MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2008


Criteri  e  modalita'  di  individuazione  dei titolari della Carta
Acquisti,  dell'ammontare  del  beneficio  unitario  e  modalita'  di
utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 113.”
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                                  e
                       IL SEGRETARIO GENERALE
                      del Ministero del lavoro,
               della salute e delle politiche sociali
  Visto  l'art.  81,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
che:
   al   comma   29,   istituisce   un  Fondo  speciale  destinato  al
soddisfacimento  delle esigenze prioritariamente di natura alimentare
e  successivamente  anche  energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti;
   al  comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza
italiana  che  versano in condizione di maggior disagio economico, di
una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al
pagamento  delle  bollette  energetiche e delle forniture di gas, con
onere a carico dello Stato;
   al  comma  33,  demanda  ad  un  decreto  interdipartimentale  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze e del Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali la disciplina, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, de:
    a)  i  criteri  e le modalita' di individuazione dei titolari del
beneficio,  tenendo  conto  dell'eta'  dei cittadini, dei trattamenti
pensionistici  e  di  altre  forme  di  sussidi  e trasferimenti gia'
ricevuti   dallo   Stato,   della  situazione  economica  del  nucleo
familiare,  dei  redditi  conseguiti,  nonche' di eventuali ulteriori
elementi  atti  ad  escludere  soggetti  non  in  stato  di effettivo
bisogno;
    b) l'ammontare del beneficio unitario;
    c)  le  modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione
del beneficio;
   al  comma  33-bis,  prevede che, al fine di favorire la diffusione
della  carta  acquisti  tra  le  fasce piu' deboli della popolazione,
possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;
   al   comma   34,   prevede   che  ai  fini  dell'attuazione  delle
disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro
il  30  settembre  2008,  il  Ministero dell'economia e delle finanze
possa  avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste
Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.;
   al  comma 35, lettera b), prevede che il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  ovvero  uno  dei  soggetti  di cui questo si avvale,
individui  un  gestore del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti  e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilita'  di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul  territorio  della  Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni di
sportello  relative  all'attivazione  della carta e alla gestione dei
rapporti  amministrativi,  al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento,  dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti  esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di contributi
pubblici;
   al  comma  36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei
titolari  del  beneficio  di cui al comma 32 o all'accertamento delle
dichiarazioni  da  questi  effettuate per l'ottenimento dello stesso,
forniscono,  in  conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  o  delle
amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi
da questo impartiti;
   al  comma  38,  prevede  che  agli oneri derivanti dall'attuazione
della  citata  carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri
soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di
gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi,
si provveda mediante utilizzo del citato Fondo;
   al  comma 38-bis, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del
decreto  di  cui  al  citato  comma 33, e successivamente entro il 31
dicembre   di  ogni  anno,  il  Governo  presenti  una  relazione  al
Parlamento sull'attuazione della carta acquisti;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,
ed  in  particolare  l'art.  12,  comma 1, concernente «Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo  che ha istituito, tra gli
altri,  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, organizzato in
Dipartimenti,  e  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche sociali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali», che istituisce il Segretariato
generale;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1954, n. 1228, recante «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»;
  Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240, del Ministro dell'interno
di  concerto  con  il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
per  l'innovazione  e  le tecnologie recante «Regolamento di gestione
dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223,  recante  «Approvazione  del  nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati»
e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109, recante
«Definizioni  di  criteri  unificati  di valutazione della situazione
economica  dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a  norma  dell'art.  59,  comma  51, della legge 27 dicembre 1997, n.
449»;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e la legge 24
dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
  Visto  il  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  di  approvazione  del  «Regolamento  recante  modalita'  per la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  «Testo  unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  documentazione amministrativa. (Testo
A).»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per  l'amministrazione  del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato»;
  Vista  la  nota  dell'Agenzia delle entrate n. 128414 del 26 agosto
