SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 dicembre 2008

«Regolamento (CE) n. 800/1999 – Restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli – Art. 16 – Restituzione differenziata – Prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di importazione – Presentazione di una copia o di una fotocopia del documento di trasporto – Regolamento (CE) n. 1501/95 – Concessione delle restituzioni all’esportazione nel settore dei cereali – Art. 13 – Deroga alle disposizioni dell’art. 16 del regolamento n. 800/1999»

Nel procedimento C 391/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con decisione 30 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 20 agosto 2007, nella causa

Glencore Grain Rotterdam BV

contro

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), A. Tizzano, E. Levits e J. J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra K. Sztranc Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta e in seguito all’udienza del 12 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Glencore Grain Rotterdam BV, dagli avv.ti L. Harings e C. Bittner, Rechtsanwälte;

–        per lo Hauptzollamt Hamburg Jonas, dalla sig.ra G. Seber, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Schieferer e F. Erlbacher, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1501, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (GU L 147, pag. 7), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 1997, n. 1259 (GU L 174, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento n. 1501/95»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Glencore Grain Rotterdam BV (in prosieguo: la «Glencore») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), avente ad oggetto il diritto alla restituzione applicabile ad un lotto di 3 041 886 kg di segale esportato a destinazione della Russia.

 Contesto normativo

 Il regolamento (CEE) n. 3665/87

3        Il terzo e il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), erano così formulati:

«considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità; che, ai fini di un’interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione l’uscita del prodotto dal territorio doganale comunitario;

(...)

considerando che, se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione (...)».

4        Ai sensi del suo art. 1, settimo trattino, il regolamento n. 3665/87 stabiliva, «[f]atte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti», le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i cereali.

5        Le disposizioni riguardanti le restituzioni differenziate all’esportazione erano contenute agli artt. 16 21 di tale regolamento.

6        L’art. 18 del regolamento n. 3665/87, nella sua versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955 (GU L 312, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»), così disponeva:

«1.      La prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita, a scelta dell’esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:

a)      il documento doganale o una copia o fotocopia dello stesso; tale copia o fotocopia dev’essere certificata conforme dall’organismo che ha vidimato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato, ovvero da un organismo incaricato del pagamento della restituzione;

b)      l’attestato di scarico e di immissione in consumo, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta da uno Stato membro. L’attestato reca la data e il numero del documento doganale di immissione in consumo.

2.      Se l’esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l’autenticità del documento esibito, la prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo si considera addotta con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti:

(...)

3.      L’esportatore presenta in tutti i casi una copia o fotocopia del documento di trasporto.

4.      La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 38 del regolamento [del Consiglio 22 settembre 1966,] n. 136/66/CEE [relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025)], e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell’importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo».

7        Il regolamento n. 3665/87 è stato abrogato e sostituito, a partire dal 1° luglio 1999, dal regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11, e – rettifica – GU L 180, pag. 53).

 Il regolamento n. 800/1999

8        Il primo, il secondo e il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 800/1999 così recitano:

«(1)      considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 (...) è stato modificato ripetutamente e in maniera sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche, [è] opportuno procedere, per motivi di chiarezza, alla rifusione di tale regolamento;

(2)      considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità; che, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico, il diritto alla restituzione è in linea di massima acquisito nel momento in cui i prodotti escono dal mercato comunitario; che, se il tasso di restituzione è differenziato in base alla destinazione dei prodotti, il diritto alla restituzione è vincolato all’importazione in un paese terzo;

(...)

(17)      considerando che, se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti esportati, dev’essere fornita la prova che il prodotto di cui trattasi è stato importato in un paese terzo; che l’espletamento delle formalità doganali di importazione consiste in particolare nel pagamento dei dazi all’importazione applicabili al prodotto affinché lo stesso possa essere commercializzato sul mercato del paese terzo interessato; che, tenuto conto delle diverse situazioni esistenti nei paesi terzi importatori, è opportuno ammettere la presentazione dei documenti doganali di importazione che forniscono la garanzia dell’arrivo a destinazione dei prodotti esportati, ostacolando il meno possibile gli scambi».

