DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2008 , n. 214

  Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione    regolata    dell'esercizio    dell'attivita'   di
autotrasportatore.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  gli  articoli  1, comma 1, lettera b), e 2, commi l, lettere
a),  b),  c) e d), e 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32,
recante  delega  al  Governo  per  il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose;
  Vista   la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15  luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale e
formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 2005, n. 286, recante
disposizioni    per    il   riassetto   normativo   in   materia   di
liberalizzazione    regolata    dell'esercizio    dell'attivita'   di
autotrasporto;
  Visto  l'articolo 22-septies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante nuovo codice della strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
  Acquisiti  i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del  Ministro  per  la  semplificazione  normativa, di concerto con i
Ministri  per  le  politiche  europee,  degli  affari  esteri,  della
giustizia,  dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e
dell'interno;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
             Modifiche al Capo I del decreto legislativo
                      21 novembre 2005, n. 286

  1.  All'articolo  6,  comma  1, del decreto legislativo 21 novembre
2005,  n.  286,  dopo  le parole: «in forma scritta» sono inserite le
seguenti: «e, comunque, con data certa».
  2.  All'articolo  6,  comma  3,  del decreto legislativo n. 286 del
2005, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:
   «e-bis)  i  tempi  massimi  per il carico e lo scarico della merce
trasportata.».
  3.  Dopo  l'articolo  7  del decreto legislativo n. 286 del 2005 e'
inserito il seguente:
  «Art.  7-bis  (Istituzione della scheda di trasporto). - 1. Al fine
di  conseguire  maggiori  livelli di sicurezza stradale e favorire le
verifiche  sul  corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di
merci  per  conto  di  terzi  in  ambito  nazionale,  e' istituito un
documento,   denominato:   “scheda   di   trasporto”,  da
compilare  a  cura  del  committente e conservare a bordo del veicolo
adibito  a tale attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto
puo'  essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui  all'articolo  6,  o  da  altra  documentazione  equivalente, che
contenga  le  indicazioni  di  cui  al  comma  3. Le disposizioni del
presente   articolo   non  si  applicano  al  trasporto  di  merci  a
collettame,  cosi'  come  definito dal decreto ministeriale di cui al
comma 3.
  2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini
della   procedura   di  accertamento  della  responsabilita'  di  cui
all'articolo 8.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda
di  trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al
vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce
nei   casi   indicati   dal   decreto  stesso,  cosi'  come  definiti
all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al
peso  della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della
stessa.  Lo  stesso  decreto  individua  le categorie di trasporto di
merci  a  collettame,  ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo, nonche' i documenti di
trasporto  previsti  dalle  norme  comunitarie, dagli accordi o dalle
convenzioni  internazionali, o da altra norma nazionale in materia di
autotrasporto  di merci,  da considerarsi equipollenti alla scheda di
trasporto.
  4.  Il  committente,  ovvero  chiunque  non  compila  la  scheda di
trasporto,  o  la  altera,  o  la  compila  in  modo incompleto o non
veritiero,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
  5.  Chiunque,  durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a
bordo  del  veicolo  la  scheda  di trasporto ovvero, in alternativa,
copia  del  contratto  in  forma  scritta,  od  altra  documentazione
equivalente,  ai  sensi  del  comma  1,  e'  punito  con  la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120
euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto
il  fermo  amministrativo  del  veicolo,  che  verra'  restituito  al
conducente,  proprietario  o  legittimo  detentore,  ovvero a persona
delegata  dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda
di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od
altra  documentazione  equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in
alternativa,  il  contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente  deve  essere esibita entro il termine di quindici giorni
successivi  all'accertamento  della  violazione.  In  caso di mancata
esibizione,   l'ufficio   dal  quale  dipende  l'organo  accertatore,
provvede  all'applicazione  della  sanzione  di  cui  al comma 4, con
decorrenza  dei  termini per la notificazione dal giorno successivo a
quello  stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le
disposizioni   degli  articoli  214  e  180,  comma  8,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  6.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  4  e  5 si applicano anche ai
trasporti  internazionali  compiuti  da  vettori  stranieri  che  non
compilano,  o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo
del  veicolo  i  documenti  equipollenti di trasporto di cui al comma
3.».
  4.  Il  decreto  di  cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  introdotto  dal  comma  3
dell'articolo  1,  e'  adottato  entra  trenta  giorni  dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  5.  All'articolo  12,  comma  5, del decreto legislativo n. 286 del
2005  il  secondo  periodo  e'  sostituto  dal  seguente: «In caso di
mancato  possesso  di  detta documentazione, si applicano le sanzioni
amministrative  di  cui  all'articolo  180,  commi 7 e 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre
alle  sanzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in materia di
rapporto di lavoro dipendente.».