2008, recante elementi informativi ai fini dell'attuazione del citato
art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
96257  del  2  settembre  2008  recante variazione di bilancio per la
dotazione  iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro;
  Ritenuto  che, in considerazione della variabilita' delle giacenze,
derivante  anche  dalla natura delle fonti di alimentazione del Fondo
di  cui  al  citato  art.  81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del
2008, si rendano necessari meccanismi di modulazione degli impegni di
spesa  atti  a  garantire  in  ogni  caso  la  copertura dei benefici
concessi con le risorse disponibili;
  Considerato  che  a  norma  del  citato  art.  81,  comma  32,  del
decreto-legge  n.  112  del  2008,  la  carta  acquisti  deve  essere
destinata  ai  residenti  di  cittadinanza  italiana  che  versano in
condizione di maggior disagio economico e che a tal fine, a norma del
comma  33  del  medesimo  articolo,  debbano essere utilizzati idonei
strumenti  atti  ad  escludere  soggetti  non  in  stato di effettivo
bisogno;
  Considerato  che  l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente,
ISEE,   di  cui  al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,
rappresenta  uno strumento idoneo per la valutazione della situazione
economica dei nuclei familiari;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, ai
sensi  del  citato  art.  81,  comma 34, del decreto-legge n. 112 del
2008,  puo'  avvalersi  di  enti pubblici ai fini dell'attuazione del
comma  32 del medesimo articolo e che l'Istituto nazionale previdenza
sociale  e'  ente  pubblico  previdenziale  con  specifica competenza
nell'erogazione  di  benefici sociali e che provvede, tra l'altro, al
pagamento  delle  prestazioni  a sostegno del reddito e di quelle che
agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose;
  Considerato,  pertanto, che l'Istituto nazionale previdenza sociale
e'  in  possesso  delle  competenze  e dei requisiti necessari per lo
svolgimento delle attivita' di Soggetto attuatore dell'intervento;
  Vista la nota n. 8270 del 10 settembre 2008 con la quale l'Istituto
nazionale  previdenza sociale ha comunicato la propria disponibilita'
a  svolgere  le attivita' di Soggetto attuatore, come individuate nel
presente decreto;
  Ritenuto,  ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge
n.   112   del  2008,  di  avvalersi  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale per lo svolgimento di alcune attivita' funzionali
all'attuazione della disposizione di cui al citato art. 81, comma 32,
del decreto-legge n. 112 del 2008;
  Sentito,  per  quanto  di  competenza,  il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  nota  n.  7195  del  16  settembre  2008 con la quale il
Dipartimento  delle  Finanze  ha  espresso, per quanto di competenza,
parere positivo sul testo del presente decreto;
                             Decretano:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.   Ai   soli  fini  del  presente  decreto  valgono  le  seguenti
definizioni:
   a)   «Cittadino   residente»:   cittadino   italiano  regolarmente
registrato  nell'Anagrafe  della  Popolazione  Residente,  i cui dati
anagrafici  e  successive  variazioni  sono  accertati  attraverso il
sistema INA-SAIA gestito dal Ministero dell'interno;
   b)  «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
   c)  «Trattamenti»:  l'importo  annuo  dei  trattamenti  forniti, a
qualsiasi  titolo, anche se non fiscalmente imponibili, dall'Istituto
nazionale  previdenza  sociale  e dagli enti erogatori di pensione di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388  e  successive  modificazioni,  con  esclusione dei soli importi
relativi ad arretrati;
   d)  «Amministrazione  responsabile»:  il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro;
   e) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale previdenza sociale;
   f)  «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato  di  gestione  delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi  di  cui  al citato art. 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge n. 112 del 2008;
   g) «Convenzione di gestione»: la convenzione regolante il rapporto
tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero il soggetto di
cui  questo  si  avvale  ai  sensi  del citato art. 81, comma 34, del
decreto-legge n. 112 del 2008, e il Gestore del servizio;
   h)  «Carta  Acquisti»: la carta acquisti di cui al citato art. 81,
comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008;
   i)   «Beneficiario»:   il  Cittadino  residente  in  possesso  dei
requisiti per l'ottenimento della Carta Acquisti;
   j) «Titolare»: il soggetto cui e' intestata la Carta Acquisti;
   k)  «Fondo»:  il  Fondo  di  cui  al citato art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008;
   l) «Immobile ad uso abitativo»: un immobile di categoria catastale
da A1 a A9, o A11;
   m)  «Bimestre»:  ciascun  bimestre  solare che inizia il primo del
mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre;
   n)   «Soggetto  incapiente»:  soggetto  che  possiede  un  reddito
complessivo  di  cui  all'art.  8  del  Testo unico delle imposte sui
redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917  e  successive modificazioni, al netto della
deduzione  per  abitazione  principale  e relative pertinenze, avente
un'imposta  lorda  che,  diminuita  delle  detrazioni  per carichi di
famiglia,  delle  detrazioni  per  lavoro dipendente e/o pensione e/o
altri  redditi di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo Testo unico,
delle   ritenute,  non  supera  euro  10,33;  il  reddito  citato  fa
riferimento  al  secondo  periodo d'imposta antecedente al momento di
richiesta  o  di verifica, fatta salva la facolta' del richiedente di
rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
merito  al  reddito  relativo  al  periodo  d'imposta  immediatamente
antecedente.

