INPDAP

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Direzione Centrale Pensioni - Ufficio I° Normativo

Nota operativa  25/11/2008 n. 44

 

Pensione indiretta/di reversibilità agli orfani maggiorenni studenti universitari. Chiarimenti



Sono pervenute da alcune sedi periferiche richieste intese a conoscere le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità (o della quota parte spettante) ovvero alla prosecuzione del pagamento a favore degli orfani maggiorenni studenti universitari, il cui originario trattamento pensionistico decorra da data anteriore all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei casi - in particolare - di interruzione del corso di studi, passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi.

Le perplessità derivano dalla circostanza secondo la quale le suindicate fattispecie dovrebbero ricadere nella disciplina del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per la cui applicazione dovrebbe quindi continuare a valere la prassi amministrativa fondata su disposizioni interne impartite prima del subentro dell'INPDAP nella titolarità della gestione e pagamento delle pensioni pubbliche.

A tale proposito, esaminata la questione prospettata, la scrivente, considerando manifestamente irragionevole l’attuazione di differenti modalità di soluzione a posizioni pensionistiche sostanzialmente identiche e per non svantaggiare, conseguentemente, gli aventi diritto, alla luce anche dell'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, ritiene opportuno modificare i criteri fin qui seguiti, disponendo che il diritto o meno alla prestazione deve essere valutato in base alla normativa vigente al momento in cui si è realizzato il presupposto di fatto e di diritto richiesto dalla legge.

Pertanto, le pensioni liquidate agli orfani maggiorenni studenti universitari, le cui variazioni del corso di studi avvengano temporalmente dopo il 17 agosto 1995, ancorché - si ripete – i trattamenti pensionistici stessi siano stati attribuiti anteriormente alla data del 17/8/1995, devono essere definite secondo la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di iscritto e pensionato vigente nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, estesa - come noto - per effetto dell'art. 1, comma 41, della richiamata legge n. 335/1995, alle pensioni pubbliche.

Ciò posto, si ricorda che la materia de qua è disciplinata dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale, nel disciplinare le condizioni per la concessione della pensione ai superstiti in favore dei figli studenti del pensionato o dell'iscritto deceduto, stabilisce - fra l'altro - che il diritto non sorge ove alla data di decesso del dante causa non sussistono tutte le condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione, vale a dire "a carico", studente universitario e non prestare lavoro retribuito.

In concreto occorre fare riferimento al numero degli anni accademici per i quali l'interessato è stato complessivamente iscritto: solo se l'anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsti dal corso legale di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione.

Pertanto, mentre realizza tale condizione la iscrizione classificata "fuori corso" di uno studente che non ha superato gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale, non la realizza la iscrizione classificata "in corso" quando tali limiti siano stati superati.

La pensione spetta anche agli studenti universitari che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l'iscrizione ad altra facoltà ovvero ad altro corso di laurea della stessa facoltà: In questo caso, se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili.

Fermo restando che il diritto, come già precisato, non sorge nel caso in cui alla data del decesso del dante causa non sussistano tutte le condizioni di cui all'art. 22 della citata legge n. 903 per il conseguimento del diritto alla pensione, nell'ipotesi in cui le predette condizioni vengano meno nel corso del godimento della pensione indiretta o di reversibilità, si deve procedere alla sospensione della prestazione nei confronti dei figli superstiti studenti.

Qualora, cessata la causa di sospensione, vengano nuovamente a verificarsi le condizioni di legge, il pagamento del trattamento pensionistico deve essere ripristinato, a domanda dell'interessato e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti per il diritto a pensione sono tornati a sussistere.

Si rammenta che in applicazione dell'art. 19 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, l'anno accademico inizia il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo con esclusione implicita, pertanto, del periodo di prolungamento della sessione autunnale , eccezionalmente previsto solo al fine di consentire il sostenimento degli esami di profitto e di laurea e da riferirsi, in ogni caso, all'anno accademico appena conclusosi. In sostanza la durata dell'anno accademico non viene prolungata fino al termine delle ulteriori sessioni di esame, ma, secondo l'ordinamento universitario, gli esami sostenuti in tali sessioni possono ritenersi come validamente superati nell'anno accademico concluso il 31 ottobre precedente.

Lo status di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età ovvero al conseguimento della laurea non seguito dalla iscrizione ad un corso di perfezionamento oppure ad altro corso di laurea.

Al fine di corrispondere a quesiti riguardanti le "lauree brevi", si fa presente che la materia è regolamentata dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ( Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei ), come modificato dal successivo decreto 22 ottobre 2004, n. 270, i quali stabiliscono che le università rilasciano i seguenti titoli:

1) laurea (L);

2) diploma magistrale (LM);

3) diploma di specializzazione (DS);

4) dottorato di ricerca (DR).

Da quanto precede, si evince che il diritto a pensione spetta per la sola durata del corso di laurea (L); i pagamenti possono essere ripristinati, sempre comunque entro il 26° anno di età, nel caso di ammissione al corso di laurea magistrale (LM) per il quale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto valido.

Si ricorda, da ultimo, che nel caso di iscrizione al corso di dottorato ricerca, ai fini del pagamento della pensione, le sedi devono preventivamente acquisire apposita documentazione probatoria rilasciata dall'Università da cui risulti che la frequenza al dottorato di ricerca non comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'Inps, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a norma di quanto stabilito dalla legge 3 agosto 1998, n. 315.



Il Direttore Generale - firmato Costanzo Gala