REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 10 giugno 2008.


LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.92


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1

(Definizioni e ambito di applicazione)


1. Ai sensi della presente legge si intende per: a) “Agenzia”: l’unità di informazione finanziaria di cui all’articolo 2; b) “Amministrazioni pubbliche”: le Segreterie di Stato, i Dipartimenti, gli enti pubblici, le aziende


autonome, gli uffici della pubblica amministrazione;


c) “Banca Centrale”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche;


d) “banca di comodo”: un soggetto che svolge attività equivalenti a quelle previste all’Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165, che sia stato costituito in una giurisdizione, in cui non ha alcuna presenza fisica, e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato;


e) “beni” o “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse economiche di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell’allegato tecnico alla presente legge;


f) “cliente” o “clientela”: la persona fisica, la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica con la quale i soggetti designati, nell’ambito della propria attività, eseguono un’operazione occasionale o instaurano un rapporto continuativo, ovvero la persona fisica, la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica al quale i soggetti designati rendono una prestazione professionale, indipendentemente dalla circostanza che sia previsto un compenso;


g) “congelamento di fondi”: il divieto di movimentare, trasferire, modificare, disporre, utilizzare o gestire fondi o risorse economiche, di accedere ad essi, così da modificarne l’entità, l’importo, l’ubicazione, la titolarità di diritti, il possesso, la natura, la destinazione o provocarne qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi o delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di portafoglio, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;


h) “conti anonimi o con intestazioni fittizie”: i rapporti per i quali non siano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo da garantire che il soggetto finanziario conosca l’identità del cliente in ogni fase della relazione con il cliente stesso;


i) “conti di passaggio”: conti di corrispondenza bancari transfrontalieri utilizzati direttamente dalla clientela per effettuare operazioni per proprio conto;


j) “finalità di terrorismo”: il proposito di influire sulle istituzioni o di intimidire la popolazione o una parte di essa, di destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, in contrasto con l’ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali;


k) “finanziamento del terrorismo”: salvo quanto previsto dall’articolo 337 ter del codice penale, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o più misfatti con finalità di terrorismo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati;


l) “istruzioni”: i provvedimenti emanati dall’Agenzia di informazione finanziaria nell’esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;


m) “operazione occasionale”: qualunque transazione, prestazione o atto eseguito per conto della clientela, al di fuori dell’esecuzione di un rapporto continuativo, che comporti il trasferimento o la movimentazione anche per via elettronica di denaro contante o altri mezzi di pagamento;


n) “persona politicamente esposta”: la persona fisica, cittadino di altro Stato, che all’estero occupa o ha occupato, nel corso dell’anno antecedente all’instaurazione del rapporto, all’esecuzione dell’operazione o della prestazione, importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, come indicato nell’Allegato Tecnico alla presente legge;


o) “rapporto continuativo”: qualunque rapporto o prestazione tra un soggetto designato e un cliente, indipendentemente dalla circostanza che sia previsto un compenso, la cui esecuzione preveda il compimento di più operazioni;


p) “terrorismo” o “atto terroristico”: qualsiasi condotta, in contrasto con l’ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, diretta ad arrecare una grave offesa a persone o cose, compiuta per costringere le istituzioni della Repubblica, di uno Stato estero o un’organizzazione internazionale a compiere


o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o per intimidire la popolazione o una parte di essa,


o per destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della


Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale; q) “terrorista”:


(I)

la persona che compie o tenta di compiere un atto come definito alla lettera p) del presente comma;


(II)

il gruppo costituito in forma di associazione secondo l’articolo 337 bis del codice penale;


(III) qualsiasi entità che agisce in nome o sotto la guida di tali persone o gruppi nella quale sono confluiti, anche in parte, i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o gruppi;


r) “titolare effettivo”:


(I)

la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un cliente, quando questo è una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica;


(II)

la persona fisica per conto della quale il cliente agisce. In ogni caso, si considera titolare effettivo: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, sono titolari di


più del 25% dei diritti di voto in una società o comunque, per effetto di accordi o in altro modo, sono in grado di esercitare diritti di voto pari a tale percentuale o di avere il controllo sulla direzione della società, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato sottoposta a obblighi di comunicazione conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria;


2) la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie di più del 25% del patrimonio di una fondazione, di un trust o di altri enti con o senza personalità giuridica che amministrino fondi, ovvero, qualora i beneficiari non siano ancora determinati, la persona o le persone fisiche nel cui interesse principale è istituito o agisce l’ente;


3) la persona fisica o le persone fisiche che sono in grado di esercitare un controllo di più del 25% del patrimonio di un ente con o senza personalità giuridica;


s) “unità di informazione finanziaria”: l’autorità nazionale centrale incaricata di ricevere, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


2. Ai soli fini della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199 bis del codice penale, possono costituire riciclaggio, se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte: a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono


anche indirettamente da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine criminosa dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;


b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono anche indirettamente da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;


c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono anche indirettamente da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.


3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità di cui al comma 2 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.


TITOLO II AUTORITÁ COMPETENTI


CAPO I AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA


Art. 2

(Costituzione e finalità)


Presso la Banca Centrale, è istituita l’Agenzia di informazione finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


L’Agenzia assolve le funzioni assegnate dalla presente legge in piena autonomia e indipendenza.


I costi per il personale, per la struttura, per l’organizzazione e per il funzionamento dell’Agenzia sono sostenuti dalla Banca Centrale. L’Agenzia utilizza le risorse secondo criteri di economicità e di efficienza.


L’Agenzia predispone entro il mese di maggio di ogni anno un rendiconto sulla gestione delle risorse ricevute l’anno precedente da Banca Centrale ed entro il mese di settembre di ogni anno un documento di previsione dei costi che verranno sostenuti l’anno successivo. Il rendiconto e il documento di previsione sono trasmessi al Comitato per il Credito e il Risparmio. Il Comitato per il Credito e il Risparmio valuta che le risorse siano programmate e gestite secondo criteri di efficienza ed economicità e trasmette la relativa documentazione alla Banca Centrale per gli adempimenti di competenza.


Art. 3

(Direttore e Vice Direttore)


Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio e sentita la Banca Centrale, nomina il Direttore e il Vice Direttore dell’Agenzia tra persone dotate di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità. Il mandato del Direttore e del Vice Direttore ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.


Il Direttore e il Vice Direttore possono essere sollevati dall’incarico con le medesime modalità previste per la nomina solo se non soddisfano più alle condizioni richieste per l’espletamento delle loro funzioni o si sono resi responsabili di gravi mancanze.


I componenti dell’Agenzia, nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d’ufficio.


Art. 4

(Funzioni dell’Agenzia di informazione finanziaria)


All’Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni: a) ricevere le segnalazioni provenienti dai soggetti designati; b) svolgere indagini finanziarie sulle segnalazioni ricevute o, anche d’iniziativa, sul complesso di


dati e informazioni di cui dispone; c) segnalare all’Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio o finanziamento del terrorismo; d) emanare istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative istruzioni emanate dall’Agenzia; f) partecipare agli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; g) promuovere e partecipare alla formazione professionale del personale di polizia in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’Agenzia analizza e studia i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Esamina gli indici di anomalia con riferimento a determinate attività o settori dell’economia e ne valuta gli effetti per le finalità previste dalla presente legge.


Art. 5

(Poteri dell’Agenzia di informazione finanziaria)


1. Per l’espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge, l’Agenzia, con atto scritto e motivato in relazione alle finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha il potere di: a) ordinare ai soggetti designati l’esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la


comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti;


b) chiedere alla Banca Centrale e alle Amministrazioni pubbliche la comunicazione di dati o informazioni o l’esibizione o la consegna di atti o documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’Agenzia;


c) eseguire ispezioni presso i soggetti designati. Se il soggetto designato per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge si avvale di soggetti esterni, le ispezioni possono essere eseguite anche presso tali soggetti;


d) disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano dal misfatto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali misfatti;


e) sospendere, anche su richiesta dell’Autorità giudiziaria penale, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;


f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini relative ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge.


Nell’esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, l’Agenzia può avvalersi di personale di polizia.


L’Agenzia annota secondo le modalità ritenute più idonee, anche sommariamente, tutte le attività svolte. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni della presente legge, l’Agenzia redige verbale delle informazioni assunte a norma del comma 1, lettera f).


L’Autorità giudiziaria può delegare all’Agenzia il compimento di atti di indagine nell’ambito di procedimenti relativi ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge. In tal caso l’Agenzia opera come polizia giudiziaria. Gli atti compiuti su delega dell’Autorità giudiziaria sono documentati tramite verbale.


Art. 6

(Modalità ed effetti del blocco)


Il provvedimento con cui l’Agenzia dispone il blocco di cui alla lettera d) dell’articolo 5 deve essere adottato in forma scritta e deve essere motivato. In caso di urgenza, la motivazione può essere redatta anche successivamente all’esecuzione del blocco, salvo i termini previsti dal successivo comma 5.


L’Agenzia comunica il provvedimento al soggetto che ha la disponibilità dei beni, dei fondi


o delle risorse economiche con le modalità ritenute più opportune. L’Agenzia comunica altresì il provvedimento al soggetto interessato, salvo che la comunicazione possa pregiudicare l’esito delle indagini. Qualora si tratti di beni immobili o di beni mobili registrati, l’Agenzia ordina l’iscrizione del blocco alle Amministrazioni dello Stato che curano la tenuta dei pubblici registri.


I beni sottoposti a blocco non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.


Il provvedimento di blocco è immediatamente esecutivo, salvo la convalida di cui al comma successivo.