        
      
                               Art. 2.

             Attivita' dell'Amministrazione responsabile

  1.  L'Amministrazione  responsabile,  titolare  del trattamento dei
dati  personali necessari all'attuazione del citato art. 81, commi 29
e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008 e del presente decreto,
svolge le seguenti attivita':
   a)  esercita  la  facolta' di avvalersi di altri soggetti ai sensi
del  citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008 e li
designa  responsabili del trattamento dei dati personali, anche sotto
i  profili  della  sicurezza,  come previsto dall'art. 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   b)  svolge,  d'intesa  con il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali, funzioni di vigilanza sull'attuazione delle
disposizioni  di  cui  al  citato  art.  81, comma 29 e seguenti, del
decreto-legge n. 112 del 2008 e di cui al presente decreto;
   c)  emana,  d'intesa  con  il Ministero del lavoro, della salute e
delle   politiche   sociali,   direttive  e  istruzioni  al  Soggetto
Attuatore;
   d)  emana,  nei  limiti  previsti  dalla  Convenzione di gestione,
direttive e istruzioni al Gestore del servizio;
   e) individua, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  i  casi  di  disattivazione  delle  Carte
Acquisti;
   f)  gestisce  il  conto  corrente di Tesoreria di cui all'art. 11,
rendendone  il conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827;
   g)  dispone ed effettua controlli, anche avvalendosi della Guardia
di  Finanza  e  del  Soggetto Attuatore, sulle dichiarazioni rese dai
beneficiari   o   sulle   rendicontazioni  predisposte  dal  Soggetto
Attuatore e dal Gestore del servizio;
   h)  stabilisce,  in  conformita'  alla  normativa,  i criteri e le
modalita'  di  versamento  al  Fondo  da  parte di soggetti privati e
pubblici;
   i)  dispone,  d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  le  iniziative  di  comunicazione  di cui
all'art. 14;
   j)  predispone, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali,  una  relazione  annuale sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

        
      
                               Art. 3.

