MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 24 dicembre 2008 , n. 206

  Regolamento   di  disciplina  dei  requisiti  di  professionalita',
onorabilita',  indipendenza  e patrimoniali per l'iscrizione all'albo
delle persone fisiche consulenti finanziari.
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto   in   particolare   l'articolo  18-bis  del  citato  decreto
legislativo,  ai  sensi  del  quale il Ministro dell'economia e delle
finanze,  con  regolamento  adottato  sentite  la Banca d'Italia e la
Consob,  stabilisce  i  requisiti  di professionalita', onorabilita',
indipendenza  e  patrimoniali  da  possedersi  da parte delle persone
fisiche  per  la prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Sentita la Consob;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 12 maggio 2008;
  Vista  la  nota prot. n. 11049 del 1 ottobre 2008, con la quale, ai
sensi  dell'articolo  17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di
regolamento  e'  stato  comunicato  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento si intendono per:
   a)  «Albo»:  l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari di
cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
   b) «consulenti finanziari»: le persone fisiche di cui all'articolo
18-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   c)  «consulenza  in  materia  di  investimenti»:  il  servizio  di
investimento  di  cui  all'articolo  1,  comma 5-septies, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   d)  «emittenti e intermediari»: gli emittenti prodotti finanziari,
i  soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del
decreto   legislativo   24  febbraio  1998,  n.  58,  le  imprese  di
assicurazione,  gli agenti di cambio, le societa' di cui all'articolo
60,  comma  4,  del  decreto  legislativo  23 luglio 1996, n. 415, la
societa'  Poste  Italiane  autorizzata alla prestazione di servizi di
investimento  ai  sensi  degli  articoli  2  e  12  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2001,  n. 144, e ogni altro
soggetto  che  intermedia  risorse  finanziarie  attraverso  prodotti
finanziari,  qualunque  sia  il  Paese  in cui tali soggetti hanno la
propria sede;
   e)  «Organismo»:  l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

        
      
                               Art. 2.

                    Requisiti di professionalita'
  1.  Per l'iscrizione all'Albo e' necessario un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a
seguito   di   corso  di  durata  quinquennale,  ovvero  quadriennale
integrato  dal  corso  annuale  previsto  dalla  legge o un titolo di
studio   estero  equipollente,  sulla  base  di  una  valutazione  di
equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
  2.  Ai  fini  dell'iscrizione all'Albo occorre, altresi', possedere
un'adeguata   conoscenza   specialistica   in   materie   giuridiche,
economiche,  finanziarie  e tecniche, rilevanti nella prestazione del
servizio  di  consulenza  in  materia  di investimenti, e individuate
dall'Organismo. La conoscenza adeguata e' accertata tramite una prova
valutativa  indetta  dall'Organismo,  secondo  le modalita' da questo
stabilite.
  3. Sono esonerati dalla prova valutativa di cui al comma 2:
   a)  i  promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo
che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni
nei  tre  anni  precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno
esercitato  la  propria attivita' professionale per conto di soggetti
abilitati   che  nei  medesimi  periodi  hanno  svolto  attivita'  di
consulenza in materia di investimenti;
   b)  i  quadri  direttivi  di  terzo  e  quarto livello di soggetti
abilitati  che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari
a  due  anni  nei  tre  anni  precedenti  la  richiesta di iscrizione
all'Albo,  sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di
investimenti  ovvero  il  personale  preposto  ad una dipendenza o ad
un'altra  unita'  operativa  di  un  soggetto  abilitato,  o comunque
responsabile  della  stessa,  addetto  al  servizio  di consulenza in
materia di investimenti;
   c) gli agenti di cambio.
  4.  Ai  fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui
al   comma  3  producono  la  documentazione  attestante  l'esercizio
dell'attivita'  professionale.  La  documentazione  da  produrre  per
l'attestazione  del  possesso dei requisiti professionali di cui alle
lettere  a)  e  b)  del comma 3 deve includere la dichiarazione di un
rappresentante  del  soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale
il  richiedente  l'iscrizione  all'Albo e' stato addetto, le mansioni
ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
  5.  Per  il  mantenimento  dell'iscrizione  all'Albo,  i consulenti
finanziari  sono tenuti all'aggiornamento professionale nelle materie
di  cui  al  comma  2,  nella misura e secondo le modalita' stabilite
dalla  Consob con regolamento ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 5,
lettera g), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

        
      
                               Art. 3.

