Rimborso Irpef ex art. 18 Convenzione doppie imposizioni Italia - Tunisia
Con Sentenza n. 131/2026 del 05.03.2026, la CGT di secondo grado dell'Abruzzo –Sezione Staccata di Pescara ha puntualizzato alcuni importanti principi inmateria di fiscalità internazionale, segnatamente in tema trasferimento della residenzaall'estero delle persone fisiche e di diritto al rimborso d'imposta daConvenzioni contro le doppie imposizioni, redatte sulla falsariga del ModelloOCSE.
Confermando in toto la pronuncia di prime cure erigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara,i Giudici abruzzesi hanno infatti chiarito che non osta all'effettivotrasferimento di residenza all'estero del pensionato richiedente il rimborsodell'Irpef, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione contro le doppieimposizioni stipulata tra l'Italia e la Tunisia, la circostanza che il proprio coniugesia rimasto formalmente iscritto nell'anagrafe italiana, seppur dimorandoabitualmente nel Paese estero insieme alla propria consorte: "Parimenti infondata è l'eccezione relativa almantenimento della residenza in Italia della moglie del sig. Tizio, sig.raCaia. Invero, la Caia si è trasferita in Tunisia insieme al marito,accompagnandolo in ogni suo spostamento, come certificato dai timbri appostisui passaporti di entrambi i coniugi, che riportano le medesime date e comericonosciuto dalla CGT di 1° grado di Pescara."; ed ancora: "Attraverso la presa in carico del Tizio infavore della moglie, costei ha potuto ottenere il permesso di soggiornotunisino ed ivi dimorare. Alla luce di quanto sopra, del tutto inconferente aifini dell'effettivo domicilio in Tunisia del Tizio è la circostanza che la Caia sia formalmenteiscritta nell'anagrafe italiana, posto che gli unici redditi prodotti dalnucleo familiare Tizio-Caia sono rappresentati dalla pensione goduta dal Tizio,costui residente e domiciliato in Tunisia anche da un punto di vistasquisitamente formale, essendo iscritto all'AIRE sin dal 16.4.2018 ."
Ulteriormente la Corte abruzzese, conformandosi alconsolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha statuito che in tema didiritto al rimborso da Convenzioni contro le doppie imposizioni, allorquando laConvenzione stabilisca, mediante l'utilizzo dell'avverbio "soltanto", che laimposizione ricade esclusivamente sul Paese estero ove risiede il pensionatotrasferitosi (Paese di residenza), ai fini dell'ottenimento dell'invocatorimborso dell'Irpef non è richiesta la dimostrazione dell'effettivo pagamentodi imposte sul reddito nel Paese di residenza estera (c.d. doppia imposizioneeffettiva), poiché lo Stato estero, nella sua indiscutibile sovranità nazionale,è libero in ipotesi persino di non tassare il reddito in relazione al quale siè chiesto il rimborso, come pure di non perseguirne l'effettivo accertamento ola relativa esazione: "11.2. Ai finidell'invocato rimborso il pensionato non deve dimostrare di aver effettivamentepagato le tasse nel Paese estero, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha ilpotere di sindacare le scelte di politica tributaria di uno Stato sovrano né,tanto meno, le concrete capacità impoesattive delle Autorità estere.
11.3. Del resto, in tali terminisi è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui hastatuito che l'avverbio "soltanto" sta ad indicare che la convenzione haassegnato esclusivamente ad uno dei due Stati stipulanti la possibilità diassoggettare a imposta, con esclusione della potestà impositiva dell'altroStato contraente (Corte di cassazione, ord., 27 aprile 2022, n.13217).
Ad esempio, la S.C., con ladecisione n. 10548/2023, resa nell'ambito di una richiesta rimborso delleritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ad unitaliano residente e prestatore di attività lavorativa in Qatar, ha statuito comesia sufficiente la sola esistenza del potere impositivo di uno Statocontraente, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta in talePaese."
Dasegnalare anche la corretta condanna alle spese di lite a carico dell'Ufficio,così da rendere effettiva la tutela giudiziaria del contribuente.
LorenzoPalmese
Avvocatotributarista e civilista in Pescara
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Autore: Lorenzo Palmese