                  Attivita' del Soggetto Attuatore

  1.   Il  Soggetto  Attuatore,  che  agisce  anche  in  qualita'  di
responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali,  svolge,  anche
attraverso  l'adozione  di  idonei strumenti informatici, le seguenti
attivita':
   a)  predispone  lo  schema  dei  moduli  di richiesta corredato di
idonea informativa sul trattamento dei dati personali, da compilare a
cura dei richiedenti il beneficio;
   b)  acquisisce  le  informazioni  funzionali  alla  verifica della
compatibilita'  dei  requisiti  in  possesso  dei  richiedenti  con i
requisiti   di  cui  all'art.  5,  individuando  i  casi  in  cui  le
informazioni  sono  acquisite  direttamente  dalle  Amministrazioni o
dagli   enti   detentori,   ovvero   quelli  in  cui  ricorrere  alle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   c)  individua  le  modalita'  di accertamento e verifica periodica
della   compatibilita'   delle   informazioni,   sulla   base   delle
informazioni  acquisite tramite le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445, ovvero presenti nelle basi dati delle Amministrazioni o enti
detentori  al  momento  in  cui  viene  effettuata la verifica, con i
requisiti di cui all'art. 5;
   d)  individua  i  periodi  temporali cui le informazioni acquisite
dalle  Amministrazioni  o  enti detentori, o forniti dai richiedenti,
devono fare riferimento;
   e)  dispone,  una  volta  acquisite  le  richieste,  l'avvio degli
accrediti  a  favore  dei titolari delle carte, previa verifica della
compatibilita'  delle  informazioni  acquisite con i requisiti di cui
all'art. 5;
   f) autorizza, ai sensi dell'art. 5, l'eventuale intestazione della
Carta Acquisti a soggetto diverso dal beneficiario;
   g) dispone la misura degli accrediti periodici da effettuare sulle
Carte  Acquisti, e tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma
2,  previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite
con i requisiti di cui all'art. 5;
   h)    dispone,    nei    casi   individuati   dall'Amministrazione
responsabile,  la  disattivazione  della  Carta Acquisti intestata al
beneficiario o al suo avente titolo ai sensi dell'art. 5;
   i)  predispone  una  relazione  annuale  sulle  attivita'  svolte,
secondo   indicazioni   fornite   dall'Amministrazione  responsabile,
d'intesa  con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.

        
      
                               Art. 4.

                 Attivita' del Gestore del servizio

  1.  Il  Gestore  del  servizio,  che  agisce  in applicazione della
Convenzione  di  gestione,  anche  in  qualita'  di  responsabile del
trattamento dei dati personali, svolge le seguenti attivita':
   a)  riceve e verifica la conformita' delle richieste di accesso al
beneficio  effettuate  dai  potenziali  beneficiari o dai loro aventi
titolo,  mettendo  a  disposizione, a tal fine, una rete distributiva
diffusa in maniera capillare sul territorio dello Stato;
   b)  trasmette  telematicamente le richieste al soggetto attuatore,
secondo modalita' stabilite nella Convenzione di gestione;
   c)  produce,  emette  e  distribuisce  le  Carte Acquisti, secondo
specifiche tecniche stabilite nella Convenzione di gestione;
   d) esegue gli accrediti periodici di ciascuna Carta Acquisti sulla
base  delle  disposizioni  del  Soggetto Attuatore, secondo modalita'
stabilite nella Convenzione di gestione;
   e)  disattiva  la Carta Acquisti sulla base delle disposizioni del
Soggetto Attuatore;
   f)  fornisce  un  idoneo  servizio  di  informazioni  al pubblico,
secondo modalita' stabilite nella Convenzione di gestione;
   g)  gestisce tutti i rapporti amministrativi inerenti i compiti di
cui  alle precedenti lettere, ivi inclusi l'invio di comunicazioni ai
titolari  della  Carta Acquisti, la digitalizzazione, archiviazione e
conservazione  della  documentazione  ai  soli  fini  e limitatamente
all'attuazione  delle  finalita'  previste  dall'art.  81, commi 29 e
seguenti,  del  decreto-legge  n. 112 del 2008, la rendicontazione al
soggetto  attuatore,  la  protezione  della documentazione e dei dati
acquisiti;
   h)  riceve  gli ordini e raccoglie i pagamenti relativi ai servizi
sostitutivi di cui all'art. 8, comma 4;
   i)  assicura all'Amministrazione responsabile o ai soggetti di cui
questa   si   avvale   a   fini   di   accertamento,  l'accesso  alla
documentazione  cartacea  ed  elettronica  relativa alla gestione del
servizio;
   j)  predispone  una  rendicontazione,  corredata di una relazione,
delle  attivita'  svolte, secondo specifiche tecniche stabilite nella
Convenzione di gestione.

        
      
                               Art. 5.