        
                    Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985, n. 1092, al solo fine facilitare la lettura
          delle  disposizioni  di  legge  modificate  o alle quali e'
          operato   il   rinvio.   Restano   invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
             «Art.  76.  - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
          della  legge  1°  marzo  2005,  n.  32,  recante «Delega al
          Governo    per   il   riassetto   normativo   del   settore
          dell'autotrasporto  di  persone  e  cose», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57:
             «Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in
          materia  di  autotrasporto  di  persone  e  cose).  - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
          disposizioni vigenti in materia di:
              a) servizi automobilistici interregionali di competenza
          statale;
              b)  liberalizzazione  regolata  secondo  i principi e i
          criteri   direttivi   di   cui  all'art.  2  dell'esercizio
          dell'attivita'  di autotrasporto e contestuale raccordo con
          la  disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
          autotrasporto di merci per conto di terzi; ».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a),
          b)  e  d) e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005,
          n.   32,  recante  «Delega  al  Governo  per  il  riassetto
          normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57:
             «Art.  2  (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
          legislativi  di  cui  all'art. 1 sono informati ai seguenti
          principi e criteri direttivi generali:
              a)  riordino delle normative e adeguamento delle stesse
          alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto
          e concorrenziale;
              b)   salvaguardia  della  concorrenza  fra  le  imprese
          operanti   nei   settori   dell'autotrasporto  di  merci  e
          dell'autotrasporto di viaggiatori;
              c)  tutela  della  sicurezza della circolazione e della
          sicurezza sociale;
              d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i
          principi  della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, sulla qualificazione
          iniziale  e  formazione  periodica dei conducenti di taluni
          veicoli   stradali   adibiti   al   trasporto  di  merci  o
          passeggeri,  e  l'apparato  sanzionatorio  di  cui all'art.
          126-bis  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
          successive modificazioni.
             2.  I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          specifici:
              b)  per  la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          b):
               1)  superamento del sistema delle tariffe obbligatorie
          a forcella per l'autotrasporto di merci;
               2)  libera  contrattazione dei prezzi per i servizi di
          autotrasporto di merci;
               3)  responsabilita'  soggettiva  del  vettore ai sensi
          della  normativa vigente e, ove accertata, del committente,
          del  caricatore  e  del  proprietario  delle merci, i quali
          agiscono  nell'esercizio  di  un'attivita'  di impresa o di
          pubbliche  funzioni,  per  la violazione delle disposizioni
          sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in
          particolare,  il  carico dei veicoli, i tempi di guida e di
          riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
               4)  previsione,  di  regola, della forma scritta per i
          contratti di trasporto;
               5)  previsione  della nullita' degli effetti derivanti
          da  comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso
          economico  delle  sanzioni  a  carico  del  committente per
          effetto delle violazioni di cui al numero 3);
               6)   previsione,   in  caso  di'  controversie  legali
          relative    a    contratti    non    in    forma   scritta,
          dell'applicazione  degli  usi e delle consuetudini raccolti
          nei  bollettini  predisposti  dalle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura;
               7)  previsione  di  criteri  per definire i limiti del
          risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
               8)  individuazione  di un sistema di certificazione di
          qualita'  per particolari tipologie di trasporti su strada,
          come   quelle   delle   merci   pericolose,  delle  derrate
          deperibili,   dei   rifiuti   industriali  e  dei  prodotti
          farmaceutici,  con  definizione  dei  modi  e dei tempi per
          attuare  tale  disposizione  nel rispetto dell'autonomia di
          impresa  e  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  in
          materia di certificazione;
               9)   nel   rispetto   della   disciplina  nazionale  e
          comunitaria   in   materia  di  tutela  della  concorrenza,
          possibilita'  di  previsione di accordi di diritto privato,
          definiti  fra le organizzazioni associative di vettori e di
          utenti  dei  servizi  di trasporto, a seguito di autonome e
          concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese
          rispettivamente associate;
               10)  introduzione di strumenti che consentano il pieno
          rispetto   e   il   puntuale  controllo  della  regolarita'
          amministrativa di circolazione;
              c)  per  la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          c):
               1)  riordino  e  razionalizzazione  delle  strutture e
          degli    organismi    pubblici    operanti    nel   settore
          dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale
          per  l'autotrasporto,  istituita  con  decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  n.  2284/TT del 6
          febbraio  2003,  delle  funzioni di proposta di indirizzi e
          strategie  di  governo  del  settore,  anche  in materia di
          controlli,  monitoraggio  e  studio, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica;
               2)  riforma  del  comitato  centrale  e  dei  comitati
          provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose  per  conto di terzi con attribuzione anche di compiti
          di  gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica;
               3)  nell'attuazione  dei principi e dei criteri di cui
          ai   numeri   1)  e  2),  garanzia  dell'uniformita'  della
          regolamentazione  e  delle  procedure, nonche' tutela delle
          professionalita' esistenti.».
             -  Il  decreto  legislativo  21  novembre  2005, n. 286,
          recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia
          di  liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita'
          di   autotrasportatore»   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6.
             -   La   direttiva  2003/59/CE  recante  «Direttiva  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio sulla qualificazione
          iniziale  e  formazione  periodica dei conducenti di taluni
          veicoli   stradali   adibiti   al   trasporto  di  merci  o
          passeggeri,  che  modifica  il regolamento (CEE) n. 3820/85
          del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che
          abroga   la   direttiva   76/914/CEE   del  Consiglio»,  e'
          pubblicata  nella  G.U.U.E.  10  settembre  2003, n. L 226.
          Entrata in vigore il 10 settembre 2003.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 22-septies della legge
          28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con
          modificazioni,  del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
          recante   proroga   di  termini  previsti  da  disposizioni
          legislative    e    disposizioni    urgenti    in   materia
