MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 17 ottobre 2008

Determinazione  dei  criteri  e  delle modalita' applicative relativi
alla destinazione ed all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza
dei servizi istituzionali - anno 2007.
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme  sulle procedure per
disciplinare  i  contenuti  del  rapporto di impiego del personale di
Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999,
n.  254,  recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia  ad  ordinamento  civile e del provvedimento di concertazione
delle   Forze   di   polizia  ad  ordinamento  militare  relativi  al
quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;
  Visto  in  particolare,  l'art.  53,  che demanda al Ministro delle
finanze,  ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Comandante  Generale  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza, previa
informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la
destinazione  e  l'utilizzazione,  previa determinazione dei relativi
criteri  e  modalita' applicative, delle risorse per l'efficienza dei
servizi   istituzionali  annualmente  disponibili,  finalizzate,  tra
l'altro,  ad  incentivare il personale nelle attivita' operative e di
funzionamento  individuate  dal  Comandante  Generale del Corpo della
Guardia  di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi
che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 febbraio
2001,  n.  140,  recante  «Recepimento  dell'accordo sindacale per le
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  del  provvedimento di
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi
al biennio economico 2000-2001»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 giugno
2002,  n.  164,  recante  «Recepimento  dell'accordo sindacale per le
Forze   di   polizia   ad   ordinamento  civile  e  dello  schema  di
concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare
relativi  al  quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003»;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 19 novembre
2003,  n.  348,  recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale e del
provvedimento  di  concertazione  integrativi  per  il  personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 5 novembre
2004,  n.  301,  recante  «Recepimento  dell'accordo sindacale per le
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  del  provvedimento di
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi
al biennio economico 2004-2005»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14 dicembre 2005, n. 292, recante
«Regolamento  di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza»,
emanato  in  attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
220,  recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento
di  concertazione  integrativi  per  il personale non dirigente delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  militare, relativi al
biennio economico 2004-2005»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n.   170,   recante   «Recepimento   dell'accordo   sindacale  e  del
provvedimento  di  concertazione per il personale non dirigente delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  militare (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
  Ritenuto  di  dover  individuare  le  suddette  attivita' in quelle
svolte  presso  i  reparti  e/o  articolazioni  indicati nel presente
decreto,  incentivando in misura maggiore le attivita' caratterizzate
da una particolare proiezione operativa;
  Ritenuto   di   dover  individuare  gli  incarichi  che  comportino
l'assunzione di particolari responsabilita' o disagio;
  Ritenuto di dover incentivare la presenza in servizio;
  Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorita';
  Vista la delibera del COCER n. 1/97/10° in data 23 luglio 2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Le  somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e delle finanze, tabella 2 - centro di responsabilita'
7  -  Guardia di finanza - unita' previsionale di base 7.1.1.1 «Spese
generali  di  funzionamento»  - cap. 4203, piani gestionali 2, 3 e 11
«Fondo  unico  per  l'efficienza dei servizi istituzionali», relative
all'anno 2007, al netto degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli
oneri   sociali  a  carico  dell'Amministrazione  sulle  retribuzioni
corrisposte  al  personale  militare, sono destinate al personale dei
ruoli  del  Corpo  della  Guardia  di finanza indicato e nelle misure
stabilite dagli articoli seguenti.

        
      
                               Art. 2.

  1.  I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei
seguenti reparti:
    Comando provinciale;
    Reparto operativo aeronavale;
    Nucleo speciale;
    Nucleo di Polizia tributaria;
    Gruppo esplorazione aeromarittima;
    Gruppo aeronavale;
    Gruppo;
    Compagnia;
    Stazione navale;
    Stazione navale di manovra;
    Sezione aerea;
    Sezione aerea di manovra;
    Sezione operativa navale;
    Tenenza;
    Brigata,
per  un  periodo  non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007,
con  esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano
alla  distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i
seguenti  coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del
31 dicembre   2007  ovvero  all'incarico  di  comando  ricoperto  nel
predetto periodo:
=====================================================================
                         Grado                          |Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore                             |    5,5
---------------------------------------------------------------------
Capitano/Tenente                                        |    5,3
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente/Ispettore comandante di Tenenza o di       |
Sezione Operativa Navale                                |    5,2
---------------------------------------------------------------------
Comandante di Brigata                                   |    5,1

        
      
                               Art. 3.