                        Situazioni impeditive
  1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due
esercizi  precedenti  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti  hanno
svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
   a) in imprese sottoposte a fallimento;
   b)  in  imprese  operanti  nel  settore  creditizio,  finanziario,
mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
   c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta
la  cancellazione  dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi
dell'articolo  111,  comma  1, lettera c), del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
   d)  in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione
a   reati   da  loro  commessi,  le  sanzioni  interdittive  indicate
nell'articolo  9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
  2. Non possono altresi' essere iscritti all'Albo:
   a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio
non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano
in   stato   di   esclusione   dalle   negoziazioni   in  un  mercato
regolamentato;
   b)  i  promotori  finanziari  radiati  dal  relativo albo ai sensi
dell'articolo  196,  comma  1, lettera d), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58,
  3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei
mesi equivalgono a un esercizio intero.
  4.  L'impedimento  di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non opera
se  l'interessato  dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno
determinato   la  crisi  dell'impresa  ovvero  la  sua  cancellazione
dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
  5.   L'interessato   informa   tempestivamente   l'Organismo  delle
situazioni  di  cui  al  comma  1, lettere a), b) e c) e comunica gli
elementi  idonei  a  dimostrare  la  propria estraneita' ai fatti che
hanno  determinato  la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione
dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
  6.   L'Organismo   valuta  l'idoneita'  degli  elementi  comunicati
dall'interessato   a   dimostrare   l'estraneita'.   Ai   fini  della
valutazione,  l'Organismo  tiene  conto,  fra gli altri elementi, del
fatto   che,   in  relazione  alla  crisi  dell'impresa  o  alla  sua
cancellazione  dall'elenco  generale  o  speciale  degli intermediari
finanziari,  non  siano stati adottati nei confronti dell'interessato
provvedimenti  sanzionatori  ai  sensi  della  normativa  del settore
bancario,  mobiliare  o  assicurativo,  condanne  con  sentenza anche
provvisoriamente   esecutiva  al  risarcimento  dei  danni  in  esito
all'esercizio  dell'azione  di  responsabilita'  ai  sensi del codice
civile,  provvedimenti  ai  sensi del quarto comma dell'articolo 2409
del   codice   civile,  ovvero  delibere  di  sostituzione  da  parte
dell'organo competente.
  7.  Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte
dell'interessato,  l'Organismo  comunica  a  quest'ultimo  la propria
motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle
more  della  valutazione  l'interessato non e' iscritto all'Albo e se
iscritto e' sospeso dalle funzioni,
  8.  L'Organismo  valuta  nuovamente l'idoneita' dell'interessato se
sopravvengono  i  fatti  previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi
che  possono  avere  rilievo  ai  fini  della valutazione. A tal fine
l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.
  9.  Gli  impedimenti  di  cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre
anni   decorrenti   dall'adozione  dei  provvedimenti  relativi  alle
situazioni  di  cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei
fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno
nelle  ipotesi  in  cui il provvedimento di avvio della procedura sia
stato  adottato  su  istanza  dell'imprenditore,  di uno degli organi
d'impresa  o  in  conseguenza  della  segnalazione  dell'interessato.
L'impedimento  di  cui  al  comma  2,  lettera b), ha in ogni caso la
durata di tre anni.

        
      
                               Art. 4.

                      Requisiti di onorabilita'
  1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che:
   a)  si  trovano  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita' o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
   b)   sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423  o  della  legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della
riabilitazione;
   c)  sono  stati  condannati  con  sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
    1)  a  pena  detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano    l'attivita'    bancaria,    finanziaria,   mobiliare,
assicurativa  e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento;
    2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro  V  del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.
267;
    3)  alla  reclusione  per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto  contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
    4)  alla  reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
  2.  Non  possono  essere iscritti all'Albo coloro nei confronti dei
quali  sia  stata  applicata  su richiesta delle parti una delle pene
previste  dal  comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del
reato.  Nel  caso  in  cui  siano  state applicate su richiesta delle
parti,  le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non
rilevano se inferiori a un anno.
  3.  Con  riferimento  alle  fattispecie  disciplinate in tutto o in
parte  da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle
condizioni  previste  dai commi l e 2 e' effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.

        
      
                               Art. 5.