          finanziaria.»:
             «Art.  22-septies  (Proroga del termine per il riassetto
          normativo   in   materia   di   liberalizzazione   regolata
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  autotrasporto). - 1. Il
          termine  previsto  dal  comma  4 dell'art. 1 della legge 1°
          marzo  2005,  n.  32,  limitatamente  alla liberalizzazione
          regolata  di  cui  alla lettera b) del comma 1 del medesimo
          art. 1, e' differito al 31 dicembre 2008.».
             - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
          «Nuovo  codice  della  strada» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
          1992,  n.  495,  recante  «Regolamento  di  esecuzione e di
          attuazione  del  nuovo  codice  della strada» e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  28  dicembre  1992,  n.  303,
          supplemento ordinario.
          Nota all'art. 1:
             -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
          per  il  riassetto normativo in materia di liberalizzazione
          regolata       dell'esercizio       dell'attivita'       di
          autotrasportatore» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:
             «Art.  6  (Forma  dei  contratti).  - 1. Il contratto di
          trasporto  di  merci  su strada e' stipulato, di regola, in
          forma  scritta e, comunque, con data certa, per favorire la
          correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti,
          ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
          per  il  riassetto normativo in materia di liberalizzazione
          regolata       dell'esercizio       dell'attivita'       di
          autotrasportatore» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:
             «3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
          scritta sono:
              a)  nome  e  sede  del  vettore e del committente e, se
          diverso, del caricatore;
              b)  numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale
          degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
              c)  tipologia  e  quantita'  della  merce  oggetto  del
          trasporto,  nel  rispetto delle indicazioni contenute nella
          carta  di  circolazione  dei  veicoli  adibiti al trasporto
          stesso;
              d)  corrispettivo del servizio di trasporto e modalita'
          di pagamento;
              e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del
          vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
              e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della
          merce trasportata.».
             - Si riporta il testo degli articoli 7 e 7-bis (inserito
          dal  presente  decreto) del decreto legislativo 21 novembre
          2005,  n.  286,  recante  «Disposizioni  per  il  riassetto
          normativo   in   materia   di   liberalizzazione   regolata
          dell'esercizio   dell'attivita'  di  autotrasportatore»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6:
             «Art.  7  (Responsabilita'  del vettore, del committente
          del  caricatore  e  del  proprietario  della  merce).  - 1.
          Nell'effettuazione  dei  servizi  di  trasporto di merci su
          strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni
          legislative  e regolamentari poste a tutela della sicurezza
          della  circolazione  stradale  e della sicurezza sociale, e
          risponde della violazione di tali disposizioni.
             2.  Ferma  restando l'applicazione delle disposizioni di
          cui all'art. 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n.
          298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti
          che  esercitano  abusivamente l'attivita' di autotrasporto,
          le  sanzioni  di  cui  all'art.  26, comma 2, della legge 6
          giugno  1974,  n.  298,  si  applicano  al  committente, al
          caricatore  ed  al proprietario della merce che affidano il
          servizio  di  trasporto ad un vettore che non sia provvisto
          del   necessario   titolo  abilitativo,  ovvero  che  operi
          violando  condizioni  e  limiti  nello  stesso  prescritti,
          oppure  ad  un vettore straniero che non sia in possesso di
          idoneo  titolo  che lo ammetta ad effettuare nel territorio
          italiano   la   prestazione  di  trasporto  eseguita.  Alla
          violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          della  confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'art.
          20  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive
          modificazioni.  Gli  organi  di  Polizia  stradale  di  cui
          all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          e  successive  modificazioni,  procedono al sequestro della
          merce  trasportata,  ai  sensi  dell'art. 19 della legge 24
          novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
             3.  In presenza di un contratto di trasporto di merci su
          strada  stipulato  in  forma scritta, laddove il conducente
          del  veicolo  con il quale e' stato effettuato il trasporto
          abbia  violato  le norme sulla sicurezza della circolazione
          stradale,  di  cui  al comma 6, il vettore, il committente,
          nonche'  il  caricatore  ed  il  proprietario  delle  merci
          oggetto  del  trasporto  che  abbiano fornito istruzioni al
          conducente  in  merito  alla  riconsegna delle stesse, sono
          obbligati  in  concorso  con lo stesso conducente, ai sensi
          dell'art.  197  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285,  e  successive  modificazioni, qualora le modalita' di
          esecuzione della prestazione, previste nella documentazione
          contrattuale,  risultino  incompatibili con il rispetto, da
          parte  del  conducente,  delle  norme sulla sicurezza della
          circolazione  stradale  violate, e la loro responsabilita',
          nei  limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto
          legislativo,    sia   accertata   dagli   organi   preposti
          all'espletamento  dei  servizi  di polizia stradale, di cui
          all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
          Sono  nulli  e privi di effetti gli atti ed i comportamenti
          diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche
          delle  sanzioni  applicate al committente, al caricatore ed
          al proprietario della merce in conseguenza della violazione
          delle norme sulla sicurezza della circolazione.
             4.  Quando  il  contratto  di  trasporto  non  sia stato
          stipulato  in  forma scritta, anche mediante richiamo ad un
          accordo  di  diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
          in  caso  di accertato superamento, da parte del conducente
          del  veicolo  con cui e' stato effettuato il trasporto, dei
          limiti  di  velocita'  di  cui  all'art.  142  del  decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e
          di   riposo  di  cui  all'art.  174  dello  stesso  decreto
          legislativo,  a  richiesta degli organi di Polizia stradale
          che  hanno  accertato  le violazioni, il committente, o, in
          mancanza,   il   vettore,   sono   tenuti   a  produrre  la
          documentazione  dalla quale risulti la compatibilita' delle
          istruzioni  trasmesse  al  vettore  medesimo in merito alla
          esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il
          rispetto  della  disposizione  di cui e' stata accertata la
          violazione.  Qualora non venga fornita tale documentazione,
          il  vettore  ed  il  committente  sono  sempre obbligati in
          concorso con l'autore della violazione.
             5.  In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza
          sociale,  quando  il  contratto  di trasporto non sia stato
          stipulato  in  forma scritta, anche mediante richiamo ad un
