INPS

Direzione centrale delle Entrate

Messaggio 7.1.2009 n. 288


Provvedimento del 26 novembre 2008 dell’Agenzia delle entrate. Determinazione della misura percentuale della retribuzione percepita nel 2008 dai lavoratori dipendenti delle imprese di trasporto merci a titolo di prestazioni di lavoro straordinario che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Istruzioni operative per il recupero contributivo.


L'art. 83-bis,comma 25, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la non concorrenza nella formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi di una percentuale delle somme percepite nel 2008, per prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel medesimo anno, dai lavoratori addetti alla guida dipendenti dalle imprese autorizzate al trasporto merci.

La misura della predetta percentuale, da determinarsi, secondo quanto disposto dal comma 27 del medesimo articolo, con apposito provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate (di concerto con il Ministero del lavoro) è stata fissata, in data 26 novembre 2008, nella misura del 28% (v. allegato).

La norma individua una nuova fattispecie, limitatamente all'anno 2008, di esclusione dalla formazione dell'imponibile fiscale e contributivo che si aggiunge a quelle elencate tassativamente nell'art. 51, comma 2, del TUIR.

Pertanto, le somme dovute, per l'anno 2008, alla predetta categoria di lavoratori per le prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel corso del medesimo anno, non concorrono, nella misura del 28%, alla determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi .

Per quanto riguarda gli adempimenti procedurali si precisa che l'importo esente da contribuzione previdenziale e assistenziale deve essere indicato separatamente nel modello di certificazione unica (CUD) e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (770).

Si evidenzia, infine, che il predetto regime contributivo agevolato trova applicazione nel rispetto del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e del limite complessivo di euro 100.000, per il settore del trasporto su strada, ivi previsto per gli aiuti di importanza minore a favore della medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.


Modalità operative.


I datori di lavoro interessati potranno recuperare le somme versate sulla parte del compenso erogato per lavoro straordinario, divenuto esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio. (Deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 26.3.1993 approvata con D.M. 7.10.1993).


A tal fine le aziende dovranno operare come segue:


- DM10


· assoggetteranno a contribuzione l'intera retribuzione del mese nel quale effettueranno le operazioni di conguaglio;


· porteranno a conguaglio nel quadro "D" del DM10 l'importo dei contributi versati sul compenso per lavoro straordinario divenuto esente da contribuzione, utilizzando il codice importo di nuova istituzione "L490" avente il significato di "rec. contr. su lavoro straordinario az. di trasporto";


· indicheranno, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del DM10, l'importo della retribuzione esente da contribuzione riportandola con i seguenti codici di nuova istituzione:


"H600" avente il significato di "rid. imponibile anno corrente" se il recupero dei contributi viene effettuato con la denuncia DM10 di dicembre 2008;


"H700" avente il significato di "rid. imponibile anno precedente", se il recupero dei contributi viene effettuato con DM10 di gennaio o febbraio 2009;


nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "contributi dovuti";


EMENS


· nel flusso EMens,utilizzeranno l'elemento <VarRetributive> valorizzandolo nel seguente modo:


- se il recupero dei contributi viene effettuato con la denuncia DM10 di dicembre, sarà registrata una variabile in diminuzione per l’anno in corso, indicando “2008” nell’attributo “Anno” e nell’elemento <Diminuzione Imponibile> il valore indicato sul DM10 con il codice "H600"; nell'elemento <Imponibile> sarà indicata la retribuzione del mese di riferimento;


- se il recupero dei contributi viene effettuato con DM10 di gennaio o febbraio 2009, sarà registrata una variabile in diminuzione per l’anno precedente ed una variabile in diminuzione per l’anno in corso, al fine di annullare il conseguente spostamento di imponibile dal 2008 al 2009.


A tal fine sarà compilata la prima variabile indicando “2008” nell’attributo “Anno” e l’importo indicato sul DM10 con il codice "H700" nell’elemento <DiminuzioneImponibile> ed una seconda variabile indicando “2009” nell’attributo “Anno” e identico importo nell’elemento <DiminuzioneImponibile>; anche in questo in caso nell'elemento <Imponibile> sarà indicata la retribuzione del mese di riferimento.


I datori di lavoro provvederanno, inoltre, a rimborsare ai lavoratori la contribuzione agli stessi trattenuta sull'imponibile divenuto esente da contribuzione.


Il Direttore centrale


Pietro Corasaniti