  1.  I  militari  che  siano  stati titolari di incarichi di comando
ordinativamente  previsti,  diversi  da  quelli  di  cui  all'art. 2,
nell'ambito dei seguenti reparti o articolazioni:
    Nuclei  speciali dei Reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio
comando,  dell'Ufficio  personale  e  affari  generali,  dell'Ufficio
operazioni  e  delle  Sezioni  comando  (incluse  quelle  dei  Gruppi
dipendenti);
    Servizio  centrale  investigazione  criminalita'  organizzata, ad
esclusione  dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e
delle Sezioni comando dei Gruppi dipendenti;
    Nuclei di Polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando,
dell'Ufficio  operazioni,  delle  Sezioni comando (incluse quelle dei
Gruppi dipendenti);
    Gruppi,   ad   esclusione   delle  Sezioni  comando,  della  Sala
operativa,  delle Sezioni servizi, dell'Autodrappello e delle Squadre
comando di Nucleo operativo dipendente;
    Compagnie, ad esclusione della Squadra comando;
    Tenenze, ad esclusione della Squadra comando;
    Sezioni «I» dei Comandi regionali e provinciali;
    Nuclei sommozzatori;
per  un  periodo  non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007,
con  esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano
alla  distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i
seguenti  coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del
31 dicembre 2007:
=====================================================================
                         Grado                          |Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore                             |    4,9
Capitano/Tenente                                        |    4,7
Sottotenente/Maresciallo Aiutante                       |    4,4
Maresciallo Capo                                        |    4,1
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo                   |    3,8
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere                  |    3,5
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere |    2,9

  2.   Il  beneficio  di  cui  al  comma 1,  sussistendo  i  medesimi
requisiti,  compete  altresi'  ai  responsabili  delle  articolazioni
ordinativamente previste in cui sono inquadrati:
    i piloti in stato di pronto intervento aereo;
    gli equipaggi fissi di volo;
    le unita' navali.

        
      
                               Art. 4.

  1.  I  militari  che  siano  stati titolari di incarichi di comando
ordinativamente  previsti  diversi da quelli di cui agli articoli 2 e
3, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2007, con esclusione
delle   situazioni   di   carattere   interinale,   partecipano  alla
distribuzione  delle  somme  di  cui  all'art.  9, comma 1, secondo i
seguenti  coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del
31 dicembre 2007:
=====================================================================
                         Grado                          |Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore                             |    4,2
Capitano/Tenente                                        |    3,9
Sottotenente/Maresciallo Aiutante                       |    3,7
Maresciallo Capo                                        |    3,5
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo                   |    3,3
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere                  |    3,0
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere |    2,5

        
      
                               Art. 5.

  1.   I   militari   in  forza,  per  un  periodo  non  inferiore  a
centottantaquattro   giorni   nel   2007,  ai  seguenti  reparti  e/o
articolazioni:
    Nuclei  speciali dei Reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio
comando,  dell'Ufficio  personale  e  affari  generali,  dell'Ufficio
operazioni  e  delle  Sezioni  comando  (incluse  quelle  dei  Gruppi
dipendenti);
    Servizio  centrale  investigazione  criminalita'  organizzata, ad
esclusione  dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e
delle Sezioni comando dei Gruppi dipendenti;
    Nuclei di Polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando,
dell'Ufficio  operazioni,  delle  Sezioni comando (incluse quelle dei
Gruppi dipendenti);
    Gruppi,   ad   esclusione   delle  Sezioni  comando,  della  Sala
operativa,  delle Sezioni servizi, dell'Autodrappello e delle Squadre
comando di nucleo operativo dipendente;
    Compagnie, ad esclusione della Squadra comando;
    Tenenze, ad esclusione della Squadra comando;
    Brigate;
    Sezioni «I» dei Comandi regionali e provinciali;
    Nuclei sommozzatori;
partecipano  alla  distribuzione  delle  somme  di  cui  all'art.  9,
comma 1,  secondo  i  seguenti  coefficienti,  in  relazione al grado
rivestito alla data del 31 dicembre 2007:
=====================================================================
                         Grado                          |Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore                             |    2,7
Capitano/Tenente                                        |    2,5
Sottotenente/Maresciallo Aiutante                       |    2,4
Maresciallo Capo                                        |    2,3
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo                   |    2,1
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere                  |    2,0
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere |    1,8

  2.   Il  beneficio  di  cui  al  comma 1,  sussistendo  i  medesimi
requisiti,  compete  altresi'  al  personale delle Sezioni di Polizia
Giudiziaria  nonche'  ai  piloti in stato di pronto intervento aereo,
agli equipaggi fissi di volo ed agli equipaggi delle unita' navali.

