INPS

Direzione centrale Prestazioni

Circolare 14 Novembre 2008 n. 100


Art. 2, comma 504, Legge n.244/2007. Artt. 25 e 35 del Decreto legislativo n.151 del 2001




1.1 Premessa


1.2 Nozione di iscritto alla data del 27.4.2001


1.3 Diritto all’accredito ed al riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro. Durata dei periodi (artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, D. lgs. 151/2001)


1.4 Verifica del requisito contributivo sulla base di contribuzione da lavoro agricolo dipendente


1.5 Fondi Speciali


1.6 Trattamenti pensionistici più favorevoli. Definizione delle situazioni pendenti


1.7 Criterio di compatibilità


1.1 Premessa


Sulla G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285, è stata pubblicata la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008).

L’art. 2, comma 504, della legge citata stabilisce che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2008.

Il comma in esame introduce una norma di interpretazione autentica che modifica parzialmente alcuni principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità.



1.2 Nozione di iscritto alla data del 27.4.2001


Il richiamato art. 2, comma 504, stabilisce che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dagli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 spetta a coloro che alla data del 27.4.2001 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo) risultino iscritti in servizio.

Al riguardo si precisa che per l’assicurazione generale obbligatoria l’iscritto in servizio è il soggetto di condizione attiva che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001 non sia titolare di trattamento pensionistico.

Conseguentemente, la facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che alla predetta data del 27.4.2001 risultino pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità stante la particolarità dello status di titolare di trattamento di invalidità.

La facoltà di accredito e riscatto in parola può essere quindi esercitata anche da coloro che, non pensionati al 27.4.2001, siano cessati dall’attività e ciò indipendentemente dalla data di cessazione della stessa. Analogamente potranno esercitare la facoltà in parola coloro che, iscritti alla data 27.4.2001 e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accredito o riscatto, si siano pensionati successivamente a tale data. In caso di domanda presentata successivamente al pensionamento gli effetti economici dell’accredito o del riscatto decorreranno dalla data di pensionamento come determinata in relazione al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Il superstite della lavoratrice/lavoratore deceduta/o anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001 ha titolo all’accredito o al riscatto a condizione che l’assicurata/o potesse far valere al momento del decesso i requisiti di legge previsti dal decreto legislativo citato e non fosse titolare di pensione.


    1. Diritto all’accredito e al riscatto per periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro. Durata dei periodi (artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, decreto legislativo n.151/2001)



Posta la natura interpretativa della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 504, della legge 244/2007, deve ritenersi che, ai fini della sussistenza del diritto all’accredito e al riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale (art. 25, comma 2 e art. 35, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 2001), l’unico requisito ulteriore, assieme al possesso del quinquennio contributivo al momento della domanda di accredito e riscatto, sia la condizione di soggetto attivo, come sopra precisato, alla predetta data 27.4.2001.

Conseguentemente, a modifica dei criteri operativi scaturiti dalle circolari 102/2002, 61/2003 e dal messaggio 6726 del 28.2.2005, e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza (in particolare a quanto indicato nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, n. 7385 del 19.3.2008), il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli art. 25,comma 2, e 35, comma 5, citati dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.

Analogamente, la durata dei periodi da accreditare e riscattare sarà quella fissata dai menzionati artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001.


1.4 Verifica del requisito contributivo sulla base di contribuzione da lavoro agricolo dipendente


Con circolare n. 61 del 26 marzo 2003 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e del riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro.

Al punto 3 della circolare citata è stato precisato che il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva da valutare sulla base di periodi lavorati in agricoltura deve essere verificato secondo i criteri stabiliti dai commi 9 e 12 dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e che detto requisito si considera perfezionato in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 1350 giornate coperte da contribuzione obbligatoria (gg. 270 x 5).

I predetti criteri sono stati oggetto di successivi approfondimenti tenuto conto che l’impianto normativo dei predetti commi da 9 a 12 dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983 stabilisce un valore convenzionale per le giornate di contribuzione agricola allo specifico fine dell’accesso a pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Alla luce di tali approfondimenti, pertanto, appare opportuno valutare le giornate di contribuzione agricola, ai fini del raggiungimento del quinquennio richiesto dalle disposizioni in esame, facendo riferimento al principio di equivalenza tra la contribuzione non agricola e la contribuzione agricola, nei casi in cui ha effettivamente rilievo la sola posizione contributiva dell’assicurato e non anche quando si valuti la stessa nel momento dell’accesso a pensione, momento nel quale è noto che il valore attribuibile a ciascuna giornata di contribuzione agricola è diverso a seconda della gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.

Si ritiene pertanto che il quinquennio di contribuzione effettiva da far valere ai fini dell'accredito figurativo e dell'esercizio della facoltà di riscatto in esame possa intendersi perfezionato in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 465 contributi giornalieri, per gli uomini e di 310 contributi giornalieri, per le donne, cioè il requisito normalmente richiesto ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Le indicazioni di cui al punto 3 della circolare n. 61/2003 devono intendersi in tal senso modificate.

Sulla base del “nuovo” requisito contributivo potranno essere riesaminati, a domanda, i provvedimenti di reiezione assunti secondo i criteri precedentemente fissati.

Come già precisato con messaggio n. 4363 del 21 febbraio 2008 e ribadito nella presente circolare si conferma che – pur in presenza del requisito del quinquennio contributivo - l'accredito figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale possono essere concessi solo ai soggetti non titolari di pensione al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001.


1.5 Fondi speciali


Ad ulteriore precisazione si conferma che le disposizioni in esame si applicano anche agli iscritti ai Fondi Speciali o agli iscritti ai soppressi Fondi titolari di posizioni assicurative gestite in evidenza contabile separata nel F.P.L.D.

In particolare, per gli iscritti al soppresso Fondo Autoferrotranvieri e all’INPDAI, i periodi che si collocano anteriormente alla soppressione dovranno essere riconosciuti nel F.P.L.D.


1.6 Trattamenti pensionistici più favorevoli. Definizione delle questioni pendenti


La disposizione introdotta dalla finanziaria per il 2008 fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data dell’1.1.2008.

Le domande pendenti in materia di accredito o riscatto dei periodi di maternità dovranno essere esaminate in base alle nuove disposizioni diramate.

I ricorsi pendenti in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità saranno restituiti affinché la domanda che ha dato origine al ricorso medesimo venga riesaminata alla luce delle nuove disposizioni.

In merito alle istanze ed ai ricorsi amministrativi definiti negativamente, resta ferma la facoltà degli interessati di presentare nuova domanda.


1.7 Criteri di compatibilità


Nei limiti della compatibilità con le presenti indicazioni restano ferme le disposizioni già emanate sulla materia.


Il Direttore generale

Crecco


Allegato 1


L. 24-12-2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300

ARTICOLO 2


Comma 504


Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.