Entro 48 ore dall’esecuzione del blocco, il provvedimento è trasmesso all’Autorità giudiziaria, la quale, entro le successive 96 ore, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida. In difetto, dichiara cessata l’efficacia del blocco. L’Autorità giudiziaria dichiara cessata l’efficacia del blocco anche nel caso siano venute meno le ragioni cautelari indicate nel provvedimento emesso dall’Agenzia.


Il provvedimento dell’Autorità giudiziaria è notificato all’Agenzia e al soggetto presso il quale è stato eseguito il blocco.


La durata del blocco non può superare i quindici giorni che decorrono dalla data di emissione del provvedimento dell’Agenzia. Tale termine è stabilito dall’Autorità giudiziaria nel provvedimento di convalida ed è prorogabile, su motivata istanza dell’Agenzia, sino a quarantacinque giorni nel caso in cui le indagini finanziarie siano particolarmente complesse o richiedano la collaborazione di unità estere di informazione finanziaria. La richiesta di proroga deve essere depositata presso l’Autorità giudiziaria prima della scadenza del termine. L’Autorità giudiziaria accorda o rifiuta la proroga entro 96 ore dal ricevimento della richiesta e ne dà comunicazione all’Agenzia e al soggetto che ha la disponibilità dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.


Prima della scadenza dei termini stabiliti dal comma precedente, l’Agenzia, con specifica relazione basata sull’indagine finanziaria svolta, indica all’Autorità giudiziaria ogni dato utile per procedere al sequestro ovvero alla revoca del blocco. L’Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato entro le successive 96 ore.


In caso di cessazione o revoca del blocco, l’Autorità giudiziaria assume i provvedimenti necessari affinché i beni sottoposti a blocco siano restituiti all’avente diritto o, qualora si tratti di beni immobili o mobili registrati, affinché sia iscritta la cancellazione del blocco nei pubblici registri.


Le disposizioni del presente articolo non impediscono all’Autorità giudiziaria di disporre sequestri in base alle norme processuali vigenti. In tal caso il blocco disposto dall’Agenzia perde efficacia.


Art.7

(Comunicazioni all’Autorità giudiziaria)


Qualora l’Agenzia rilevi fatti che potrebbero costituire misfatto di riciclaggio oppure di finanziamento del terrorismo, trasmette senza ritardo all’Autorità giudiziaria i documenti e gli atti, compresa la relazione dell’indagine finanziaria svolta. Se, all’esito di un’indagine finanziaria, non emergono fatti di rilevanza penale, l’Agenzia procede all’archiviazione. L’archiviazione non impedisce lo svolgimento di nuove indagini finanziarie qualora siano acquisiti altri elementi.


La trasmissione dei documenti e degli atti all’Autorità giudiziaria o l’archiviazione disposta ai sensi del comma precedente sono comunicate dall’Agenzia direttamente al soggetto designato che ha eseguito la segnalazione, tranne che la comunicazione possa pregiudicare l’esito delle indagini o la riservatezza sull’identità del segnalante.


Art. 8

(Accesso alle informazioni)


L’Agenzia accede, anche per via telematica, ai dati e alle informazioni disponibili pubblicamente contenuti in registri, archivi, albi conservati presso la Banca Centrale, le Amministrazioni pubbliche e gli Ordini professionali.


Salvo quanto previsto dal comma precedente, i dati e le informazioni tenuti da Banca Centrale, dalle Amministrazioni pubbliche e dagli Ordini professionali, sono resi immediatamente disponibili all’Agenzia, a semplice richiesta motivata in relazione alle finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Per le medesime finalità indicate al comma precedente, l’Agenzia, a semplice richiesta, può accedere ai registri, agli archivi a dati o informazioni conservati presso l’Autorità di polizia e presso il Tribunale Unico, compresi i dati relativi al casellario giudiziale. I dati e le informazioni relativi all’attività giurisdizionale sono rilasciati all’Agenzia, previa autorizzazione del giudice solo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


I dati e le informazioni acquisiti dall’Agenzia possono essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.


Art. 9

(Segreto d’ufficio)


Tutti i dati e le informazioni acquisiti dall’Agenzia sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Sono fatti salvi i casi di comunicazione o scambio di informazioni previsti dalla presente legge. Il segreto d’ufficio non può essere opposto all’Autorità giudiziaria penale.


L’Agenzia attua, anche attraverso strumenti informatici, misure idonee a garantire che i dati e le informazioni acquisiti non siano accessibili a terzi.


Art.10


(Raccolta dei dati statistici e relazione annuale)


L’Agenzia raccoglie annualmente i dati relativi all’attività svolta in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


L’Agenzia presenta ogni anno al Consiglio Grande e Generale, per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione concernente l’attività svolta in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


L’Agenzia propone al Congresso di Stato l’adozione di misure dirette a rendere più efficace la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


CAPO II COLLABORAZIONE NAZIONALE


Art. 11

(Collaborazione con altre Autorità e con gli Ordini professionali)


Le Amministrazioni pubbliche, l’Autorità di polizia, la Banca Centrale e gli Ordini professionali collaborano con l’Agenzia nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Le Amministrazioni pubbliche, l’Autorità di polizia, la Banca Centrale e gli Ordini professionali forniscono, su richiesta motivata dell’Agenzia, i dati e le informazioni di cui sono in possesso, utili alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Le Amministrazioni pubbliche, la Banca Centrale, e gli Ordini professionali provvedono a fornire all’Agenzia dati aggiornati sui soggetti designati.


Art. 12

(Collaborazione con l’Autorità di polizia)


L’Agenzia collabora anche scambiando informazioni con l’Autorità di polizia e con l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol.


L’Autorità di polizia, nell’esercizio delle proprie competenze, svolge, anche d’iniziativa, l’attività di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente per finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le informazioni non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’Agenzia e sono soggette al segreto d’ufficio anche per chi le ha ricevute.


Art. 13

(Competenze degli Ordini professionali)


Gli Ordini professionali, nell’esercizio delle funzioni assegnate dai rispettivi Statuti, promuovono e vigilano sull’osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei professionisti iscritti.


Gli Ordini professionali promuovono la formazione dei professionisti iscritti, del personale dipendente e dei loro collaboratori al fine di una corretta osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge.


Art. 14

(Competenze della Banca Centrale)


1. La Banca Centrale, qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all’articolo 18, lettere a), d) ed e), rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti


o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l’Agenzia.


La Banca Centrale fornisce all’Agenzia i dati relativi ai soggetti finanziari nonché le informazioni utili a svolgere le indagini finanziarie sulle segnalazioni di operazioni sospette e allo studio dei flussi finanziari.


Restano di competenza della Banca Centrale i poteri di verificare l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti autorizzati in ordine ai quali può emanare normativa secondaria ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165.


Art. 15

(Collaborazione con l’Autorità giudiziaria)


1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, l’Autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che misfatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni eseguite presso soggetti designati, ne dà comunicazione all’Agenzia.


CAPO III COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE


Art. 16

(Collaborazione con le unità estere di informazione finanziaria)


L’Agenzia collabora anche scambiando informazioni con le unità estere di informazione finanziaria, sulla base della reciprocità. Le unità estere di informazione finanziaria devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall’Agenzia.


L’Agenzia, al fine di disciplinare l’attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi protocolli d’intesa che verranno portati a conoscenza del Comitato per il Credito e il Risparmio.


Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle unità estere di informazione finanziaria per indagini finalizzate esclusivamente al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’Agenzia e sono soggette al segreto d’ufficio o professionale.


Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il preventivo consenso scritto dell’Agenzia.


I protocolli d’intesa o le condizioni di reciprocità devono prevedere che l’unità estera di informazione finanziaria informi l’Agenzia se, in relazione a un fatto oggetto di richiesta d’informazioni, siano state già avviate procedure di assistenza giudiziaria internazionale. In tal caso l’Agenzia non scambierà le informazioni, salvo diversa disposizione dell’Autorità giudiziaria sammarinese.


TITOLO III MISURE PREVENTIVE


CAPO I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI


Art. 17

(Soggetti designati)


Ai fini della presente legge, per soggetti designati si intendono: a) i soggetti finanziari; b) i soggetti non finanziari; c) i professionisti.


Gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1 sono specificati nei successivi articoli del presente capo.


Art. 18

(Soggetti finanziari)


1. Per soggetti finanziari si intendono: a) i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche; b) la Banca Centrale, quando nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, instaura rapporti


continuativi o esegue operazioni occasionali che comportano l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge;


c) gli uffici postali, quando instaurano rapporti continuativi o eseguono operazioni occasionali che comportano l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge;


d) i promotori finanziari ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge 17 novembre 2005 n.165;


e) gli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge 17


novembre 2005 n.165; f) i soggetti che esercitano professionalmente attività di recupero crediti per conto terzi.


Art. 19

(Soggetti non finanziari)


1. Per soggetti non finanziari si intendono i soggetti che esercitano professionalmente le seguenti attività: a) ufficio del co-trustee ai sensi della Legge 17 marzo 2005 n.37; b) assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento; c) assistenza e consulenza in materia fiscale, finanziaria e commerciale; d) mediazione creditizia; e) mediazione immobiliare; f) gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e


successive modifiche;


g) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;


h) esercizio di casa d’asta o galleria d’arte;


i) commercio di cose antiche;


j) acquisto di oro greggio;


k) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di pietre e


metalli preziosi.