                       Beneficiari e titolari

  1.  La  Carta  Acquisti  e'  concessa  ai  Cittadini  residenti  in
possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:
   a) avere eta' non inferiore ad anni 65;
   b) essere un Soggetto incapiente;
   c)  non  godere  di  Trattamenti,  oppure godere di Trattamenti di
importo  inferiore  a  euro  6.000;  nel  caso  in  cui l'importo dei
trattamenti  dipenda  da  redditi propri, il cumulo dei redditi e dei
trattamenti  deve  essere inferiore a euro 6.000; i redditi propri da
considerare   sono   quelli   rilevanti  ai  fini  della  definizione
dell'ammontare dei trattamenti;
   d) avere un ISEE, in corso di validita', inferiore a euro 6.000;
   e) non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge:
    i) intestatario/i di piu' di una utenza elettrica domestica;
    ii) intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
    iii) intestatario/i di piu' di una utenza del gas;
    iv) proprietario/i di piu' di un autoveicolo;
    v)  proprietario/i,  con  una quota superiore o uguale al 25%, di
piu' di un immobile ad uso abitativo;
    vi)  proprietario/i,  con una quota superiore o uguale al 10%, di
immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
    vii)  titolare/i  di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella
dichiarazione  ISEE  di  cui  alla precedente lettera d), superiore a
euro 15.000;
   f) non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche
amministrazioni,  per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o
detenzione in istituti di pena;
  Oppure in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:
   g) avere eta' inferiore ad anni 3;
   h) avere ISEE, in corso di validita', inferiore a euro 6.000;
   i)  non  essere,  insieme agli esercenti la potesta' o ai soggetti
affidatari:
    i) intestatari di piu' di una utenza elettrica domestica;
    ii) intestatari di piu' di una utenza elettrica non domestica;
    iii) intestatari di piu' di due utenze del gas;
    iv) proprietari di piu' di due autoveicoli;
    v)  proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di piu'
di un immobile ad uso abitativo;
    vi)  proprietari,  con  una  quota  superiore o uguale al 10%, di
immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
    vii)  titolari  di  un  patrimonio mobiliare, come rilevato nella
dichiarazione  ISEE  di  cui  alla precedente lettera h), superiore a
euro 15.000.
  2. I tutori, gli esercenti la potesta' sui beneficiari e i soggetti
affidatari  hanno  titolo  a  richiedere  l'intestazione  della Carta
Acquisti.  In  caso  di esercizio della potesta' su piu' di un minore
beneficiario,  puo'  essere  richiesto  l'accredito  di piu' benefici
sulla medesima Carta.
  3.  I Beneficiari con impedimenti di natura fisica possono chiedere
l'intestazione della Carta Acquisti a persone di fiducia, presentando
motivata   richiesta,   secondo   modalita'  stabilite  dal  Soggetto
Attuatore,  da  rinnovarsi  periodicamente.  Il medesimo soggetto non
puo'  essere  indicato  da  piu'  di  due  Beneficiari, fatti salvi i
seguenti casi:
   a)  tutori  che  posseggono  piu'  deleghe  per  espresso incarico
dell'autorita' giudiziaria;
   b)  soggetti  che,  per  ragioni  del  loro ufficio, utilizzano il
beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per
anziani  oppure  di  residenti  che  vivono in comunita' di anziani o
comunita' religiose.

        
      
                               Art. 6.

             Modalita' di consegna della Carta Acquisti

  1.  I  cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, o gli
aventi  titolo  ai  sensi del medesimo articolo, presentano richiesta
della   Carta  Acquisti  al  Gestore  del  servizio  secondo  modelli
predisposti dal Soggetto Attuatore.
  2.  Il Gestore del servizio, previa verifica della sua conformita',
comunica  la  richiesta  per  via  telematica al Soggetto Attuatore e
consegna  al  richiedente una Carta Acquisti, priva di disponibilita'
finanziaria,  intestata  al Beneficiario ovvero al suo avente titolo,
fermo  restando  che  solo  con l'accreditamento di cui all'art. 9 si
verifica l'ammissione ai benefici della Carta Acquisti.

        
      
                               Art. 7.

