo", collocandovi manufatti eimpianti contenenti messaggi istituzionali o simbolici con lo scopo el'effetto di attrarre l'attenzione degli utenti della strada.
Queste iniziativevengono giustificate con l'assenza di contenuto commerciale, il che,secondoquesta impostazione,escluderebbe tali messaggi dall'applicazione delle regole del codicedella strada.
Di contro, si deverilevare che ladisciplina sulla pubblicità stradale è costruita non sulla naturacommerciale del messaggio, bensì sull'idoneità di quest'ultimoa captare l'attenzione dell'utenza stradale e ad incidere sullasicurezza della circolazione.
L'articolo23 del codice della strada contiene disposizioni che guardano allasicurezza stradale, non al commercio. E in virtù dell'articolo 1CDS «lasicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra lefinalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dalloStato».
Il comma 1 dell'articolo 23 vietal'installazione di mezzi idonei a trasmettere messaggi percepibilidagli utenti della strada quando questi possano determinaredistrazione o interferenza con la guida a prescindere dalla naturacommerciale del loro contenuto: la formulazione dell'articolo 23 delCDS «indica chiaramentel'intento perseguito dal legislatore, che è quello di prevenire lacollocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, cosìcome sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione odisturbo dell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamentodella stessa dall'unica ed essenziale funzione al momento commessale,che è quella della guida del veicolo»[Consiglio di Stato, Sez.VI, 29/11/2012, n.6044, in Foro Amm. C.d.S.2012, 11, 3026]. Il legislatore mira a regolare la pubblicità sullestrade per evitare la collocazione di elementi che possano disturbarei conducenti e farli allontanare dalla guida sicura [Consiglio diStato, Sez. VII, 19/11/2024, 19/11/2024, n.9252: «Orbene,in conformità alla giurisprudenza espressasi in argomento (cfr., exmultis, Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2022, n. 30866; id., 7novembre 2017, n. 26346; id. 26 luglio 2017, n. 18565; C.d.S., Sez.II, 24 giugno 2020, n. 4054; id., Sez. VI, 29 novembre 2012, n.6044), il T.A.R. ha correttamente individuato la ratio del citatoart. 23 (…) nella tutela dell'interesse pubblico alla sicurezzadella circolazione veicolare anche per la tutela della pubblicaincolumità. Edinvero (…) "l'intento perseguito dal legislatore neldisciplinare la pubblicità sulle strade è quello di prevenire lacollocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, cosìcome su quelli adiacenti, di fonti di captazione o disturbodell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento dallaguida del veicolo (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sezione II,sentenza n. 4683 del 2009)" (C.d.S. Sez. V, 6 ottobre 2023, n.8716)»].
Ai finidell'articolo 23 CDS, quindi, rileva non il fine economico delcontenuto, bensì l'idoneità del messaggio a captare l'attenzionedell'utenza stradale mediante un contenuto visivo suscettibile dilettura, interpretazione o elaborazione cognitiva.
Non esiste pertanto alcuna deroganormativa che consenta, neppure sotto forma di installazioneistituzionale, simbolica o artistica, l'introduzione di messaggitestuali rivolti all'utenza stradale (quali scritte di benvenuto oanche motti in latino) nell'ambito delle intersezioni a rotatoria,dove il legislatore ha imposto il massimo livello di tutela fissandodirettamente divieto ed eccezione.
Se la ratiolegisè garantire la sicurezza stradale, la distinzione tra messaggio"istituzionale" e commerciale diventa irrilevante. Logicamente,l'utente della strada potràcomprenderne la natura solo dopo averloletto ed interpretato, e ilpericolo si concretizza nell'istante stesso in cui lo sguardo vienedistolto dalla sede stradale.
Ne consegue cheanche le scritte di carattere istituzionale, simbolico o artistico,se percepibili durante la guida, ricadono nella disciplina a tuteladella sicurezza stradale, conil conseguente divieto diposizionamentoall'interno delle rotatorie.
Autore: Stefano Gennai