Art. 20

(Professionisti)


1. Per professionisti si intendono: a) gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti della Repubblica di San Marino; b) gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino;


c) gli iscritti nell’Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella progettazione o nelle realizzazione di operazioni relative: 1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o imprese; 2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti; 3) all’apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio e conti di titoli; 4) alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società, trust, o di enti analoghi con


o senza personalità giuridica; 5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società.


CAPO II OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA


Art. 21

(Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)


1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo; b) quando eseguono operazioni occasionali o prestazioni di importo superiore a 15.000 euro,


indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’unica operazione o con più operazioni


che appaiono collegate;


c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;


d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza delle informazioni dei dati


precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione della clientela.


I soggetti finanziari di cui all’articolo 18 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando agiscono da tramite o sono comunque parte nel trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a 15.000 euro.


I professionisti di cui all’articolo 20 e i soggetti non finanziari di cui all’articolo 19 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile. La costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, trust


o altri enti con o senza personalità giuridica integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile.


4. Gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione o deposito della dichiarazione dei redditi.


Art. 22

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)


1. L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento, eventualmente attraverso propri dipendenti o collaboratori, delle seguenti attività: a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di un documento di


riconoscimento non scaduto o, laddove non risulti possibile, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;


b) se necessaria, identificazione del titolare effettivo e adozione di misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l’identità;


c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale;


d) controllo costante del rapporto con il cliente, verificando che le operazioni concluse durante l’intero rapporto siano compatibili con i dati e con le informazioni che il soggetto designato ha del cliente, delle sue attività economiche e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi;


e) aggiornamento di documenti, dati e informazioni acquisiti nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.


2. La clientela ha l’obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge.


Art. 23

(Identificazione e verifica dell’identità della clientela e del titolare effettivo)


I soggetti designati identificano e verificano l’identità del cliente e del titolare effettivo, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o dell’esecuzione dell’operazione.


Se il cliente non è una persona fisica, i soggetti designati verificano l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisiscono i dati e le informazioni necessari per identificare e verificare l’identità dei rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere.


L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente ed impone, per i clienti che non sono persone fisiche, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i soggetti designati possono fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, richiedere ai propri clienti i dati e le informazioni pertinenti ovvero ottenere informazioni in altro modo.


La verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo può essere completata, nel più breve tempo possibile, dopo l’instaurazione di un rapporto continuativo, qualora vi sia scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e se ciò sia necessario per non interrompere il normale svolgimento dell’attività.


I soggetti non finanziari che svolgono le attività descritte all’articolo 19, comma 1, lettera f) devono identificare e verificare l’identità del cliente fin dal momento dell’ingresso, indipendentemente dall’importo dei gettoni acquistati, venduti o cambiati. Devono altresì registrare, secondo le modalità previste dall’articolo 34, le operazioni di acquisto o cambio di gettoni o altri mezzi di gioco per importi pari o superiori a 2.000 euro.


Art. 24

(Obblighi di astensione)


Se i soggetti designati non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati all’articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c), devono astenersi dall’instaurare rapporti continuativi o dall’eseguire operazioni occasionali, interromperli, se già avviati, alla prima occasione utile e valutare se inviare una segnalazione all’Agenzia.


Gli iscritti nell’Albo degli Avvocati e Notai e gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti non sono obbligati ad osservare la disposizione di cui al comma precedente nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.


I soggetti designati devono astenersi dall’eseguire operazioni per le quali vi sia fondato motivo di ritenere che esista una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. In tali casi devono inviare immediatamente una segnalazione all’Agenzia. Qualora l’astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata o qualora l’astensione possa ostacolare le indagini in corso, i soggetti designati informano l’Agenzia immediatamente dopo l’esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei fondi oggetto dell’operazione.


Art. 25


(Approccio basato sul rischio)


I soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica verso tutta la clientela.


Gli obblighi sono assolti mediante verifiche commisurate al rischio associato al tipo di clientela, rapporto continuativo, operazione occasionale, prestazione professionale, prodotto o transazione.


Per la valutazione del rischio, i soggetti designati devono valutare almeno i seguenti aspetti:


A) con riferimento alla clientela: 1) la natura giuridica, 2) la prevalente attività svolta, 3) il comportamento tenuto al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo o del


compimento dell’operazione o della prestazione professionale, 4) la residenza o la sede della clientela o della controparte con particolare attenzione agli Stati che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge;


B) con riferimento al rapporto continuativo o all’operazione occasionale: 1) la tipologia e la concreta modalità di esecuzione, 2) l’ammontare, 3) la frequenza, 4) la coerenza dell’operazione in relazione al complesso delle informazioni di cui il soggetto


designato dispone, 5) l’area geografica di esecuzione dell’operazione, con particolare attenzione agli Stati che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.


Art. 26

(Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela)


1. I soggetti designati non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, se questa è: a) un soggetto finanziario di cui all’articolo 18, lettere a), b) e c); b) un soggetto estero che svolge in via principale un’attività riconducibile alle attività riservate di


cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, insediato in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;


c) un soggetto estero che svolge un’attività equivalente a quella indicata all’articolo 18, comma 1, lettera c) insediato in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;


d) una società quotata in un mercato regolamentato di uno Stato, purché tale mercato sia sottoposto a regole di funzionamento conformi o equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria; e) un’Amministrazione pubblica.


2. I soggetti designati non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a: a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio


unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;


b) forme pensionistiche complementari a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;


c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti.


L’Agenzia può indicare con istruzioni categorie di soggetti o di prodotti caratterizzate da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per i quali non si applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela.


Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, i soggetti designati devono comunque raccogliere i dati e le informazioni sufficienti per stabilire se la clientela possa rientrare nei casi esentati.


Art. 27

(Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela)


I soggetti designati, sulla base della valutazione del rischio, devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.


I soggetti designati devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando: a) il cliente non è fisicamente presente; b) il cliente è una persona politicamente esposta. I soggetti designati devono adottare procedure


adeguate in relazione all’attività svolta per determinare se il cliente è persona politicamente esposta.

Nel caso indicato alla lettera a) del comma 2, i soggetti designati devono compensare il maggior rischio applicando almeno una delle seguenti misure: a) assicurarsi che il primo trasferimento di fondi relativo all’instaurazione del rapporto


continuativo o all’esecuzione dell’operazione occasionale sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un soggetto finanziario di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e b);


b) verificare l’identità del cliente attraverso documenti o informazioni supplementari rispetto a quelli richiesti al cliente fisicamente presente;


c) adottare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti;


d) acquisire una certificazione relativa alle informazioni o ai documenti forniti;


e) acquisire un’attestazione di conferma da un soggetto finanziario di cui all’articolo 26, comma 1,


lettere a) e b) che abbia già provveduto all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.


4. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 2, i soggetti designati devono:


a) qualora si tratti di soggetti designati organizzati in forma societaria, ottenere l’autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire un’operazione occasionale;


b) adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’esecuzione dell’operazione occasionale; c) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto con il cliente.


I soggetti finanziari di cui all’articolo 18, lettere a), b) e c) che intrattengono rapporti continuativi o eseguono operazioni occasionali con soggetti finanziari esteri insediati in Stati che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e non prevedono la vigilanza e il controllo di tali obblighi, adottare le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela: a) raccogliere sul soggetto estero corrispondente informazioni sufficienti per comprendere


pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili pubblicamente, la sua reputazione e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto; b) valutare l’adeguatezza e l’effettività dei controlli applicati dal soggetto corrispondente in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; c) ottenere l’autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare il rapporto continuativo o eseguire l’operazione occasionale; d) precisare per iscritto i rispettivi obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

I soggetti finanziari di cui all’articolo 18 lettere a) e b), devono assicurarsi che il soggetto corrispondente insediato in un Stato che non sia membro dell’Unione Europea (I) abbia verificato l’identità dei clienti che hanno accesso diretto a conti di passaggio, (II) abbia adempiuto costantemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela e (III) sia in grado di fornire al soggetto finanziario, su sua richiesta, le informazioni ottenute a seguito dell’adempimento di tali obblighi.


I soggetti designati prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a strumenti o operazioni atti a favorire l’anonimato e


adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l’utilizzo a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.


Art. 28

(Divieto di operare con banche di comodo)


1. Ai soggetti finanziari è vietato instaurare rapporti continuativi oppure eseguire operazioni occasionali con una banca di comodo o con un soggetto estero che notoriamente consenta a banche di comodo di utilizzare i propri conti. I rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere chiusi alla prima occasione utile.


Art. 29

(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)


I soggetti designati possono fare affidamento sull’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c) effettuato da soggetti terzi con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico di eseguire un’operazione occasionale. A tal fine, i soggetti terzi rilasciano idonea attestazione di aver adempiuto gli obblighi di adeguata verifica della clientela. I soggetti designati sono, anche in tal caso, responsabili finali dell’adempimento degli obblighi di identificazione e verifica dell’identità della clientela.


Ai fini del presente articolo i soggetti terzi devono essere soggetti finanziari di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) e all’articolo 26, comma 1, lettere b) e c).


I soggetti terzi devono mettere immediatamente a disposizione dei soggetti designati le informazioni acquisite in adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alle attività indicate all’articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).


Le informazioni e i documenti relativi all’identificazione del cliente o del titolare effettivo devono essere trasmessi senza ritardo, a semplice richiesta del soggetto designato.


L’Agenzia può individuare con proprie istruzioni altre categorie di soggetti terzi su cui i soggetti designati possono fare affidamento per evitare la ripetizione degli obblighi indicati all’articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).


CAPO III MISURE ULTERIORI


Art. 30

(Divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie)


1. Salvo quanto previsto dall’articolo 31, ai soggetti finanziari è vietato tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie.