          accordo  di  diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
          il  committente  e'  tenuto ad acquisire la fotocopia della
          carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la
          dichiarazione,   sottoscritta   dal   vettore,   circa   la
          regolarita'   dell'iscrizione   all'albo   nazionale  degli
          autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di
          autotrasporto  e degli eventuali servizi accessori. Qualora
          non sia stata acquisita tale documentazione, al committente
          e'  sempre  applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
          di  cui all'art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n.
          298, e successive modificazioni.
             6.  Ai  fini  dell'accertamento della responsabilita' di
          cui  ai  commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle
          seguenti  disposizioni  del  decreto  legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  inerenti la
          sicurezza della circolazione:
              a) art. 61 (sagoma limite);
              b) art. 62 (massa limite);
              c) art. 142 (limiti di velocita');
              d) art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
              e)  art.  167  (trasporto di cose su veicoli a motore e
          sui  rimorchi),  anche nei casi diversi da quello di cui al
          comma 9 dello stesso articolo;
              f)  art.  174  (durata  della  guida  degli autoveicoli
          adibiti al trasporto di persone e cose).».
             -  Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5 del decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
          per  il  riassetto normativo in materia di liberalizzazione
          regolata       dell'esercizio       dell'attivita'       di
          autotrasportatore» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:
             «Art.  7-bis  (Istituzione della scheda di trasporto). -
          1.  Al  fine  di  conseguire  maggiori livelli di sicurezza
          stradale  e  favorire  le  verifiche sul corretto esercizio
          dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
          in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:scheda  di trasporto”, da compilare a cura del
          committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale
          attivita',  a cura del vettore. La scheda di trasporto puo'
          essere  sostituita  dalla  copia  del  contratto  in  forma
          scritta  di  cui  all'art.  6,  o  da  altra documentazione
          equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3.
          Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano al
          trasporto  di  merci  a collettame, cosi' come definito dal
          decreto ministeriale di cui al comma 3.
             2.  La  scheda  di  trasporto costituisce documentazione
          idonea  ai  fini  della  procedura  di  accertamento  della
          responsabilita' di cui all'art. 8.
             3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto con il Ministro dell'interno e con
          il  Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il
          contenuto  della  scheda  di  trasporto, nella quale devono
          figurare   le   indicazioni   relative   al   vettore,   al
          committente,  al  caricatore ed al proprietario della merce
          nei  casi  indicati dal decreto stesso, cosi' come definiti
          all'art. 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia
          ed  al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico
          e  scarico  della  stessa.  Lo  stesso decreto individua le
          categorie  di  trasporto  di  merci  a  collettame, ai fini
          dell'esenzione  dall'applicazione delle disposizioni di cui
          al  presente  articolo,  nonche'  i  documenti di trasporto
          previsti  dalle  norme  comunitarie,  dagli accordi o dalle
          convenzioni  internazionali,  o da altra norma nazionale in
          materia   di   autotrasporto   di  merci,  da  considerarsi
          equipollenti alla scheda di trasporto. Il decreto di cui al
          comma 3 dell'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre
          2005,  n.  286,  introdotto  dal  comma  3  dell'art. 1, e'
          adottato  entra  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore del presente decreto.
             4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda
          di  trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto
          o  non  veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa
          pecuniaria  del  pagamento di una somma da 600 euro a 1.800
          euro.
             5.  Chiunque,  durante  l'effettuazione di un trasporto,
          non  porta  a  bordo  del  veicolo  la  scheda di trasporto
          ovvero,  in  alternativa,  copia  del  contratto  in  forma
          scritta,  od altra documentazione equivalente, ai sensi del
          comma   1,   e'   punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma da 40 euro a 120
          euro.   All'atto  dell'accertamento  della  violazione,  e'
          sempre  disposto  il  fermo amministrativo del veicolo, che
          verra'  restituito  al conducente, proprietario o legittimo
          detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo
          dopo  che  sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero
          copia  del  contratto  redatto  in  forma scritta, od altra
          documentazione  equivalente. La scheda di trasporto ovvero,
          in  alternativa,  il  contratto  in forma scritta, od altra
          documentazione  equivalente  deve  essere  esibita entro il
          termine  di  quindici  giorni  successivi  all'accertamento
          della  violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio
          dal    quale   dipende   l'organo   accertatore,   provvede
          all'applicazione  della  sanzione  di  cui  al comma 4, con
          decorrenza  dei  termini  per  la  notificazione dal giorno
          successivo  a  quello  stabilito  per  la presentazione dei
          documenti.  Si applicano le disposizioni degli articoli 214
          e  180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, e successive modificazioni.
             6.  Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
          ai  trasporti  internazionali compiuti da vettori stranieri
          che  non  compilano,  o non compilano correttamente, ovvero
          non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di
          trasporto di cui al comma 3.».
             7.  Il  caricatore  e' in ogni caso responsabile laddove
          venga  accertata  la  violazione  delle norme in materia di
          massa  limite  ai  sensi degli articoli 61 e 62 del decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni,   e   di   quelle   relative  alla  corretta
          sistemazione  del  carico  sui veicoli, ai sensi dei citati
          articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.».
             «Art.  12 (Controllo della regolarita' amministrativa di
          circolazione).  -  5.  I  conducenti dei veicoli adibiti al
          trasporto  di  cose  per  conto  di  terzi sono obbligati a
          tenere  a  bordo  la  documentazione idonea a dimostrare il
          titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore
          e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente
          di  cui  al  regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002
          del  Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di mancato
          possesso  di detta documentazione, si applicano le sanzioni
          amministrative  di  cui  all'art.  180,  commi  7  e 8, del
          decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e successive
          modificazioni,  oltre  alle sanzioni previste dalle vigenti
          disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».