        
      
                               Art. 6.

  1.  Tutti  i  militari  in  forza,  per  un periodo non inferiore a
centottantaquattro giorni nel 2007, presso un qualsiasi altro reparto
e/o   articolazione,   compresi  i  distaccati  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, partecipano alla distribuzione delle
somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in
relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007:
=====================================================================
                         Grado                          |Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore                             |    2,2
Capitano/Tenente                                        |    2,0
Sottotenente/Maresciallo Aiutante                       |    1,9
Maresciallo Capo                                        |    1,8
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo                   |    1,7
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere                  |    1,6
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere |    1,4

        
      
                               Art. 7.

  1.  I militari distaccati presso altri Ministeri, Organismi ed Enti
vari,  per  un  periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel
2007,  partecipano  alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9,
comma 1,  secondo  i  seguenti  coefficienti,  in  relazione al grado
rivestito alla data del 31 dicembre 2007:
=====================================================================
                         Grado                          |Coefficiente
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore                             |    1,1
Capitano/Tenente                                        |    1,0
Sottotenente/Maresciallo Aiutante                       |    0,9
Maresciallo Capo                                        |    0,8
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo                   |    0,7
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere                  |    0,6
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere |    0,5

        
      
                               Art. 8.

  1.  I  militari,  in  forza  a  qualsiasi  reparto, che siano stati
presenti  in  servizio per un numero di giorni pari o superiore a 215
nel  2007, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art.
9,   comma 2,  secondo  i  seguenti  coefficienti,  diversificati  in
relazione  agli  anni  di servizio utili ai fini della determinazione
dei giorni di licenza ordinaria spettanti nel corso del 2007:

                    Numero di giorni
=====================================================================
Fino a 15 anni di | Oltre 15 anni di | Oltre 25 anni di |
     servizio     |     servizio     |     servizio     |Coefficiente
=====================================================================
da 215 a 242      |da 215 a 237      |da 215 a 230      |    1,1
---------------------------------------------------------------------
da 243 a 256      |da 238 a 251      |da 231 a 243      |    1,3
---------------------------------------------------------------------
pari o superiore a|pari o superiore a|pari o superiore a|
257               |252               |244               |    1,5

  2.  Il  beneficio  di  cui  al  comma 1 e' cumulabile con tutti gli
incentivi previsti dal presente decreto.

        
      
                               Art. 9.

  1.  La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4,
5, 6 e 7 del presente decreto e' pari a euro 39.000.000,00.
  2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 8 del presente
decreto e' pari a euro 15.000.000,00.

        
      
                              Art. 10.

  1.  Ai  fini  del  computo  dei  giorni  di presenza in servizio si
considerano, ai sensi del presente decreto:
    i  giorni  di  effettiva  presenza  prestati  nel corso dell'anno
solare, anche in piu' di un Reparto;
    i giorni di assenza per fruizione di riposo compensativo.
  Ogni  ulteriore  fattispecie  non  prevista  dal  presente comma si
configura come giorno di assenza.
  2.  Ai  fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 8, comma 1,
per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque
giorni  settimanali  sara'  sommato  un  giorno  ad  ogni  cinque  di
effettiva presenza.

        
      
                              Art. 11.