Art. 31

(Limitazione all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore)


Il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, di titoli al portatore di cui ai commi successivi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente superiore a 15.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di un soggetto autorizzato all’esercizio delle attività riservate di cui alle lettere A), C) o I) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165.


Gli assegni tratti su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente superiore a quello indicato al comma precedente, devono recare l’indicazione del nome e cognome o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile”.


Il saldo dei libretti di deposito al risparmio al portatore emessi a far data dall’entrata in vigore della presente legge non deve essere superiore a 15.000 euro.


I libretti di deposito al risparmio al portatore emessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, il cui saldo supera il limite di 15.000 euro, dovranno essere estinti o convertiti in rapporti conformi alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2010.


A partire dal 1° gennaio 2012 non potranno essere emessi nuovi libretti di deposito al risparmio al portatore e quelli emessi prima di tale data dovranno essere estinti o convertiti.


Salvo quanto previsto nei commi precedenti, per ogni operazione di versamento o di prelevamento, estinzione o conversione relativa a libretti di deposito al risparmio al portatore, le banche devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b).


Art. 32

(Obbligo di comunicazione all’Agenzia)


1. I soggetti designati che, nell’ambito della loro attività, vengono a conoscenza di violazioni alle disposizioni di cui all’articolo 31, ne danno comunicazione all’Agenzia senza ritardo.


Art. 33

(Misure particolari per i trasferimenti di fondi per via elettronica)


1. L’Agenzia disciplina con proprie istruzioni:


a) i dati e le informazioni che i soggetti finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività riservata di cui alla lettera I) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 sono tenuti ad acquisire sul soggetto che ordina un trasferimento di fondi per via elettronica;


b) le modalità di registrazione e conservazione di tali dati e informazioni.


2. I soggetti finanziari devono rifiutare il trasferimento dei fondi quando non vengono loro fornite le informazioni di cui al comma precedente. Qualora il soggetto finanziario che ha ricevuto l’ordine di trasferimento ometta di fornire le informazioni, il soggetto finanziario verso il quale è stato ordinato il trasferimento deve richiedere le informazioni per iscritto. Se la richiesta resta senza esito, attua le misure rafforzate previste dall’articolo 27 e valuta se sospendere i rapporti con il soggetto finanziario che ha ricevuto l’ordine di trasferimento. Copia della richiesta di informazioni inviata alla controparte è trasmessa senza ritardo dal soggetto finanziario all’Agenzia.


CAPO IV OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE


Art. 34

(Obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni)


I soggetti designati devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto continuativo o dall’esecuzione dell’operazione occasionale.


I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti continuativi e delle operazioni occasionali o delle prestazioni eseguite. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto o dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione.


I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti devono essere registrati non oltre il quinto giorno successivo alla loro acquisizione.


Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati dai soggetti designati devono essere messi a disposizione senza ritardo dell’Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Art. 35

(Misure integrative per i soggetti finanziari)


1. I soggetti finanziari devono dotarsi di strumenti informatici che consentano loro di rispondere in modo tempestivo e completo alle richieste dell’Agenzia volte a determinare se essi hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti.


Art. 36

(Obblighi di segnalazione)


1. I soggetti designati devono segnalare senza ritardo all’Agenzia:


a) ogni operazione, anche non eseguita, che, per natura, caratteristiche, entità, o in relazione alla capacità economica e all’attività svolta dal soggetto a cui è riferita, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta, induca a ritenere che le risorse economiche, il denaro, o i beni oggetto dell’operazione medesima possano provenire dai misfatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero possano essere impiegati per commettere tali misfatti;


b) chiunque o qualsiasi fatto, per qualsiasi circostanza conosciuta in ragione dell’attività svolta, possa essere collegato al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.


2. Se la segnalazione avviene in forma verbale, il soggetto designato trasmette senza ritardo all’Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati e le informazioni necessari per eseguire l’indagine finanziaria.


Art. 37

(Facoltà di segnalazione)


1. Chiunque può segnalare all’Agenzia fatti o circostanze rilevanti ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Art. 38

(Tutela del segreto professionale del difensore)


1. Gli iscritti all’Albo degli Avvocati e Notai e gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti


o dei Ragionieri Commercialisti possono opporre all’Autorità giudiziaria, all’Agenzia di informazione finanziaria e all’Autorità di polizia il segreto professionale sulle informazioni che essi ricevono nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.


Nei casi previsti dal comma precedente, gli avvocati e i commercialisti non hanno obbligo di segnalazione.


All’Autorità giudiziaria, all’Agenzia, e all’Autorità di polizia, nello svolgimento delle funzioni connesse alla prevenzione e contrasto dei misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non può essere opposto alcun segreto professionale, al di fuori del caso previsto nel primo comma.


All’Autorità giudiziaria, all’Agenzia, e all’Autorità di polizia, nello svolgimento delle funzioni connesse alla prevenzione e contrasto dei misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non può essere opposto il segreto d’ufficio.


Il segreto professionale e il segreto d’ufficio non possono essere opposti neppure quando i dati e le informazioni siano necessari per l’accertamento dei reati e delle violazioni amministrative previsti dalla presente legge.


Art. 39

(Esonero da responsabilità)


1. Le segnalazioni e le comunicazioni effettuate ai sensi della presente legge non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di dati o informazioni derivanti da contratti o da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o amministrative, e neppure degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale o d’ufficio o del segreto bancario di cui all’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165. Le segnalazioni e le comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo se effettuate in buona fede.


Art. 40

(Riservatezza sull’identità della persona segnalante e segretezza delle segnalazioni)


I soggetti designati devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull’identità della persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettere a) e b).


Gli atti e i documenti relativi alle segnalazioni sono custoditi sotto la responsabilità del soggetto designato, del suo legale rappresentante, o di un suo delegato.


L’Agenzia adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull’identità della persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta. La richiesta di informazioni al soggetto designato, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate devono avvenire con modalità idonee a garantire la massima riservatezza dell’identità della persona che ha rilevato l’operazione sospetta.


In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all’Autorità giudiziaria, l’identità della persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta, anche se conosciuta, non è menzionata.


L’identità della persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta può essere rivelata solo quando l’Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali procede.


Ai soggetti designati è fatto divieto di comunicare al soggetto interessato e a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dalla presente legge, l’avvenuta segnalazione di un’operazione sospetta o che è in corso o potrebbe essere svolta un’indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.


È consentito comunicare l’avvenuta segnalazione tra i soggetti finanziari con sede nella Repubblica di San Marino appartenenti al medesimo gruppo o che hanno rapporti con il medesimo cliente o con i quali sono state eseguite le operazioni oggetto di segnalazione.


È, altresì, consentita la comunicazione tra i soggetti designati di cui all’articolo 20 che svolgono la propria prestazione in forma associata.


Non costituisce violazione dell’obbligo di segretezza il tentativo dei soggetti designati di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale.


Non costituisce violazione dell’obbligo di segretezza la comunicazione effettuata dal soggetto designato al soggetto interessato del provvedimento di blocco disposto dall’Agenzia, quando la comunicazione sia necessaria in relazione al divieto di trasferimento, disposizione o utilizzo di cui all’articolo 6, comma 3.


CAPO V PROCEDURE, CONTROLLI E FORMAZIONE DEL PERSONALE


Art. 41


(Obblighi di controllo)


1. I soggetti designati di cui all’articolo 17 che svolgono in forma individuale o associata le attività sottoposte agli obblighi previsti dalla presente legge, nonché i legali rappresentanti e coloro che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo di soggetti designati organizzati in forma societaria devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:


a) adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge; b) disporre e verificare l’adempimento di tali obblighi da parte dei dipendenti e dei collaboratori.


Art. 42

(Funzione e poteri del responsabile incaricato)


I soggetti finanziari organizzati in forma societaria nominano al loro interno un responsabile incaricato al quale compete la ricezione delle segnalazioni interne, l’approfondimento delle stesse e la trasmissione all’Agenzia, qualora le ritenga fondate sulla base dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili da altre fonti. Le segnalazioni devono essere inoltrate all’Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettere a) e b).


Il responsabile incaricato deve avere adeguate competenze professionali e gli devono essere attribuiti poteri idonei a svolgere in modo autonomo e indipendente le funzioni di cui al comma precedente, compreso il potere di accedere ad ogni informazione o documento, senza necessità di autorizzazione.


L’atto di nomina del responsabile incaricato contiene l’indicazione e la valutazione dei requisiti di professionalità e dei poteri conferiti. L’atto di nomina è trasmesso all’Agenzia.


Fino alla nomina del responsabile incaricato, o in caso di sua assenza anche temporanea, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante.


Il responsabile incaricato ricerca e acquisisce le informazioni, anche attraverso i dipendenti e i collaboratori che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con la clientela o che, comunque, sono a conoscenza dei rapporti con la clientela o dell’esecuzione di operazioni per conto della stessa.


Anche in assenza di segnalazioni interne, il responsabile incaricato esegue l’analisi delle operazioni compiute, ricerca ed acquisisce le informazioni e, nei casi previsti dall’articolo 36, trasmette la segnalazione all’Agenzia.


Art. 43

(Responsabile incaricato presso i soggetti non finanziari)


1. Le società di revisione e gli altri soggetti non finanziari organizzati in forma societaria possono nominare un responsabile incaricato. In caso di nomina, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42.