        
      
                               Art. 2.
            Modifiche al capo II del decreto legislativo
                      21 novembre 2005, n. 286

  1.  Il  comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del
2005, e' sostituito dal seguente:
  «1.   I   conducenti  muniti  della  carta  di  qualificazione  del
conducente devono aver compiuto:
   a)  18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per
cui  e'  richiesta  la  patente  di guida delle categorie C e C+E, in
deroga  alle  limitazioni  di  massa  di  cui all'articolo 115, comma
1, lettera  d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive  modificazioni,  a  condizione di aver seguito il
corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;
   b)  18  anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci
per  cui  e'  richiesta  la patente di guida delle categorie C e C+E,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d),
numero  2),  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, e
successive  modificazioni,  a  condizione  di  aver  seguito il corso
formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
   c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per  cui  e'  richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a
condizione  di  aver  seguito  il  corso  formazione  iniziale di cui
all'articolo 19, comma 2;
   d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per  cui  e'  richiesta  la patente di guida delle categorie D e D+E,
adibiti  a  servizi  di  linea  con  percorrenza  non  superiore a 50
chilometri,  ovvero  al  trasporto,  al  massimo, di 16 passeggeri, a
condizione  di  aver seguito il corso formazione iniziale accelerato,
di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
   e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per  cui  e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a
condizione  di  aver seguito il corso formazione iniziale accelerato,
di cui all'articolo 19, comma 2-bis.».
  2.  All'articolo  19  del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al comma 1, dopo le parole: «specifico corso» sono inserite le
seguenti: «di formazione ordinario o accelerato»;
   b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis.  E'  altresi' consentito un corso di formazione accelerato,
secondo  le  condizioni  ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1,
lettere  b),  d)  ed  e).  Tale  corso  verte  sulle materie indicate
all'allegato   I,   sezione  1,  ed  e'  organizzato  sulla  base  di
disposizioni   da   adottarsi   con   decreto   del   Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato
I, sezione 2-bis.»;
   c)  al comma 3, all'alinea, le parole: «Il corso di cui al comma 1
e'  organizzato»  sono  sostituite dalle seguenti: «I corsi di cui al
comma  1  sono  organizzati»  ed  alla  lettera b) le parole: «con il
decreto  di  cui  al  comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con i
decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.»;
   d) al comma 4, le parole: «disposizioni adottate con il decreto di
cui  al  comma  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «disposizioni
adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis».
  3.  All'allegato  I  del  decreto legislativo n. 286 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  le  parole:  «Allegato I (previsto dall'articolo 19, comma 2)»
sono  sostituite  dalle seguenti: «Allegato I (previsto dall'articolo
19, commi 2 e 2-bis)»;
   b)  la  rubrica della sezione 2: «ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
QUALIFICAZIONE  INIZIALE  OBBLIGATORIA» e' sostituita dalla seguente:
«FORMAZIONE  ED  ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI
CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2»;
   c)  nella  sezione  2,  terzo  capoverso, secondo periodo, dopo le
parole:  «su  un terreno speciale» sono inserite le seguenti: «oppure
in un simulatore di alta qualita'»;
   d) dopo la Sezione 2 e' inserita la seguente:

                           «Sezione 2-bis

              FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE
                  INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA
                 DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS

  Il   corso  di  formazione  iniziale  accelerato  deve  comprendere
l'insegnamento  di  tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla
sezione  1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve
essere di 140 ore.
  L'aspirante  conducente  deve  effettuare almeno dieci ore di guida
individuale  su  un  veicolo  della pertinente categoria che soddisfi
almeno  i  criteri  dei  veicoli  d'esame  definiti  nel  decreto del
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n.
40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
  Durante  la  guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da  un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un massimo
di  4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure
in  un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a
una  guida  razionale  improntata  alle  norme  di  sicurezza  e,  in
particolare,  per  valutare il controllo del veicolo in rapporto alle
diverse  condizioni  del fondo stradale e al loro variare in funzione
delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
  Per  i  conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della
qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza
di guida individuale.
  A  formazione  conclusa,  il  conducente  deve  sostenere  un esame
scritto  e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.»;
   e)  nella  sezione  3,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale  formazione  periodica puo' essere parzialmente impartita in un
simulatore di alta qualita'.».
  4.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottarsi  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo, sono dettate le disposizioni relative
alle  caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari
a  definire  un  simulatore  di alta qualita', ed alla misura massima
consentita  di  impiego  dello  stesso nei corsi di formazione di cui
all'articolo  19,  comma  1, del decreto legislativo n. 285 del 2006,
come modificato dal presente decreto.
  5.  Il  decreto  di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto
legislativo  n.  286  del  2005, introdotto dall'articolo 2, comma 2,
lettera  b),  e'  adottato  entro  tre  mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2008
                             NAPOLITANO
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Matteoli,       Ministro       delle
                                 infrastrutture e dei trasporti
                                 Calderoli,     Ministro    per    la
                                 semplificazione normativa
                                 Ronchi,  Ministro  per  le politiche
                                 europee
                                 Frattini,   Ministro   degli  affari
                                 esteri
                                 Alfano, Ministro della giustizia
                                 Tremonti,  Ministro  dell'economia e
                                 delle finanze
                                 Scajola,   Ministro  dello  sviluppo
                                 economico
                                 Maroni, Ministro dell'interno
                                 Visto, il Guardasigilli: Alfano

        
                    Nota all'art. 2:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 18 del
          decreto   legislativo  n.  286/2005,  come  modificato  dal
          presente decreto:
             «Art. 2 (Modifiche al capo II del decreto legislativo 21
          novembre  2005,  n.  286). - 1. Il comma 1 dell'art. 18 del
          decreto  legislativo  n.  286  del  2005, e' sostituito dal
          seguente:
             «1.  I  conducenti  muniti della carta di qualificazione
          del conducente devono aver compiuto:
              a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          merci  per  cui  e'  richiesta  la  patente  di guida delle
          categorie  C  e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di
          cui  all'art.  115,  comma  1,  lettera  d), numero 2), del
          decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e successive
          modificazioni,  a  condizione  di  aver seguito il corso di
          formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2;
              b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto
          di  merci  per  cui  e' richiesta la patente di guida delle
          categorie  C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'art.
          115,   comma   1,   lettera  d),  numero  2),  del  decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni,  a  condizione  di  aver  seguito  il  corso
          formazione  iniziale  accelerato, di cui all'art. 19, comma
          2-bis;
              c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          passeggeri  per  cui e' richiesta la patente di guida delle
          categorie  D  e  D+E  a condizione di aver seguito il corso
          formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2;
              d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          passeggeri  per  cui e' richiesta la patente di guida delle
          categorie   D  e  D+E,  adibiti  a  servizi  di  linea  con
          percorrenza  non  superiore  a  50  chilometri,  ovvero  al
          trasporto,  al  massimo,  di 16 passeggeri, a condizione di
          aver  seguito  il  corso formazione iniziale accelerato, di
          cui all'art. 19, comma 2-bis;
              e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          passeggeri  per  cui e' richiesta la patente di guida delle
          categorie  D  e  D+E, a condizione di aver seguito il corso
          formazione  iniziale  accelerato, di cui all'art. 19, comma
          2-bis.».
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  del  decreto
          legislativo,  n.  286/2005,  come  modificato  del presente
          decreto:
             «Art.   19   (Carta  di  qualificazione  del  conducente
          comprovante  la  qualificazione iniziale). - 1. La carta di
          qualificazione del conducente e' rilasciata a seguito della
          frequenza  di  specifico  corso  di  formazione ordinario o
          accelerato  e  previo superamento di un esame di idoneita',
          secondo  le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e
          4.
             2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I,
          sezione  1, ed e' organizzato sulla base di disposizioni da
          adottarsi  con  decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo.
             2-bis.  E'  altresi'  consentito  un corso di formazione
          accelerato,  secondo  le  condizioni  ed  i  limiti  di cui
          all'art.  18,  comma  1,  lettere  b), d) ed e). Tale corso
          verte  sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed
          e'  organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con
          decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-bis.
             3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:
              a)  dalle  autoscuole  di  cui  all'art. 335, comma 10,
          lettera  a), del decreto del Presidente della Repubblica 16
          dicembre  1992,  n.  495, ovvero dai consorzi di autoscuole
          che   svolgono   corsi   di   teoria  e  di  guida  per  il
          conseguimento di tutte le patenti di guida;
              b)   da   soggetti   autorizzati  dal  Ministero  delle
          infrastrutture   e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con
          i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.
             4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti  -
          Dipartimento  per  i  trasporti terrestri, sulla base delle
          disposizioni  adottate  con  i  decreti di cui ai commi 2 e
          2-bis.
             5.  I  conducenti candidati al conseguimento della carta
          di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito
          l'attestato  di idoneita' professionale di cui alle vigenti
          disposizioni  in  materia  di  accesso  alla professione di
          autotrasportatore  di persone o di cose sono esentati dalla
          frequenza  dei  corsi  di  cui  al  presente articolo e dal
          sostenere il relativo esame sulle parti comuni.».
             -  Si  riporta il testo dell'allegato I dell'art. 18 del
          decreto   legislativo  n.  286/2005,  come  modificato  dal
          presente decreto:

        
      
                                                          «Allegato I
                             (previsto dall'art. 19, commi 2 e 2-bis)
                REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE
                         E DELLA FORMAZIONE

                              Sezione 1

                        ELENCO DELLE MATERIE

   Le  conoscenze  per l'accertamento della qualificazione iniziale e
della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri
devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli
aspiranti  conducenti  devono possedere il livello di conoscenze e di
attitudini  pratiche  necessarie  per  guidare in sicurezza i veicoli
della  relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze
non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di
formazione  di  cui  all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16
luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso
dell'istruzione    obbligatoria    completata   da   una   formazione
professionale.
   1.  Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme
di sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
   1.1.  Obiettivo:  conoscenza  delle caratteristiche del sistema di
trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
   Curve  di  coppia,  di  potenza e di consumo specifico del motore,
zona  di  uso  ottimale  del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei
rapporti di trasmissione.
   1.2.  Obiettivo:  conoscenza  delle caratteristiche tecniche e del
funzionamento  dei  dispositivi di sicurezza per poter controllare il
veicolo,   minimizzarne   l'usura   e   prevenire   le   anomalie  di
funzionamento.
   Peculiarita'  del  circuito  di  frenatura oleo-pneumatico, limiti
dell'utilizzo  di  freni  e  rallentatori,  uso  combinato di freni e
rallentatore,   ricerca  del  miglior  compromesso  fra  velocita'  e
rapporto  del  cambio,  ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria.
   1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.
   Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle
cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Patenti di guida C, C+E.
   1.4.  Obiettivo:  capacita'  di  caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
   Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di   velocita'   in   funzione   del   carico  del  veicolo  e  delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un  complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del
carico,  conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo
e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
   Principali  categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di
ancoraggio  e  di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica
dei   dispositivi   di   stivaggio,   uso   delle   attrezzature   di
movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
   1.5.  Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort
dei passeggeri.
   Calibrazione    dei   movimenti   longitudinali   e   trasversali,
ripartizione  della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale,
fluidita'  della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture
specifiche   (spazi   pubblici,  corsie  riservate),  gestione  delle
situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni
del  conducente,  interazione  con  i  passeggeri,  specificita'  del
trasporto  di  determinati  gruppi di persone (portatori di handicap,
bambini).
   1.6.  Obiettivo:  capacita'  di  caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
   Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di   velocita'   in   funzione   del   carico  del  veicolo  e  delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un  complesso  di  veicoli,  ripartizione del carico, conseguenze del
sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro.
   2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
   2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto
e della relativa regolamentazione.
   Durata   massima   della  prestazione  lavorativa  nei  trasporti;
principi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85
del  20  dicembre  1985  e  del  regolamento  (CEE) n. 3821/85 del 20
dicembre  1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso,
uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
   Conoscenza  del  contesto  sociale  dell'autotrasporto:  diritti e
doveri  del  conducente  in  materia  di  qualificazione  iniziale  e
formazione permanente.
Patenti di guida C, C+E.
   2.2.  Obiettivo:  conoscenza  della  regolamentazione  relativa al
trasporto di merci.
   Licenze  per  l'esercizio  dell'attivita',  obblighi  previsti dai
contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti
che  costituiscono  il  contratto  di  trasporto,  autorizzazioni  al
trasporto   internazionale,   obblighi   previsti  dalla  convenzione
relativa  al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(CMR),   redazione   della   lettera   di   vettura   internazionale,
attraversamento   delle   frontiere,   commissionari   di  trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
   2.3.  Obiettivo:  conoscenza  della  regolamentazione  relativa al
trasporto di persone.
   Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a
bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
   3.  Salute,  sicurezza  stradale  e sicurezza ambientale, servizi,
logistica.
Tutte le patenti di guida.
   3.1.  Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli
infortuni sul lavoro.
   Tipologia  degli  infortuni  sul lavoro nel settore dei trasporti,
statistiche   sugli  incidenti  stradali,  percentuale  di  automezzi
pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici.
   3.2.  Obiettivo:  capacita'  di  prevenire  la  criminalita' ed il
traffico di clandestini.
   Informazioni  generali,  implicazioni  per  i  conducenti,  misure
preventive,   promemoria   verifiche,   normativa   in   materia   di
responsabilita' degli autotrasportatori.
   3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
   Principi  di  ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione
fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
   3.4.   Obiettivo:  consapevolezza  dell'importanza  dell'idoneita'
fisica e mentale.
   Principi   di   un'alimentazione   sana  ed  equilibrata,  effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione;  sintomi,  cause  ed  effetti dell'affaticamento e dello
stress,    ruolo   fondamentale   del   ciclo   di   base   attivita'
lavorativa/riposo.
   3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza.
   Condotta  in  situazione  di  emergenza:  valutare  la situazione,
evitare   di   aggravare  l'incidente,  chiamare  soccorsi,  prestare
assistenza  e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio,
evacuazione   degli   occupanti   del  mezzo  pesante/dei  passeggeri
dell'autobus,  garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta
in caso di aggressione.
   Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
   3.6.  Obiettivo:  capacita'  di comportarsi in modo da valorizzare
l'immagine dell'azienda.
   Condotta  del  conducente  e  immagine aziendale: importanza della
qualita'  della  prestazione del conducente per l'impresa, pluralita'
dei  ruoli  e  degli  interlocutori  del conducente, manutenzione del
veicolo,  organizzazione  del  lavoro, conseguenze delle vertenze sul
piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
   3.7.     Obiettivo:     conoscenza    del    contesto    economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
   L'autotrasporto    rispetto   agli   altri   modi   di   trasporto
(concorrenza,     spedizionieri),    diverse    attivita'    connesse
all'autotrasporto  (trasporti  per  conto  terzi,  in  conto proprio,
attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi
di  impresa  di  trasporti  o  di  attivita'  ausiliare di trasporto,
diversi    trasporti   specializzati   (trasporti   su   strada   con
autocisterna,   a  temperatura  controllata,  ecc.),  evoluzioni  del
settore  (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto,
ecc.).
Patenti di guida D, D+E.
   3.8.     Obiettivo:     conoscenza    del    contesto    economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
   L'autotrasporto  di  persone rispetto ai diversi modi di trasporto
di   persone   (ferrovia,  autovetture  private),  diverse  attivita'
connesse   all'autotrasporto   di   persone,   attraversamento  delle
frontiere  (trasporto  internazionale), organizzazione dei principali
tipi di impresa di autotrasporto di persone.