                         Beneficio concesso

  1.  Ai  titolari  della  Carta  Acquisti  e'  concessa, per ciascun
Bimestre,  previa  verifica  della  compatibilita' delle informazioni
acquisite   con   i  requisiti  di  cui  all'art.  5,  nonche'  della
disponibilita'   di  risorse  nel  conto  di  cui  all'art.  11,  una
disponibilita'  pari a un sesto dell'importo unitario di cui al comma
3.
  2.  Le  disponibilita'  concesse in un Bimestre e non spese in tale
Bimestre  possono  essere  utilizzate al massimo entro i due Bimestri
successivi.
  3.  L'importo  unitario  del beneficio, rapportato su base annuale,
comunque  riconosciuto  fatta  salva la disponibilita' di risorse nel
conto    di    cui    all'art.    11,   e'   pari   a   euro   480,00
(quattrocentoottanta/00).
  4.  L'importo  unitario  del  beneficio  puo'  essere  modulato per
diverse   categorie   di   Beneficiari,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, per tenere conto dei vincoli di cui
all'art. 12, comma 3.

        
      
                               Art. 8.

                Modalita' di fruizione del beneficio

  1.  La  Carta  Acquisti  e'  finalizzata  all'acquisto da parte del
Titolare   di   beni  destinati  al  soddisfacimento  delle  esigenze
prioritariamente   di   natura  alimentare  e  successivamente  anche
energetiche e sanitarie del Beneficiario.
  2.  La Carta Acquisti deve poter essere fruibile direttamente, come
strumento  di  pagamento,  su  almeno  uno dei circuiti telematici di
pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.
  3.  La  Convenzione di gestione individua le categorie di esercizi,
associabili  alla  vendita  di  generi  alimentari  o al pagamento di
bollette  energetiche  o  di  forniture  di gas, in cui e' consentito
l'utilizzo  della  Carta  Acquisti  e  disciplina eventuali ulteriori
limitazioni all'uso, di carattere geografico o telematico, al fine di
ridurre possibili abusi.
  4. Al fine di assicurare la fruibilita' del beneficio nelle aree in
cui   non   sono   diffusi   terminali   di   pagamento  elettronico,
l'Amministrazione  responsabile  puo' individuare, per i Titolari che
ne  fanno  richiesta,  servizi  sostitutivi  di  consegna di buoni di
acquisto.

        
      
                               Art. 9.

                           Accreditamenti

  1.  All'inizio  di  ciascun Bimestre, il soggetto attuatore, previa
verifica  della  compatibilita'  delle  informazioni  acquisite con i
requisiti  di cui all'art. 5, nonche' della disponibilita' di risorse
nel  conto di cui all'art. 11, comunica per via telematica al Gestore
del  servizio  la  disponibilita'  da  accreditare  o  da ritirare su
ciascuna Carta in applicazione dell'art. 7.
  2.  Il  primo  accreditamento, previa verifica della compatibilita'
delle  informazioni  acquisite  con i requisiti di cui all'art. 5, e'
effettuato nel Bimestre successivo alla data di richiesta.
  3. In sede di prima applicazione, per le domande pervenute entro il
31  dicembre  2008,  tenuto  conto del termine di attuazione previsto
dall'art.  81,  comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, il primo
accreditamento   e'   disposto  immediatamente  alla  verifica  della
compatibilita'  delle  informazioni  acquisite con i requisiti di cui
all'art. 5, e include, oltre alla disponibilita' dell'ultimo Bimestre
2008,  anche la disponibilita' relativa al mese di ottobre 2008, pari
ad  un  dodicesimo del beneficio unitario. L'accreditamento del primo
Bimestre 2009, da effettuarsi previa verifica della disponibilita' di
risorse nel conto di cui all'art. 11, puo' essere posposto al mese di
febbraio 2009.

        
      
                              Art. 10.