Art. 44

(Procedure e controlli interni)


I soggetti designati devono adottare politiche e procedure conformi agli obblighi della presente legge e alle istruzioni emanate dall’Agenzia al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. In particolare devono adottare politiche e procedure atte ad impedire che gli sviluppi tecnologici relativi alle attività esercitate siano sfruttati a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.


I soggetti designati informano tutti i dipendenti e collaboratori degli obblighi previsti nella presente legge e nelle istruzioni emanate dall’Agenzia. I soggetti designati informano tutti i dipendenti e collaboratori delle misure e delle procedure adottate alla scopo di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.


I soggetti designati devono promuovere la formazione continua del personale anche mediante la partecipazione a specifici programmi di formazione in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


I soggetti designati devono sviluppare e organizzare adeguati controlli interni per prevenire e contrastare il coinvolgimento in rapporti o operazioni riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.


I soggetti designati devono dotarsi di strumenti informatici o telematici idonei a garantire la ricezione riservata e tempestiva delle comunicazioni inoltrate dall’Agenzia. Le comunicazioni inoltrate dall’Agenzia devono essere accessibili ai soli soggetti designati.


I soggetti finanziari devono estendere gli obblighi di cui al presente articolo alle succursali estere.


Art. 45

(Obblighi delle succursali e delle società estere controllate da soggetti finanziari)


I soggetti finanziari devono assicurare che le loro succursali estere o le società estere da essi controllate adempiano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.


Nel caso in cui la legislazione dello Stato estero non preveda obblighi equivalenti a quelli previsti al comma precedente, i soggetti finanziari devono darne comunicazione all’Agenzia e alla Banca Centrale ed adottare misure supplementari per far fronte efficacemente al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.


TITOLO IV MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L’ATTIVITÁ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE


Art. 46

(Misure restrittive adottate dal Congresso di Stato)


1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica di San Marino per contrastare il terrorismo, il finanziamento del terrorismo e l’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, adotta senza ritardo con delibera le misure restrittive, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato. Le misure restrittive comprendono: a) il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o


indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite;


b) le restrizioni di natura commerciale, incluse le restrizioni commerciali all’importazione o all’esportazione e gli embarghi sulle armi;


c) le restrizioni di natura finanziaria, incluse le restrizioni finanziarie o all’assistenza finanziaria ed il divieto alla prestazione di servizi finanziari;


d) le restrizioni di altra natura, incluse le restrizioni all’assistenza tecnica, il divieto di volo, il divieto di ingresso o di transito, le sanzioni diplomatiche, la sospensione della cooperazione e il boicottaggio di manifestazioni sportive.


La delibera del Congresso di Stato può introdurre ulteriori misure restrittive oppure specifiche disposizioni in relazione al contenuto delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato.


La delibera del Congresso di Stato che dispone l’attuazione delle misure restrittive può prevedere deroghe nel rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite oppure limitazioni per motivi di ordine o di interesse pubblico.


Qualora la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato preveda l’adozione, la modifica o l’abrogazione di misure restrittive, il Congresso di Stato provvede con delibera alla loro attuazione nel territorio della Repubblica di San Marino.


Le delibere di cui ai commi precedenti sono immediatamente pubblicate nelle tabelle del Palazzo Pubblico e del Tribunale. Dal momento della loro pubblicazione si presumono conosciute da chiunque.


Le delibere sono inviate all’Agenzia, che provvede a trasmetterle all’Autorità giudiziaria, alle Amministrazioni indicate all’articolo 48 e ai soggetti designati di cui all’articolo 17.


Art. 47

(Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche)


I fondi e le risorse economiche sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, salvo quanto previsto dall’articolo 49.


È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o stanziarli a loro vantaggio.


Il congelamento è efficace dalla data di adozione delle delibera congressuale.


Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi precedenti.


Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell’ambito di procedimenti aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.


Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, l’omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi alla presente legge non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica, per la persona giuridica o per l’ente privo di personalità giuridica che la applica, né per i suoi direttori o dipendenti.


Art. 48

(Obblighi di comunicazione)


Le Amministrazioni dello Stato che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di dati o informazioni relativi ai fondi o alle risorse economiche congelate, ne danno immediata comunicazione all’Agenzia.


L’Agenzia ordina l’iscrizione nei pubblici registri del congelamento dei beni immobili e dei beni mobili registrati.


I soggetti designati di cui all’articolo 17 devono:


a) comunicare all’Agenzia entro 15 giorni dall’adozione della delibera congressuale, ovvero dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi della presente legge, indicando i soggetti coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;


b) comunicare all’Agenzia le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai soggetti inclusi nelle liste;


c) comunicare all’Agenzia, sulla base delle informazioni dalla stessa fornite, le operazioni e i rapporti nonché ogni altro dato o informazione riconducibile ai soggetti che possono essere inclusi nelle liste ai sensi dell’articolo 49, comma 5.


Art. 49

(Funzioni del Comitato per il Credito e il Risparmio)


Il Comitato per il Credito e il Risparmio, di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, è competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati. La decisione deve essere adottata entro quattro mesi dalla presentazione dell’istanza.


In caso di abrogazione dell’ordine di congelamento ai sensi dell’articolo 46, comma 4 il Comitato per il Credito e il Risparmio assume i provvedimenti necessari affinché i beni siano restituiti all’avente diritto o, qualora si tratti di beni immobili o mobili registrati, affinché sia iscritta la cancellazione del congelamento nei pubblici registri.


Il Comitato per il Credito e per il Risparmio può autorizzare, previo espletamento della procedura di cui al successivo comma 4, che i beni congelati siano destinati a soddisfare un fabbisogno fondamentale dei soggetti inclusi nelle liste di cui all’articolo 46 o di un loro familiare, compresi i pagamenti per spese alimentari, medicinali, abitazione, assistenza medica e legale. Analoga autorizzazione può essere concessa quando l’uso dei beni congelati è necessario per effettuare pagamenti di tasse, imposte, premi di assicurazioni obbligatorie, spese bancarie per la tenuta dei conti.


La richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente è notificata al competente Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’autorizzazione non può essere concessa se il Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite assume una decisione contraria.


Il Comitato per il Credito e il Risparmio formula ai competenti organismi internazionali proposte per includere persone, enti o gruppi nelle liste, in base alle informazioni fornite dall’Agenzia e da altre autorità nazionali secondo i criteri e le modalità definite dalle risoluzioni delle Nazioni Unite.


Il Comitato per il Credito e il Risparmio formula ai competenti organismi internazionali, secondo i criteri e le modalità definite dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, proposte di cancellazione dalle liste, anche sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati.


L’Agenzia, l’Autorità di polizia, l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol, le Amministrazioni pubbliche comunicano al Presidente del Comitato per il Credito e il Risparmio, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle funzioni indicate nei commi 5 e 6. L’Autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai medesimi fini, tranne che ciò possa pregiudicare indagini in corso.


Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare ai competenti organismi internazionali proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento del terrorismo, il Comitato per il Credito e il Risparmio ne informa l’Agenzia, che, qualora ricorrano i presupposti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettera d), ne dispone il blocco.


Il Comitato provvede allo stesso modo anche quando autorità estere hanno comunicato di aver adottato misure di congelamento nei confronti di soggetti non inclusi nelle liste indicate nell’articolo 46, comma 1, lettera a). Le informazioni e la documentazione sono immediatamente trasmesse all’Agenzia.


L’Agenzia assume i provvedimenti previsti dall’articolo 5, comma 1, anche d’iniziativa, quando riceve dalle autorità nazionali o estere informazioni relative alla presenza di beni, fondi o altre risorse economiche che provengono dal finanziamento del terrorismo o che possono essere impiegate per finanziare il terrorismo o attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.


Art. 50

(Tutela giurisdizionale)


Contro le misure restrittive disposte con delibera congressuale e contro i provvedimenti adottati dal Comitato per il Credito e il Risparmio, il soggetto interessato può presentare, personalmente o tramite legale, ricorso in opposizione. Contro le medesime misure è ammesso ricorso giurisdizionale.


In deroga all’articolo 3 della Legge 25 gennaio 1984 n.5, il soggetto interessato, qualora non abbia nominato un difensore di fiducia o qualora ne sia rimasto privo, è assistito dal difensore d’ufficio anche nei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo. Al difensore d’ufficio non è dovuto alcun compenso per le prestazioni professionali effettuate ai sensi del presente articolo.


TITOLO V PERSONALE DI POLIZIA


CAPO I DISTACCO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA


Art. 51

(Applicazione del personale di polizia)


Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, su richiesta del Direttore e acquisito il parere del Congresso di Stato, presso l’Agenzia di informazione finanziaria, sono applicati, anche per periodi limitati non inferiori ad un anno, funzionari di polizia, dotati di specifica attitudine e preparazione in relazione alle funzioni previste dalla presente legge.


Il personale di polizia è selezionato dal Direttore dell’Agenzia, d’intesa con i Giudici inquirenti e con i Comandanti delle Forze dell’Ordine, tenendo conto del grado, del titolo di studio e dell’esperienza maturata nella prevenzione e nel contrasto dei reati finanziari.


I Comandanti delle Forze dell’Ordine garantiscono all’Agenzia la presenza di personale adeguato per numero e preparazione al perseguimento dei compiti assegnati dalla presente legge.


I funzionari di polizia applicati presso l’Agenzia sono esonerati dai compiti e dagli obblighi derivanti dai regolamenti dei Corpi di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo esigenze eccezionali che dovranno essere segnalate all’Agenzia.


Art. 52

(Formazione del personale di polizia)


1. L’Agenzia contribuisce alla formazione del personale di polizia in materia di indagini finanziarie. A tal fine ne promuove la formazione tramite corsi e stage di durata non superiore a sei mesi, secondo appositi protocolli d’intesa sottoscritti con i Comandanti dei Corpi di appartenenza.