9        Ai sensi del suo art. 1, nono trattino, il regolamento n. 800/1999 reca, «[f]atte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria specifica relativa a taluni prodotti», le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i cereali.

10      Le disposizioni generali in materia di diritto alla restituzione all’esportazione sono contenute negli artt. 3 13 del medesimo regolamento, mentre quelle riguardanti le restituzioni differenziate all’esportazione sono contenute negli artt. 14 19 dello stesso.

11      Ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 800/1999, «[q]uando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato ai requisiti supplementari di cui agli articoli 15 e 16».

12      L’art. 15, nn. 1 e 3, di tale regolamento così recita:

«1.      Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione; (...)

(...)

3.      Il prodotto è considerato importato quando siano state espletate le formalità doganali di importazione e in particolare quelle relative alla riscossione dei dazi all’importazione nei paesi terzi».

13      Ai sensi dell’art. 16, nn. 1 4, del citato regolamento:

«1.       La prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione è costituita, a scelta dell’esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:

a)      il documento doganale o una copia o fotocopia dello stesso; tale copia o fotocopia dev’essere certificata conforme dall’organismo che ha vidimato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato, ovvero da un organismo incaricato del pagamento della restituzione;

b)      l’attestato di scarico e di importazione, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta da uno Stato membro conformemente ai requisiti minimi di cui al paragrafo 5. L’attestato reca la data e il numero del documento doganale di importazione.

2.      Se l’esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l’autenticità del documento esibito, la prova dell’espletamento delle formalità doganali d’importazione si considera addotta con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti:

(...)

3.      L’esportatore presenta in tutti i casi una copia o fotocopia del documento di trasporto.

4.      La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell’importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo».

14      Come è stato rilevato al punto 7 di questa sentenza, il regolamento n. 800/1999 ha abrogato e sostituito il regolamento n. 3665/87. L’art. 54, n. 2, del regolamento n. 800/1999 precisa che, in tutti gli atti comunitari, i rinvii al regolamento n. 3665/87 o ai suoi articoli s’intendono fatti al regolamento n. 800/1999 o ai corrispondenti articoli del medesimo. Dall’allegato I del regolamento n. 800/1999 risulta che l’art. 18 del regolamento n. 3665/87 corrisponde all’art. 16 del regolamento n. 800/1999.

15      Ai sensi del suo art. 55, secondo comma, il regolamento n. 800/1999 si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

 Il regolamento n. 1501/95

16      Il quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1501/95 così recita:

«considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3665/87 (…), in caso di differenziazione del tasso della restituzione secondo la destinazione, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto è stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione; che, nel settore dei cereali, il solo tasso di restituzione ad un livello inferiore a quello applicabile alle esportazioni verso tutti i paesi terzi è quello fissato per la destinazione Svizzera e Liechtenstein; che, per non turbare la maggior parte delle esportazioni comunitarie esigendo una prova dell’arrivo a destinazione, è opportuno garantire con altri mezzi che i prodotti destinatari di una restituzione al tasso previsto per tutti i paesi terzi non vengano esportati verso i paesi in oggetto; che, a tale scopo, giova rinunciare alla presentazione di una prova dell’arrivo dei prodotti a destinazione in tutti i casi di esportazione per via marittima; che, come garanzia, può essere considerato sufficiente un certificato, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, attestante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima».

17      L’art. 13 del regolamento n. 1501/95 così dispone:

«In deroga alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87, la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell’ambito di una gara avente ad oggetto la restituzione all’esportazione per tutti i paesi terzi, purché l’operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari a almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.

Quest’ultima prova è costituita dalla seguente [menzione,] certificata dall’autorità competente, apposta sull’esemplare di controllo di cui all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3665/87, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità:

(...)

Esportazione di cereali per via marittima – Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

(...)».