                      Requisiti di indipendenza
  1.   Non   possono   essere   iscritti   all'Albo  i  soggetti  che
intrattengono,  direttamente,  indirettamente  o  per conto di terzi,
rapporti  di  natura  patrimoniale o professionale o di altra natura,
compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con societa'
loro  controllate,  controllanti o sottoposte a comune controllo, con
l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o
con  amministratori  o  dirigenti  di tali societa', se tali rapporti
possono  condizionare  l'indipendenza  di  giudizio nella prestazione
della consulenza in materia di investimenti.
  2.  Gli  iscritti  all'Albo  informano  l'Organismo,  nei  limiti e
secondo  le  modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti
con  i soggetti di cui al comma 1, dichiarando che essi non sono tali
da  condizionare  l'indipendenza  di  giudizio  nella  prestazione di
consulenza in materia di investimenti. L'Organismo valuta le suddette
dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo.
  3.  Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli
iscritti  all'Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da
soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio.

        
      
                               Art. 6.

                       Requisiti patrimoniali
  1.  L'iscrizione  all'Albo  e'  consentita previa sottoscrizione di
un'assicurazione a copertura della responsabilita' civile per i danni
derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo
dell'iscrizione  e  che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di
euro  per  ciascuna  richiesta  di  indennizzo e di 1.500.000 di euro
all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

        
      
                               Art. 7.

                  Disposizioni finali e transitorie
  1.  Fermo  restando  il  possesso  del  titolo  di  studio  di  cui
all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui
all'articolo  2,  comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia
richiesta    dagli    interessati    entro    sei   mesi   dall'avvio
dell'operativita' dell'Organismo:
   a)   le   persone   fisiche   che,   alla   data  della  richiesta
dell'iscrizione  all'Albo,  hanno  svolto  consulenza  in  materia di
investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni
nell'ultimo triennio;
   b)   le   persone   fisiche   che,   alla   data  della  richiesta
dell'iscrizione   all'Albo,   hanno   ricoperto,   per   un   periodo
complessivamente  non  inferiore  a  due  anni  nell'ultimo triennio,
l'incarico  di  amministratori  di  societa' di persone o di capitali
operanti  unicamente  nella prestazione del servizio di consulenza in
materia di investimenti.
  2.  Ai  fini  dell'esonero  di  cui al comma 1, la di consulenza in
materia   di   investimenti   deve  essere  stata  svolta  in  misura
significativa  dalla  persona  fisica  o  dalla  societa'. Per misura
significativa  si  intende  un  livello  di attivita' tale da rendere
presumibile l'acquisizione di una qualificazione professionale almeno
equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa
di cui all'articolo 2, comma 2.
  3.  Ai  fini dell'esonero di cui al comma 1, l'Organismo valuta gli
elementi  probatori  dello  svolgimento  di  consulenza in materia di
investimenti  e  della  misura dello stesso, nonche' la congruita' di
quest'ultima per l'acquisizione della qualificazione professionale di
cui al comma 2.
  Tra gli elementi di valutazione della congruita', l'Organismo tiene
conto del volume d'affari e del numero dei clienti.
  4.  Fermo  restando  il  possesso  del  titolo  di  studio  di  cui
all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui
all'articolo  2,  comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia
richiesta dagli interessati entro il 1° novembre 2009:
   a)  i  promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo
che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni
nei  tre  anni  precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno
esercitato  la  propria attivita' professionale per conto di soggetti
abilitati;
   b)  i  quadri  direttivi  di  terzo  e  quarto livello di soggetti
abilitati  che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari
a  due  anni  nei  tre  anni  precedenti  la  richiesta di iscrizione
all'Albo,  siano  stati  addetti  ad  uno dei servizi di investimento
previsti  dal  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, o al
settore della commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto
abilitato  ovvero  il  personale  preposto  ad  una  dipendenza  o ad
un'altra  unita'  operativa  di  un  soggetto  abilitato,  o comunque
responsabile  della  stessa,  addetto  ad uno dei predetti servizi di
investimento.
  5.  Ai  fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui
al   comma  4  producono  la  documentazione  attestante  l'esercizio
dell'attivita'  professionale,  che  comprende la dichiarazione di un
rappresentante  del  soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale
il  richiedente  l'iscrizione  all'Albo e' stato addetto, le mansioni
ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 24 dicembre 2008
                                               Il Ministro : Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2008
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
   Economia e finanze, foglio n. 64