TITOLO VI SANZIONI


CAPO I SANZIONI PENALI


Art. 53

(Violazione del segreto sulle segnalazioni)


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque rivela, al di fuori dei casi previsti dalla legge, che una segnalazione è stata inoltrata ovvero che è in corso o potrebbe essere avviata un’indagine per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo.


La stessa pena si applica a chiunque, essendo a conoscenza che una segnalazione di operazione sospetta è stata archiviata ai sensi dell’articolo 7, ne dà notizia al soggetto interessato o a terzi.


Art. 54


(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)


1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado chiunque, richiesto di fornire le informazioni necessarie per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, rende informazioni false.


Art. 55

(Inosservanza dell’obbligo di segnalazione)


1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado, chiunque non osserva gli obblighi di segnalazione previsti dall’articolo 36.


Art. 56

(Atti diretti ad impedire le segnalazioni)


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado, chiunque usa violenza, minaccia ovvero dà, offre o promette qualsiasi utilità allo scopo di ritardare o impedire che una segnalazione di operazione sospetta, anche non eseguita, sia trasmessa all’Agenzia o all’Autorità giudiziaria.


Si applica la prigionia di secondo grado a chiunque usa violenza, minaccia, ovvero dà, offre


o promette utilità dopo che la segnalazione è stata trasmessa all’Agenzia o all’Autorità giudiziaria.


Art. 57

(Inosservanza degli ordini e delle disposizioni emanate dall’Agenzia e dal Congresso di Stato)


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con l’interdizione di secondo grado chiunque, senza giustificato motivo, non osserva, ritarda o ostacola l’esecuzione di un ordine, di una richiesta o di un provvedimento emanato dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 5.


La stessa pena si applica a chiunque non osserva le misure restrittive adottate con delibera del Congresso di Stato ai sensi dell’articolo 46.


Art. 58

(False o omesse dichiarazioni all’Agenzia)


Chiunque richiesto dall’Agenzia di fornire dati o informazioni a fine d’indagine, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la prigionia di secondo grado.


La disposizione di cui al comma precedente non si applica se le dichiarazioni false o reticenti sono rese dalla persona nei cui confronti sono svolte le indagini.


Art. 59

(False informazioni in atti destinati all’Agenzia)


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque dichiara o attesta dati falsi in atti o documenti destinati all’Agenzia è punito con la prigionia di secondo grado.


La stessa pena si applica a chi produce all’Agenzia documenti contenenti dati falsi.


Se si tratta di atti o documenti destinati a essere prodotti all’Autorità giudiziaria, si applica la prigionia di terzo grado.


Art. 60


(Elusione delle misure di congelamento)


1. Chiunque compie atti diretti ad eludere le misure di congelamento di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a), è punito con la prigionia, con la multa a giorni e con l’interdizione di terzo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di congelamento.


CAPO II VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE


Art. 61

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione)


La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro.


Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.


La violazione degli obblighi di astensione di cui all’articolo 24 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.


Salvo quanto previsto dall’articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.


Art. 62

(Violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione)


La violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione stabiliti dall’articolo 34, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro.


Qualora la violazione degli obblighi di registrazione avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.


Art. 63

(Violazione del divieto di tenere conti anonimi e violazioni delle limitazioni all’uso del contante e di titoli al portatore)


La violazione del divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.


La violazione dell’articolo 31, commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino alla metà dell’importo di ciascuna operazione.


La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31, commi 3, 4 e 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino alla metà del saldo del libretto di deposito al risparmio al portatore.


Art. 64

(Violazioni delle disposizioni in materia di congelamento)


Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di trasferimento, disposizione o utilizzo.


Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche messe a disposizione direttamente o indirettamente delle persone, degli enti o dei gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o stanziate a vantaggio di tali persone, enti o gruppi.


Art. 65


(Violazioni degli obblighi di comunicazione relativi a fondi e risorse congelate)


1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 48 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro.


Art. 66

(Altre violazioni)


1. Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui agli articoli precedenti, la violazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 20.000 euro.


Art. 67

(Violazioni delle istruzioni)


1. Fatte salve le violazioni penali e amministrative previste dalla presente legge, la violazione delle istruzioni emanate dall’Agenzia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 20.000 euro.


CAPO III RESPONSABILITÁ PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE


Art. 68

(Elemento soggettivo per le violazioni amministrative)


1. Nelle violazioni amministrative previste dalla presente legge, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.


Art. 69

(Concorso di persone)


1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa prevista.


Art. 70

(Responsabilità solidale)


Se la violazione è commessa da persona soggetta all’altrui autorità, direzione o controllo, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o del controllo è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.


Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, di un imprenditore individuale o di un professionista nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica, l’ente, l’imprenditore o il professionista sono obbligati in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.


Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha l’obbligo di rivalersi nei confronti dell’autore della violazione.


La responsabilità solidale di cui ai commi 1 e 2 sussiste anche quando l’autore della violazione non è stato individuato.


Art. 71


(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)


1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.


Art. 72

(Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)


1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, al comportamento successivo alla violazione tenuto allo scopo di aggravare o attenuare le conseguenze della violazione, alla personalità dell’autore della violazione e alle sue condizioni economiche.


Art. 73

(Oblazione volontaria)


1. Per le violazioni amministrative previste dalla presente legge, in deroga all’articolo 33, comma 1, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68, il contravventore può esercitare la facoltà di oblazione volontaria, consistente nel pagamento immediato della metà della sanzione applicata ai sensi dell’articolo 72.


Art. 74

(Applicazione delle sanzioni)


1. L’Agenzia provvede all’accertamento delle violazioni amministrative e all’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.


CAPO IV INVALIDITÁ DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE SU BENI SUSCETTIBILI DI CONFISCA


Art. 75

(Nullità degli atti di disposizione su beni suscettibili di confisca)


È nullo ogni atto di disposizione, a qualsiasi titolo compiuto, avente ad oggetto beni, fondi o risorse che costituiscono direttamente o indirettamente il prezzo, il prodotto o il profitto di un misfatto, quando colui che ha ricevuto tali beni, fondi o risorse, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che provenivano da misfatto.


I Sindaci di Governo citano in giudizio il cedente, il cessionario e gli eventuali successivi aventi causa, che sono condannati in solido alla devoluzione dei beni, fondi o risorse economiche alla Ecc.ma Camera, o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento per equivalente di una somma di danaro.


È onere del cessionario e degli eventuali successivi aventi causa provare la propria buona fede ai sensi del primo comma del presente articolo.


È fatta salva ogni altra azione reciproca tra il cedente, il cessionario ed eventuali successivi aventi causa.


Sono fatte salve tutte le azioni che competono alla persona offesa dal misfatto da cui provengono i beni, i fondi o le risorse.


Il presente articolo si applica in deroga alla disciplina generale vigente in materia di invalidità negoziale, al fine di una più efficace azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


TITOLO VII MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE


CAPO I


INTEGRAZIONI E MODIFICHE CONSEGUENTI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI


Art. 76

(Giurisdizione penale, estradizione e confisca)


All’articolo 6 comma 1 del codice penale, dopo le parole «337 bis», introdotte dall’articolo 2 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, sono inserite le parole «337 ter,» e dopo le parole «347,» sono inserite le parole «374 ter,».


All’articolo 8 comma 3 del codice penale, dopo le parole «In nessun caso possono considerarsi politici», introdotte dall’articolo 3 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, sono inserite le parole «i misfatti previsti dagli articoli 337 bis, 337 ter nonché».


All’articolo 140 del codice penale è aggiunto il numero: «6. pagamento della somma in danaro prevista dall’articolo 147 comma 3.».


L’articolo 147 comma 3 del codice penale è sostituito dal seguente: «In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i misfatti di cui agli articoli 199 comma 1, 199 bis, 207, 305 bis, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374 comma 1, 374 ter comma 1 e i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l’obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.».


Art. 77

(Reati contro il patrimonio)


L’articolo 199 del codice penale è sostituito dal seguente: «Ricettazione - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista o riceve cose che sa provenire da reato è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado nonché con l’interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici. La stessa pena si applica a chiunque, a scopo di profitto, si intromette per fare acquistare o ricevere cose provenienti da reato ovvero riceve cose provenienti da persone o società che sa di trovarsi in stato di insolvenza o le acquista a prezzo notevolmente basso, qualora venga aperta la procedura concorsuale dei creditori.».


Dopo il quarto comma dell’articolo 199 bis del codice penale sono inseriti i seguenti commi: «Chiunque commette i reati previsti dal presente articolo è punito con la prigionia di quarto grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l’interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici. Le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro o dei beni ad essi equiparati e dell’indole delle operazioni effettuate. Possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi nell’esercizio di una attività economico-professionale soggetta ad autorizzazione o abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche. Il giudice applica la pena corrispondente a quella comminata per il reato presupposto, se questa è meno grave.».


Il primo comma dell’articolo 207 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque si fa dare o promettere, quale corrispettivo di una prestazione patrimoniale, interessi o altri vantaggi fortemente sproporzionati ovvero si intromette per fare dare o promettere ad altri gli interessi o i vantaggi predetti è punito con la prigionia di terzo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l’interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.».


All’articolo 207 comma 2 del codice penale, le parole «dall’Ispettorato per il Credito e le Valute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino».


Dopo il terzo comma dell’articolo 207 del codice penale è inserito il seguente comma: «Le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro o dell’ammontare degli interessi. Possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi


nell’esercizio di una attività economico-professionale soggetta ad autorizzazione o abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche ovvero se il colpevole fa mestiere dell’usura.».


