INPDAP

Direzione Centrale Pensioni - Ufficio I° Normativo

Nota Operativa 17/11/2008 n. 43



D.P.R. 24 aprile 2008, n.94 Recepimento dell’accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007).



1. Premessa

Con D.P.R. 24 aprile 2008, n.94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2008, n.124, è stato recepito l’accordo sindacale per il biennio economico 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia.


2. Struttura del trattamento economico

Il trattamento economico del personale in esame è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici. Esso, dal 1° gennaio 2006, è così articolato:

- stipendio tabellare (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 assorbe l’indennità integrativa speciale (I.I.S.) negli importi di cui all’art. 3 del citato D.P.R. 144/2003) rideterminato alla scadenze del 1° gennaio 2006 e 1° gennaio 2007 con le modalità di cui alla tabella A.

- retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) , ove acquisita (sono confermate le disposizioni di cui all’art.16 del D.P.R 20 febbraio 2001, n.114);

- retribuzione di posizione minima per ciascun grado della carriera diplomatica di cui alla tabella B;

- retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e responsabilità esercitati, rideterminata alla scadenze e negli importi di cui alla tabella C;

- retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, rideterminata al 1° gennaio 2006 e 1° gennaio 2007; per esplicita disposizione contrattuale gli importi spettanti come retribuzione di risultato per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2006, sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali riportati nella tabella D.

Resta confermato quanto previsto dall’art. 17 del D.P.R. 20 gennaio 2006, n.107 cioè che il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’I.I.S. non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alla diposizioni vigenti. Conseguentemente le disposizioni di cui all’art.15 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione esclusivamente sull’importo dello stipendio tabellare e sulla RIA.

Concorrono alla formazione della base pensionabile, definita a noma dell’art. 13, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 503/1992, la componente stipendiale di base (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita) e la retribuzione di posizione.

La retribuzione di risultato concorre alla formazione della quota di pensione di cui all’art.13 lettera b) del D.lgs n.503/92


3. Effetti del nuovo trattamento economico

I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto del personale in servizio alla data di attribuzione degli stessi.


Pertanto, ai fini che qui interessano, per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, il trattamento pensionistico viene liquidato sulla base del trattamento economico percepito all’atto del collocamento a riposo senza operare alcuna riliquidazione in relazione alle eventuali tranches previste dal D.P.R. In esame.


TABELLA A

Retribuzione tabellare annua lorda per tredici mensilità, comprensiva dell’indennità integrativa speciale, rideterminata alle date del 1/1/2006 e 1/1/2007)



Per tabelle e qualifiche consultare la circolare in formato PDF