 Causa principale e questione pregiudiziale

18      Il 30 dicembre 1999 la Glencore ha sollecitato il controllo doganale dell’esportazione in Polonia di complessivi 6 725 000 kg di segale. L’ufficio doganale competente ha ottemperato a tale richiesta ed ha rilasciato alla Glencore una dichiarazione di esportazione, autorizzandola a procedere allo stoccaggio provvisorio della merce in attesa della sua esportazione.

19      Nel febbraio 2000 la Glencore ha sollecitato il controllo doganale definitivo dell’esportazione in Russia, attraverso il porto lituano di Klaipeda, della merce citata in tre lotti, rispettivamente pari a 3 041 886 kg, 3 002 975 kg e 668 709 kg. L’ufficio doganale ha rilasciato a tal fine talune dichiarazioni di esportazione recanti la menzione di cui all’art. 13, secondo comma, del regolamento n. 1501/95.

20      È pacifico che la spedizione parziale di 3 041 886 kg, la quale costituisce, da sola, l’oggetto della causa principale, è stata trasportata da Lubecca, in Germania, a Klaipeda su una nave idonea alla navigazione marittima.

21      Su istanza della Glencore, lo Hauptzollamt ha versato anticipatamente la restituzione all’esportazione relativa a tale spedizione parziale, come consentito dall’art. 24 del regolamento n. 800/1999, a condizione che il diritto alla restituzione sorgesse e fosse dimostrato nelle forme e nei termini previsti.

22      Ritenendo che, ai sensi dell’art. 16, n. 3, del regolamento n. 800/1999, la Glencore dovesse presentare il documento di trasporto tra Lubecca e il luogo di destinazione in Russia, vale a dire Nazran, e rilevando che essa aveva prodotto solamente la polizza di carico marittima tra Lubecca e Klaipeda, con lettera 2 agosto 2000 lo Hauptzollamt ha richiesto copia del documento di trasporto complementare per il trasporto tra Klaipeda e Nazran.

23      Non avendo la Glencore prodotto tale copia nei termini impartiti, con decisioni 12 dicembre 2001, modificate con decisione 1° marzo 2004, lo Hauptzollamt ha chiesto il rimborso del pagamento anticipato della restituzione all’esportazione, maggiorato del 10%, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, n. 1, e 25, n. 1, del regolamento n. 800/1999.

24      La Glencore ha proposto ricorso avverso tali decisioni dinanzi al Finanzgericht Hamburg.

25      Essa sostiene, in sostanza, che l’art. 16 del regolamento n. 800/1999, ivi incluso il suo n. 3, è reso inapplicabile dalle disposizioni del regolamento n. 1501/95, come sarebbe dimostrato, segnatamente, dal quattordicesimo ‘considerando’ di quest’ultimo regolamento. Avendo fornito la prova richiesta dall’art. 13 del regolamento n. 1501/95, essa risponderebbe ai requisiti per la concessione della restituzione.

26      Lo Hauptzollamt afferma che, ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1501/95, la prova che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima si sostituisce solo alla prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali. L’esportatore non sarebbe invece dispensato dal presentare una copia del documento di trasporto, la cui produzione sarebbe richiesta in ogni caso dall’art. 16, n. 3, del regolamento n. 800/1999.

27      Il giudice del rinvio si chiede se l’art. 13 del regolamento n. 1501/95, che dispensa l’esportatore, alle condizioni ivi indicate, dal fornire la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali, debba essere interpretato nel senso che dispensa altresì l’esportatore dall’obbligo, previsto dall’art. 16, n. 3, del regolamento n. 800/1999, di presentare una copia del documento di trasporto.

28      Ritenendo necessaria un’interpretazione dell’art. 13 del regolamento n. 1501/95 allo scopo di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 13 del regolamento (CE) (...) n. 1501/95 debba interpretarsi nel senso che, in relazione alla produzione della prova di cui al n. 2 della medesima disposizione, la dispensa non riguarda solo la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo, bensì anche la presentazione del documento di trasporto [art. 18, n. 3, del regolamento (CEE) (...) n. 3665/87, divenuto art. 16, n. 3, del regolamento (CE) n. 800/1999]».