Art. 78

(Reati in materia di terrorismo)


Il primo comma dell’articolo 337 bis del codice penale è sostituto dal seguente: «Chiunque promuove, costituisce, organizza, o dirige associazioni dirette a compiere atti violenti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, rivolti contro istituzioni o organismi pubblici o privati della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, è punito con la prigionia di sesto grado e con l’interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.».


Dopo l’articolo 337 bis del codice penale, è inserito il seguente articolo: «Articolo 337 ter. Finanziamento del terrorismo - Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce od occulta beni destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno o più atti terroristici o per fornire aiuto economico a terroristi o a gruppi terroristici o presta ad essi un servizio finanziario o servizi connessi, è punito con la prigionia di sesto grado e con l’interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.».


Art. 79

(Reati contro la pubblica amministrazione)


Il primo comma dell’articolo 373 del codice penale è sostituito dal seguente: «Il pubblico ufficiale, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la prigionia e con l’interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado nonché con la multa a giorni di terzo grado.».


Dopo l’articolo 374 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli: «374 bis. Istigazione alla corruzione - Chiunque offre o promette una qualsiasi utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri è punito, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, con la prigionia e con l’interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado nonché con la multa a giorni di secondo grado. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, si applica, qualora l’offerta


o la promessa non sia accettata, l’arresto di terzo grado e la multa a giorni di secondo grado. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 373. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 374.». «374 ter. Malversazione, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali - Le disposizioni degli articoli 371, 372, 373 commi 1, 2 e 3, 374 comma 1, e 374 bis commi 3 e 4, si applicano anche a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale nell’ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai funzionari e agli agenti assunti per contratto presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le disposizioni degli articoli 373 comma 4, 374 comma 2, 374 bis commi 1 e 2, si applicano anche se l’utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente articolo.».


Art. 80

(Abuso di informazioni privilegiate)


1. Il quarto comma dell’articolo 305 bis del codice penale è sostituito dal seguente: «In caso di condanna, salvo quanto previsto dall’articolo 147, è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il misfatto salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.».


CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTRADIZIONE E DI TRASFERIMENTO DI PERSONE DETENUTE O SOTTOPOSTE A CUSTODIA CAUTELARE


Art. 81

(Estradizione per i misfatti di terrorismo)


1. Per i misfatti di associazione con finalità di terrorismo, di finanziamento del terrorismo e per ogni misfatto commesso con finalità di terrorismo, in assenza di specifici trattati internazionali, l’estradizione di persona che si trovi nel territorio della Repubblica è regolata dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata con Decreto 10 dicembre 2001 n.125. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 comma 2 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.


Art. 82

(Trasferimento di persona all’estero)


1. In assenza di specifici trattati internazionali, qualora un’Autorità giudiziaria straniera, al fine di compiere atti processuali inerenti a reati di associazione con finalità di terrorismo, di finanziamento del terrorismo, o a qualsiasi reato commesso con finalità di terrorismo, richieda la presenza di una persona che si trova in stato di custodia cautelare o che sta scontando una pena detentiva su provvedimento dell’Autorità giudiziaria sammarinese, il giudice può disporre il trasferimento a condizione che: a) la persona da trasferire vi acconsenta consapevolmente e liberamente; b) lo Stato richiedente adotti le misure ritenute più appropriate dall’Autorità giudiziaria


sammarinese ai fini del trasferimento;


c) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni a trattenere l’interessato in stato di detenzione, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dell’Autorità giudiziaria sammarinese;


d) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni alla restituzione senza ritardo, conformemente a quanto preventivamente convenuto tra Autorità richiedente e Autorità sammarinese ovvero a quanto deciso tra le Autorità medesime;


e) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni a non subordinare la successiva restituzione della persona trasferita all’attivazione di un procedimento di estradizione;


f) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato non persegua e non sottoponga a pene detentive o ad altre misure restrittive della libertà la persona trasferita per condanne riportate prima della data di trasferimento, salvo autorizzazione della Autorità giudiziaria sammarinese;


g) lo Stato verso il quale viene effettuato il trasferimento non preveda la pena di morte nel proprio ordinamento.


2. L’Autorità giudiziaria sammarinese tiene conto del periodo di detenzione trascorso nello Stato verso il quale è stato disposto il trasferimento al fine di determinare la pena da eseguire in Repubblica.


CAPO III MODIFICHE ALLA LEGGE SUI FORENSI


Art. 83

(Traffico di migranti)


1. Dopo l’articolo 3 della Legge 24 febbraio 2000 n.22 sono inseriti i seguenti articoli: «3 bis. Traffico di migranti - Chiunque, al fine di trarne profitto anche indiretto, compie atti volti a procurare l’ingresso illegale di una o più persone nel territorio della Repubblica in violazione delle disposizioni vigenti sui forensi e in materia di residenza e permesso di soggiorno è punito con la prigionia di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado. La stessa pena si applica a chiunque, al fine di trarne profitto anche indiretto, compie atti volti a procurare l’ingresso illegale di una o più persone in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza. Le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un grado: a) se, per procurare l’ingresso illegale, la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua


incolumità; b) se, per procurare l’ingresso o la permanenza illegale, la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c) se il fatto è commesso utilizzando documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente


ottenuti. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite, la pena della prigionia è aumentata di due gradi e si applica la multa di terzo grado. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto, favorisce con mezzi illegali la permanenza dello straniero nel territorio della Repubblica in violazione delle disposizioni vigenti sui forensi e in materia di residenza e permesso di soggiorno, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado. 3 ter. Falsificazione di documenti di viaggio e di identità - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere il reato di traffico di migranti o di consentirne ad altri la commissione, contraffa o altera un documento di viaggio o di identità ovvero acquista, riceve, detiene, cede, o utilizza un documento di viaggio o di identità contraffatto o alterato è punito con la prigionia di terzo grado. 3 quater. Confisca - Nei casi previsti dagli articoli 3 bis e 3 ter è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l’obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate. Le cose confiscate o le somme ad esse equivalenti sono devolute all’Erario o, se del caso, distrutte. 3 quinquies. Giurisdizione sammarinese - È soggetto alla legge sammarinese il cittadino che commette fuori dal territorio dello Stato i misfatti previsti dagli articoli 3 bis e 3 ter. La legge sammarinese si applica altresì allo straniero che commette fuori dal territorio dello Stato i misfatti previsti dagli articoli 3 bis e 3 ter, se presente nel territorio dello Stato e qualora non sia possibile l’estradizione in base alla legge sammarinese, ai trattati o alle convenzioni internazionali. Non si procede nei confronti del cittadino o dello straniero qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) che sia stato giudicato ed assolto all’estero; 2) che, condannato all’estero, abbia eseguito interamente la pena inflitta con la sentenza di


condanna, ancorché in misura inferiore a quella prevista dalla presente legge;


3) che, condannato all’estero, abbia eseguito una parte della pena inflitta con la sentenza di condanna, qualora la parte di pena eseguita non sia inferiore alla pena minima prevista dalla presente legge.».


CAPO IV


MODIFICHE A DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO


Art. 84

(Misure investigative speciali e contrasto del finanziamento del terrorismo)


All’articolo 15, comma 1 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, dopo le parole «337 bis», sono inserite le parole: «337 ter».


L’articolo 17 della Legge 26 febbraio 2004 n. 28 è sostituito dal seguente: «La Banca Centrale della Repubblica di San Marino provvede ad effettuare le investigazioni finanziarie avvalendosi, previa autorizzazione del Commissario della Legge, anche della collaborazione delle Forze di Polizia che risponderanno direttamente alla Banca Centrale e, qualora riscontri fatti che potrebbero costituire reato, li denuncia al Tribunale Unico.».


Art. 85

(Modifiche allo Statuto della Banca Centrale)


All’articolo 12, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche le parole «e contrasto al riciclaggio» sono soppresse.


All’articolo 15, comma 2 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche le parole «e di unità di contrasto del riciclaggio» sono soppresse.


All’articolo 16, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche le parole «e unità di contrasto del riciclaggio» sono soppresse.


All’articolo 29, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, dopo le parole «sanzionabili penalmente» sono aggiunte le seguenti «e all’Agenzia di informazione finanziaria nell’esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo».


All’articolo 30, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche le parole «e di unità di contrasto del riciclaggio» sono soppresse.


All’articolo 33, comma 1 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche la lettera


«e. unità di contrasto al riciclaggio del denaro» è soppressa.


L’articolo 48, comma 2 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche è sostituito dal seguente:


«Al Comitato per il Credito e il Risparmio è attribuita la funzione di indirizzo e di orientamento dell’attività di vigilanza bancaria, finanziaria, assicurativa e di promozione della collaborazione nazionale ed internazionale per un’efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.».

Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:


«4. Allo scopo di promuovere la collaborazione nazionale e internazionale per un efficace contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Comitato per il Credito e il Risparmio si riunisce periodicamente.


Alle riunioni di cui al comma precedente partecipano un Magistrato nominato dal Consiglio giudiziario in seduta ordinaria, il Direttore dell’Agenzia di informazione finanziaria o un suo delegato e un rappresentante nominato dai Comandanti dei Corpi di polizia.


Il Presidente del Comitato, secondo le materie all’ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti degli Ordini professionali, delle Amministrazione pubbliche, dei soggetti designati dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.».


Art. 86

(Modifiche alla legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi)


L’articolo 36, comma 5, lettera b) della Legge 17 novembre 2005 n.165 è sostituito dal seguente: «all’autorità di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e all’Agenzia di informazione finanziaria nell’esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.».