Rideterminazione  della misura delle soglie di accesso al beneficio e
                     sospensione degli accrediti

  1.  Nel  caso  in  cui risultino risorse disponibili nel Fondo, con
decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, potranno essere
rimodulati, per l'estensione del beneficio, la misura delle soglie di
cui  all'art.  5,  ovvero  il  beneficio  unitario di cui all'art. 7,
oppure  potranno  essere  incluse  ulteriori  tipologie  di  soggetti
beneficiari.
  2.  In  caso  di insufficienza delle risorse disponibili nel Fondo,
con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, saranno
rimodulati,  fino al ristabilimento della compatibilita' finanziaria,
la  misura  delle  soglie  di  cui  all'art.  5,  ovvero il beneficio
unitario  di  cui  all'art.  7.  Ove  necessario,  sono  disposte  la
sospensione  degli  accrediti  di  cui  all'art.  9,  comma  1  e  la
disattivazione delle Carte Acquisti, da effettuarsi rispettivamente a
cura del Soggetto Attuatore e del Gestore del servizio.
  3.  Le  nuove  misure  delle soglie e i nuovi importi del beneficio
unitario  si  applicano a tutte le richieste di nuove Carte e a tutti
gli   accrediti   sulle   Carte   attive   successivi  alla  data  di
pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di cui al comma
precedente.

        
      
                              Art. 11.

                    Risorse finanziarie del Fondo

  1.  Le  disponibilita' attuali e future del Fondo affluiscono in un
apposito  conto  corrente  infruttifero  presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato all'Amministrazione responsabile.

        
      
                              Art. 12.

              Versamenti a titolo spontaneo e solidale

  1.  I versamenti a titolo spontaneo e solidale da parte dei privati
sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.
  2.   L'Amministrazione  responsabile  disciplina  le  modalita'  di
versamento  dei contributi a titolo spontaneo e solidale da parte dei
soggetti privati.
  3.  I soggetti privati, nel rispetto della destinazione del Fondo e
della  disciplina di cui al comma 2, possono vincolare l'utilizzo dei
propri contributi a specifici usi.

        
      
                              Art. 13.

            Trattamento e riservatezza dei dati personali

  La Convenzione di gestione, nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno  2003, n. 196, disciplina le modalita' di trattamento dei dati
personali  acquisiti  e  trattati  dai  soggetti  di  cui  si  avvale
l'Amministrazione    responsabile   secondo   quanto   previsto   dal
decreto-legge,  n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.

        
      
                              Art. 14.

                     Iniziative di comunicazione

  1. Ai soggetti che risultano potenzialmente beneficiari della Carta
Acquisti,  sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
responsabile,  puo'  essere  inviata comunicazione postale recante le
modalita'  di ottenimento del beneficio e indicazioni per l'eventuale
presentazione  di  ulteriore documentazione, ai fini dell'ottenimento
della Carta.
  2. Le comunicazioni postali di cui ai commi precedenti sono incluse
in buste in bianco non associabili al programma.

        
      
                              Art. 15.

                         Disegno della carta

  1.  La  Carta Acquisti non e' personalizzata e non riporta stampato
il  nome  dell'intestatario.  Sulla  Carta possono essere riportati i
simboli  della  Repubblica e i colori nazionali ed uno o piu' simboli
che  consentano il riconoscimento della carta stessa, ai soli fini di
consentire  l'associazione  della carta a benefici accessori a favore
dei Beneficiari.

        
      
                              Art. 16.

                         Spese di attuazione

  1.  La  disponibilita'  del  Fondo  e' destinata all'erogazione del
beneficio  di  cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
  2.  Alle  spese  attuative connesse all'erogazione del beneficio di
cui  al comma 1 si provvede nel limite massimo dell'1,5 per cento, al
netto  dell'imposta  sul valore aggiunto e dei contributi destinati a
tale  scopo  versati da soggetti privati ai sensi dell'art. 12, delle
risorse  affluite al conto di cui all'art. 11 e a valere sullo stesso
conto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 ottobre 2008

                  Il direttore generale del Tesoro
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                               Grilli

                       Il segretario generale
                      del Ministero del lavoro
               della salute e delle politiche sociali
                               Verbano

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziario, registro n. 4
   Economia e finanze, foglio n. 231