 Sulla questione pregiudiziale

29      Con la propria questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 13 del regolamento n. 1501/95 debba essere interpretato nel senso che il fatto che l’operatore fornisca la prova che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima lo dispensi dall’obbligo, previsto dall’art. 16, n. 3, del regolamento n. 800/1999, di presentare una copia o una fotocopia del documento di trasporto.

30      Sia alla data di adozione del regolamento n. 1501/95, nella sua versione iniziale, sia alla data in cui il suo art. 13 è stato modificato dal regolamento n. 1259/97, tale articolo aveva ad oggetto una deroga all’art. 18 del regolamento n. 3665/87.

31      Di conseguenza, per stabilire se, adottando il regolamento n. 1501/95, nella sua versione iniziale, e modificandone poi l’art. 13, il legislatore comunitario intendesse dispensare gli esportatori dalla presentazione di una copia o di una fotocopia del documento di trasporto, occorre, in primo luogo, interpretare tale articolo alla luce delle disposizioni dell’art. 18 del regolamento n. 3665/87.

32      Anzitutto, l’art. 18 del regolamento n. 3665/87 opera una chiara distinzione tra, da un lato, l’obbligo di fornire la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo, che è oggetto dei suoi nn. 1 e 2, e, d’altro lato, l’obbligo di presentare una copia o una fotocopia del documento di trasporto, previsto dal suo n. 3.

33      Occorre sottolineare in proposito che il documento di trasporto non è un documento doganale e non può essere di conseguenza considerato come una prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo di destinazione.

34      Orbene, si deve necessariamente rilevare che l’art. 13 del regolamento n. 1501/95 dispensa l’esportatore solo dall’obbligo di fornire la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo.

35      Pertanto, benché l’art. 13 del regolamento n. 1501/95 esordisca con i termini «[i]n deroga alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87», esso deve essere interpretato nel senso che deroga esclusivamente all’art. 18, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87.

36      In secondo luogo, dall’art. 18, n. 4, del regolamento n. 3665/87 risulta che la Commissione, secondo la procedura di cui all’art. 38 del regolamento n. 136/66 e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell’importazione di cui ai nn. 1 e 2 si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

37      Il legislatore comunitario non ha invece previsto in alcun modo la possibilità di derogare al distinto obbligo di presentare una copia o una fotocopia del documento di trasporto, sancito dall’art. 18, n. 3, del regolamento n. 3665/87.

38      Al momento dell’adozione dei regolamenti nn. 1501/95, nella sua versione iniziale, e 1259/97, la disposizione rilevante corrispondente all’art. 38 del regolamento n. 136/66 era l’art. 23 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181, pag. 21). Tale articolo istituiva una procedura in cui si prevedeva l’intervento del comitato di gestione dei cereali.

39      Orbene, sia il regolamento n. 1501/95, nella sua versione iniziale, sia il regolamento n. 1259/97 sono stati adottati in conformità alla procedura prevista da tale articolo, come emerge dai loro ultimi ‘considerando’, ai sensi dei quali le misure previste dai regolamenti di cui trattasi sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali. Risulta quindi che tali regolamenti sono stati adottati in applicazione dell’art. 18, n. 4, del regolamento n. 3665/87.

40      È pertanto conforme alle disposizioni dell’art. 18, n. 4, del regolamento n. 3665/87 interpretare l’art. 13 del regolamento n. 1501/95 nel senso che esso deroga esclusivamente ai nn. 1 e 2 del citato art. 18.

41      In terzo luogo, l’interpretazione di cui sopra è conforme alla finalità dell’art. 13 del regolamento n. 1501/95.

42      Infatti, come risulta dal quattordicesimo ‘considerando’ di tale regolamento, la finalità di detto articolo è di non turbare inutilmente la maggior parte delle esportazioni comunitarie esigendo dall’esportatore la prova che il prodotto è stato importato in un paese terzo diverso dalla Svizzera e dal Liechtenstein e, a tal fine, di accontentarsi, a talune condizioni, della prova che il prodotto non è stato esportato verso la Svizzera o il Liechtenstein.