  1.  I  militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2007, siano
stati  trasferiti  d'autorita'  per  esigenze  di  servizio  da altre
regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:
    Sicilia,   Sardegna   e  Calabria  per  il  personale  dei  ruoli
Ufficiali;
    Lombardia,   Piemonte   e  Veneto  per  il  personale  dei  ruoli
Ispettori,  Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, beneficiano di un
incentivo,  al  lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a
4.000,00   euro,   indipendentemente  dal  grado  e  dalla  tipologia
d'impiego.
  L'importo  e'  ridotto  a  2.000,00  euro  se  il  militare risulta
assegnatario  presso  la  nuova  sede  di servizio, nel medesimo anno
2007, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).
  2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:
    di prima assegnazione;
    di   trasferimento   disposto  per  ragioni  di  incompatibilita'
ambientale;
    di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.
  3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresi':
    ai  militari  che siano stati trasferiti in una delle regioni non
ambite  ivi  indicate  per  la  quale  era  stata espressa la propria
preferenza,  per  l'anno  2007,  ai  sensi  dell'art.  10 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
    ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente»
secondo    l'ultima    documentazione    caratteristica    notificata
relativamente ad un periodo del 2007;
    ai  militari  che  abbiano gia' percepito, relativamente all'anno
2005 o 2006, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art.
10  del  decreto  ministeriale  5 settembre  2006  e dall'art. 10 del
decreto ministeriale 4 dicembre 2007;
    ai militari celibi e in ferma volontaria;
    nel  caso  in  cui  un parente in linea retta di primo grado o un
parente in linea collaterale di secondo grado o un affine di primo di
grado  del militare sia residente, alla data del trasferimento, nella
regione  di destinazione in una localita' situata nel raggio di 50 km
dalla nuova sede di servizio.
  4.  Il  beneficio  di  cui  al  comma 1 e' cumulabile con tutti gli
incentivi previsti dal presente decreto.

        
      
                              Art. 12.

  1.  Sono  esclusi  dall'attribuzione  degli  emolumenti di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:
    i  militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente»
secondo    l'ultima    documentazione    caratteristica    notificata
relativamente ad un periodo del 2007;
    i  militari  impegnati  nella  frequenza  di  corsi  o  di  altre
attivita'  addestrative  di  formazione di base e alta qualificazione
per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2007;
    i  militari  compresi,  per  periodi di almeno centottantaquattro
giorni  complessivi  nel  2007,  nella  forza  assente, come definita
dall'art.   36   della  Determinazione  dirigenziale  del  comandante
generale n. 9000 in data 24 gennaio 2006 attuativa del Regolamento di
amministrazione  approvato  con  il  decreto ministeriale 14 dicembre
2005, n. 292.
  2.   Ai  sensi  dell'art.  41  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16 marzo 1999, n. 254, sono altresi' esclusi da tutti gli
incentivi previsti dal presente decreto:
    gli ufficiali di grado superiore a Tenente Colonnello;
    gli ufficiali di complemento;
    i finanzieri ausiliari;
    il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di
finanza.
  3.  Alla  ripartizione  degli emolumenti di cui al presente decreto
partecipano  gli  ufficiali che alla data del 1° gennaio 2007 abbiano
maturato  il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
  4. Gli ufficiali promossi al grado di Colonnello nel corso del 2007
beneficiano  degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel
2007,  nel  grado  di  Tenente  Colonnello,  con riferimento al quale
dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.
  5.  Fermo  restando quanto previsto al comma 1, ai militari che nel
2007  siano  stati  presenti  in  servizio  per  meno  di 184 giorni,
calcolati  secondo  le  modalita' indicate all'art. 10, i benefici di
cui  agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 competono secondo i coefficienti
ivi indicati ridotti del 50% ed arrotondati al secondo decimale.

        
      
                              Art. 13.

  1.  L'indennita'  di  presenza  qualificata  di cui all'art. 16 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e'
corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  254  del 1999, ed e'
cumulabile  con  le  indennita'  di  cui  all'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
  2. L'indennita' di presenza qualificata e' cumulabile con tutti gli
incentivi di cui agli articoli precedenti.

        
      
                              Art. 14.
  1.  Le  somme  di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo
l'emanazione  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nonche'  le  altre  somme  residuali  che si renderanno disponibili a
seguito dell'effettiva erogazione, saranno:
    destinate a sanare situazioni relative alle annualita' pregresse;
    portate  in  aumento della somma complessiva indicata all'art. 9,
comma 2, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla
base dei coefficienti indicati nell'art. 8.
  Il  presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio
presso   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  la
registrazione,  sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2008
                                                Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 19