Nell’articolo 37, lettera c) della Legge 17 novembre 2005 n.165, dopo le parole «natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «in collaborazione con le altre autorità preposte».


CAPO V MODIFICHE ALLA LEGGE SULLE SOCIETÁ


Art. 87

(Assemblea delle società anonime)


1. Il comma 2 dell’articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è sostituto dal seguente:


«2. Il notaio incaricato deve: a) identificare il portatore delle azioni e verificarne l’identità; b) acquisire copia di un documento di identità di ciascun portatore delle azioni; c) redigere un atto separato nel quale indica la data dell’assemblea, l’identità dei partecipanti e il


capitale rappresentato da ciascuno; d) conservare copia dell’atto e dei documenti di identità per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto professionale con la medesima società.».


2. Il comma 4 dell’articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è sostituto dai seguenti:


«4. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti presso il notaio dall’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali e dall’Agenzia di informazione finanziaria nell’esercizio delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Il notaio utilizza i documenti e le informazioni di cui al comma 2 per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla legge in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Il notaio può rilasciare le informazioni e i documenti di cui al comma 2 anche per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti designati dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6, la rivelazione dell’identità dei portatori delle azioni da parte del notaio è punita ai sensi dell’articolo 377 del codice penale.».


Art. 88

(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica delle clientela in relazione a società anonime)


1. Il mancato rilascio dei documenti e delle informazioni da parte del notaio ai sensi dell’articolo 44 bis, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 come modificato dall’articolo 87 della presente legge, non esonera i soggetti designati dall’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela per essi previsti.


TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 89

(Abrogazioni)


1. Sono abrogati: a) l’articolo 9 della Legge 25 aprile 1996 n.41 “Disposizioni in materia valutaria”; b) gli articoli 6, 8 e 16 della Legge 26 febbraio 2004 n.28 “Disposizioni in materia di contrasto del


terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita e abuso di informazioni privilegiate”;


c) l’articolo 39, comma 3 della Legge 17 novembre 2005 n.165 “Legge sulle imprese e sui servizi


bancari, finanziari e assicurativi”; d) il Decreto 29 maggio 1996 n.71 “Disposizioni in materia di antiriciclaggio”; e) la Legge 15 dicembre 1998 n.123 “Legge in materia di lotta al riciclaggio e all’usura”; f) ogni norma in contrasto con la presente legge.


Art. 90

(Decreto Delegato)


Con decreto delegato saranno disciplinati: a) la custodia, l’amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento; b) i controlli sul trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi; c) le modalità di estinzione dei libretti di deposito al risparmio al portatore non regolarizzati nei


termini previsti dall’articolo 31.

Su proposta dell’Agenzia possono essere individuati, con decreto delegato, altri soggetti ed altre attività da sottoporre agli obblighi previsti dalla presente legge.


Gli importi fissati all’articolo 26, comma 2 potranno essere modificati con decreto delegato.


Art. 91

(Decreto delegato per la disciplina dell’Agenzia)


1. Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il Congresso di Stato dovrà disciplinare, con decreto delegato: a) i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità di cui all’articolo 3, nonché le ipotesi di


incompatibilità; b) il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia; c) le funzioni del Direttore e del Vice Direttore dell’Agenzia; d) l’assetto organizzativo, funzionale e finanziario dell’Agenzia.


Art. 92

(Inizio di operatività dell’Agenzia)


1. Il Direttore dell’Agenzia, nominato ai sensi dell’articolo 3, dovrà comunicare al Congresso di Stato, tramite la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, l’inizio di operatività dell’Agenzia.


Art. 93

(Trasferimento delle funzioni relative all’attività di analisi finanziaria)


Alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti all’Agenzia le funzioni e i poteri in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo assegnati alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino dalle norme abrogate.


Fino alla comunicazione di cui all’articolo 92, le funzioni e i poteri attribuiti all’Agenzia dalla presente legge sono esercitati dalla Banca Centrale.


Le informazioni e i documenti, anche su supporto elettronico, relativi alle segnalazioni ricevute, all’eventuale analisi finanziaria svolta e allo scambio di informazioni tra unità di


informazione finanziaria sono trasmessi in copia dalla Banca Centrale all’Agenzia entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 92. Il Direttore dell’Agenzia dovrà attestare l’avvenuta consegna dei documenti.

Gli strumenti informatici utilizzati da Banca Centrale per l’analisi finanziaria e per lo scambio di informazioni sono trasferiti all’Agenzia entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 92.


La Banca Centrale continua ad esercitare i compiti di analisi finanziaria relativi alle segnalazioni di operazione sospette ricevute prima della comunicazione prevista dall’articolo 92, secondo le disposizioni previste dalla presente legge, compatibilmente con la struttura organizzativa della Banca Centrale. Per le analisi in corso a tale data, la Banca Centrale potrà avvalersi degli strumenti informatici trasferiti all’Agenzia.


Entro tre mesi dalla comunicazione prevista dall’articolo 92, la Banca Centrale dovrà comunicare all’Agenzia l’esito dell’analisi finanziaria relativa alle segnalazioni pervenute prima della comunicazione. A tal fine Banca Centrale dovrà trasmettere all’Agenzia copia della relativa documentazione.


I documenti e le informazioni già acquisiti dalla Banca Centrale nell’esercizio delle funzioni e dei poteri di prevenzione e di contrasto del riciclaggio non potranno essere utilizzati per le altre finalità previste dall’articolo 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96.


Fino al completamento dell’organico, l’Agenzia si avvale del personale e dei funzionari della Banca Centrale, individuati dal Direttore dell’Agenzia, d’intesa con il Direttore della Banca Centrale, tenendo conto delle esigenze operative e funzionali dell’Agenzia e della Banca Centrale.


Art. 94

(Allegato Tecnico)


Ai fini dell’individuazione dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n) e dell’individuazione dei “beni” o “fondi” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) si fa riferimento a quanto previsto nell’Allegato alla presente legge.


L’Allegato di cui al comma precedente può essere modificato o integrato con decreto delegato.


Art. 95

(Tempistica degli adempimenti e istruzioni)


I soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione a partire dall’entrata in vigore della presente legge.


Entro sei mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 92, l’Agenzia dovrà emanare istruzioni: a) sulle modalità di adempimento degli obblighi di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b); b) sulla valutazione del rischio e sulle ulteriori valutazioni di cui all’articolo 25; c) sull’identificazione eseguita attraverso soggetti terzi e sulle modalità di trasmissione dei


documenti e delle informazioni di cui all’articolo 29; d) sulle informazioni che debbono essere acquisite in caso di trasferimento di fondi di cui all’articolo 33; e) sulle tipologie di operazioni sospette e sulle procedure di esame delle operazioni di cui all’articolo 36; f) sui dati e sulle informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi dell’articolo 34, comma 1.

Salvo quanto previsto dall’articolo 25, i soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di cui al comma precedente secondo le modalità previste nelle istruzioni emanate dall’Agenzia.


Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle operazioni occasionali e alle prestazioni professionali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai rapporti in essere a tale data.


L’Agenzia propone al Congresso di Stato, per il tramite del Comitato per il Credito e il Risparmio, l’individuazione di giurisdizioni estere il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è equivalente a quello previsto dagli standard internazionali. Il Congresso di Stato individua le giurisdizioni equivalenti con propria delibera.


Le circolari e le lettere uniformi emanate dalla Banca Centrale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla emanazione delle istruzioni di cui al comma 2.


Art. 96

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua legale pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 17 giugno 2008/1707 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI


Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati


IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI


Valeria Ciavatta


ALLEGATO TECNICO


Art. 1

(Persone politicamente esposte di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n)


1. Per “persona politicamente esposta” si intende


A) la persona fisica, cittadino di altro Stato, che all’estero occupa o ha occupato nel corso dell’anno antecedente all’instaurazione del rapporto, all’esecuzione dell’operazione o della prestazione, importanti cariche pubbliche, incluse quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate: 1) capo di Stato, capo di Governo, ministro, vice ministro, sottosegretario, parlamentare, 2) membro di organi giudiziari le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore


impugnazione, 3) membro di consiglio di amministrazione di banche centrali o di autorità di vigilanza, 4) ambasciatore, incaricato d’affari, ufficiale di alto livello delle forze armate, 5) membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo


Stato;


B) i familiari diretti delle persone indicate alla lettera precedente o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, inclusi i seguenti soggetti: 1) il coniuge o il partner considerato equivalente al coniuge, 2) i figli e i loro coniugi, 3) i genitori;


C) la persona fisica che notoriamente abbia con una persona di cui alla precedente lettera A) la titolarità effettiva di società o entità giuridiche; D) la persona fisica che sia unico titolare effettivo di società o entità giuridiche o istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una delle persone di cui alla lettera A).


2. I soggetti designati non sono tenuti a considerare come politicamente esposta la persona che ha cessato di occupare la carica pubblica da almeno un anno. La cessazione della carica non esonera i soggetti designati dall’adempiere, in funzione del rischio, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.


Art. 2

(“Beni” o “fondi” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e)


1. Sono considerati “beni” o “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi. A titolo esemplificativo sono inclusi: a) il denaro contante, gli assegni, le cambiali, i crediti pecuniari, gli ordini di pagamento e gli altri


mezzi di pagamento;


b) i depositi presso enti creditizi o enti finanziari oppure presso altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti, le obbligazioni di qualsiasi natura e i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;


c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni


finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; e) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse economiche; f) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.