                              Sezione 2

              FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE
          INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2

   La  qualificazione  iniziale  deve  comprendere  l'insegnamento di
tutte  le  materie  comprese  nell'elenco previsto alla sezione 1. La
durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
   L'aspirante  conducente  deve effettuare almeno venti ore di guida
individuale  su  un  veicolo  della pertinente categoria che soddisfi
almeno  i  criteri  dei  veicoli  d'esame  definiti  nel  decreto del
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T.
   Durante  la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da  un  istruttore  abilitato.  Ogni  conducente  puo'  effettuare al
massimo  8  ore  delle  20  ore  di  guida  individuale su un terreno
speciale  oppure  in  un simulatore di alta qualita', per valutare il
perfezionamento  a  una  guida  razionale  improntata  alle  norme di
sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in
rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare
in  funzione  delle  condizioni  atmosferiche e dell'ora del giorno o
della notte.
   Per  i  conducenti  di  cui  all'art. 18, comma 4, la durata della
qualificazione  iniziale  e'  di  70  ore,  di  cui  5  ore  di guida
individuale.
   A  formazione  conclusa,  il conducente dovra' sostenere un esame,
scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

                            Sezione 2-bis

FORMAZIONE  ED  ESAMI  PER  LA  QUALIFICAZIONE  INIZIALE OBBLIGATORIA
             ACCELERATA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2-BIS

   Il  corso  di  formazione  iniziale  accelerato  deve  comprendere
l'insegnamento  di  tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla
sezione  1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve
essere di 140 ore.
   L'aspirante  conducente  deve effettuare almeno dieci ore di guida
individuale  su  un  veicolo  della pertinente categoria che soddisfi
almeno  i  criteri  dei  veicoli  d'esame  definiti  nel  decreto del
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n.
40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
   Durante  la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da  un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un massimo
di  4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure
in  un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a
una  guida  razionale  improntata  alle  norme  di  sicurezza  e,  in
particolare,  per  valutare il controllo del veicolo in rapporto alle
diverse  condizioni  del fondo stradale e al loro variare in funzione
delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
   Per  i  conducenti  di  cui  all'art. 18, comma 3, la durata della
qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza
di guida individuale.
   A  formazione  conclusa,  il  conducente  deve  sostenere un esame
scritto  e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.».
   e)  nella  Sezione  3,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale  formazione  periodica puo' essere parzialmente impartita in un
simulatore di alta qualita'.
   4.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottarsi  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo, sono dettate le disposizioni relative
alle  caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari
a  definire  un  simulatore  di alta qualita', ed alla misura massima
consentita  di  impiego  dello  stesso nei corsi di formazione di cui
all'art.  19,  comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come
modificato dal presente decreto.
   5.  Il  decreto  di  cui  al  comma 2-bis dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera
b),  e'  adottato  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.

                              Sezione 3

                   OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA

   Corsi  obbligatori  di  formazione  periodica sono organizzati dai
soggetti  autorizzati.  La  durata  di  tali  corsi e' di 35 ore ogni
cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.

                              Sezione 4

            AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE
                    E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

   1.  I  corsi  per  la  qualificazione  iniziale e della formazione
periodica sono tenuti esclusivamente da:
    a)  dalle  autoscuole  di cui all'art. 335, comma 10, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
ovvero  dai  consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di
guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
    b)  da  soggetti  autorizzati  dal  Dipartimento  per i trasporti
terrestri  sulla  base  dei criteri individuati con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   2.  L'autorizzazione  degli  enti  di cui al punto b), e' concessa
solo  su  richiesta  scritta  sulla  base dei criteri individuati con
provvedimento  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
terra'  conto  di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla
direttiva  2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio.».
   -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 286/2005:
   «Art.  19  (Carta  di qualificazione del conducente comprovante la
qualificazione  iniziale).  -  1.  La  carta  di  qualificazione  del
conducente e' rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso
e  previo  superamento di un esame di idoneita', secondo le modalita'
di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.».