43      Orbene, tra i documenti doganali richiesti dall’art. 18, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87 e il documento di trasporto richiesto dal n. 3 dello stesso articolo esiste una differenza basata sulla considerazione che gli esportatori rischiano di incontrare difficoltà nell’ottenere i documenti doganali dalle autorità del paese terzo d’importazione, sulle quali essi non dispongono di alcun mezzo di pressione, mentre non può esserci una difficoltà paragonabile quando si tratta dei documenti di trasporto, di cui gli esportatori detengono una copia in quanto mittenti del trasporto, nel caso di vendita cif, o di cui possono facilmente esigere una copia conforme dagli acquirenti, in forza dei rapporti contrattuali, che li legano a questi ultimi, nel caso di vendita fob (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 1990, causa C 155/89, Philipp Brothers, Racc. pag. I 3265, punto 27).

44      Risulta quindi conforme alla finalità perseguita dall’art. 13 del regolamento n. 1501/95 il fatto di dispensare gli esportatori dall’obbligo di fornire la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo di destinazione, tenuto conto degli ostacoli che possono incontrare nel fornire tale prova, pur continuando ad esigere dagli stessi la presentazione di una copia o di una fotocopia del documento di trasporto, per la quale non si pongono le stesse difficoltà.

45      Va inoltre sottolineato che, considerato il fatto che la presentazione da parte di un esportatore del documento di trasporto delle merci da esso esportate è sempre utile per limitare i rischi di frode, e considerato il fatto che un esportatore non incontra particolari difficoltà nell’ottenere tale documento, l’obbligo di presentare una copia o una fotocopia del documento stesso per poter esigere una restituzione differenziata all’esportazione, anche nelle circostanze fattuali in cui è applicabile l’art. 13 del regolamento n. 1501/95, non è contrario al principio di proporzionalità, diversamente da quanto sostenuto dalla Glencore.

46      In secondo luogo, l’interpretazione dell’art. 13 del regolamento n. 1501/95 sopra svolta rimane valida dopo la sostituzione, in tale articolo, del riferimento all’art. 18 del regolamento n. 3665/87 con il riferimento all’art. 16 del regolamento n. 800/1999.

47      Infatti, l’art. 16 del regolamento n. 800/1999 riproduce, in sostanza, il contenuto dell’art. 18 del regolamento n. 3665/87.

48      In terzo luogo, l’interpretazione dell’art. 13 del regolamento n. 1501/95 sopra svolta è confermata dalla lettura degli altri regolamenti adottati in applicazione dell’art. 18, n. 4, del regolamento n. 3665/87 – quale il regolamento (CEE) della Commissione 1° settembre 1989, n. 2669, che indice una gara per la fornitura gratuita d’olio d’oliva alla Polonia (GU L 257, pag. 20) –, o dell’art. 16, n. 4, del regolamento n. 800/1999 – quali il regolamento (CE) della Commissione 9 gennaio 2004, n. 40, relativo alla prova dell’espletamento delle formalità doganali d’importazione di zucchero in un paese terzo di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (GU L 6, pag. 17), ed i regolamenti che lo hanno seguito, o il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2005, n. 450, relativo alla prova dell’espletamento delle formalità doganali per l’importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (GU L 74, pag. 30).

49      Infatti, al di là delle differenze di ordine redazionale, si deve necessariamente rilevare che nessuno di tali regolamenti dispensa l’esportatore dall’obbligo di produrre una copia o una fotocopia del documento di trasporto.

50      Occorre di conseguenza risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 13 del regolamento n. 1501/95 deve essere interpretato nel senso che il fatto che l’operatore fornisca la prova che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima non lo dispensa dall’obbligo, previsto dall’art. 16, n. 3, del regolamento n. 800/1999, di presentare una copia o una fotocopia del documento di trasporto.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1501, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 1997, n. 1259, deve essere interpretato nel senso che il fatto che l’operatore fornisca la prova che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima non lo dispensa dall’obbligo, previsto dall’art. 16, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, di presentare una copia o una fotocopia del documento di trasporto.

Firme

Lingua processuale: il tedesco.