DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008, n. 152
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
(GU n. 231 del 2-10-2008 - Suppl. Ordinario n. 227)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Visto
il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre
2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
Vista la legge 18 aprile 2005, n.
62, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che
prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed
integrative del citato decreto legislativo n. 163 del
2006;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6,
recante disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il
decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
Vista la infrazione n. 2007/2309,
e la nota di costituzione in mora inviata il 1° febbraio
2008 dalla Commissione delle Comunita' europee alla
rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione
europea;
Vista la sentenza della Corte di giustizia 15
maggio 2008, C-147/06 e C-148/06;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 10
luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'Adunanza del 14 luglio 2008;
Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1°
agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per i
rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni di adeguamento
comunitario
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3,
comma 8, primo periodo, dopo le parole: «I "lavori"»
sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato I» e
al terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato I»
sono soppresse;
b) all'articolo 13, dopo la rubrica,
nell'elenco di riferimenti normativi, le parole «art. 13,
direttiva 2004/17» sono sostituite con le parole «artt.
13 e 35, direttiva 2004/17»; dopo il comma 7 e' aggiunto,
in fine, il seguente: «7-bis. Gli enti aggiudicatori
mettono a disposizione degli operatori economici interessati e
che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente
previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi,
o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli
appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando
le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli
operatori economici interessati, si considera sufficiente
l'indicazione del riferimento a tali documenti.»;
c)
all'articolo 18, dopo la rubrica, nell'elenco dei riferimenti
normativi, le parole «art. 22, direttiva 2004/17»
sono sostituite dalle seguenti «artt. 12 e 22, direttiva
2004/17»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti
aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto
quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori
economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio.»;
d)
all'articolo 21, comma 1, le parole: «all'articolo che
precede» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
20, comma 1»;
e) l'articolo 24 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di
rivendita o di locazione a terzi) (art. 12, direttiva 2004/18;
art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), d.lgs. n.
358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 158/1995). - 1. Il
presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui
alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto
di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo
o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Gli enti
aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta,
tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.»;
f)
la lettera g), del comma 1, dell'articolo 32 e' sostituita dalla
seguente: «g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei
soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che
assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo
previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo
16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17
agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso
di costruire puo' prevedere che, in relazione alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il
permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in
sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto
preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo
massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del
relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla
base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita'
previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la
progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per
l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;»;
g)
all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la
seguente: «f-bis) operatori economici, ai sensi
dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;»;
h) all'articolo 37, il comma 11
e' sostituito dal seguente: «11.
Qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in
valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se
i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le
predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i
limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il
regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente
comma, nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la
loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati
con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo'
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di
subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione
diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni
eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto;
si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.»;
i)
all'articolo 45, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Per gli operatori economici
facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da
altre societa' del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica
specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprieta' degli
stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.»;
l)
all'articolo 47:
1) nella rubrica, le parole: «Imprese
stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «Operatori
economici stabiliti»;
2) al comma 1, le parole:
«alle imprese stabilite» sono sostituite dalle
seguenti: «agli operatori economici stabiliti»;
3)
al comma 2, le parole: «le imprese» sono sostituite
dalle seguenti: «gli operatori economici»; la parola
«Esse» e' sostituita dalla seguente: «Essi»;
le parole «delle imprese italiane» sono sostituite
dalle seguenti: «degli operatori economici italiani»;
m)
all'articolo 48, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis: «Quando le stazioni
appaltanti si avvalgono della facolta' di limitare il numero di
candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1,
richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei
requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di
gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o
copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1,
primo periodo.»;
n) all'articolo 49 sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e' sostituito
dal seguente: «6. Per i lavori, il concorrente puo'
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria
di qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere l'avvalimento
di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto
o della peculiarita' delle prestazioni, fermo restando il
divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il
rilascio dell'attestazione in quella categoria.»;
2)
il comma 7 e' soppresso;
o) all'articolo 50, comma 4, la
parola: «diversi» e' soppressa e dopo la parola:
«servizi» sono aggiunte le seguenti: «e
forniture»;
p) all'articolo 58 sono apportate le
seguenti modifiche:
1) il comma 13 e' abrogato;
2)
al comma 15, le parole: «e di quelli fissati ai sensi del
comma 13», sono soppresse;
q) all'articolo 64,
comma 4, le parole: «, punto 3,» sono soppresse;
r)
all'articolo 65, comma 5, le parole: «, punto 5,»
sono soppresse;
s) all'articolo 70, comma 12, le parole:
«e nel dialogo competitivo» sono soppresse;
t)
all'articolo 79, comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di
non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo
quadro.»;
u) il terzo periodo del comma 4
dell'articolo 83 e' soppresso;
v) all'articolo 90 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo
la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) da
prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla
categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;»;
2) al comma 1, lettera g), le
parole: «ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «,
f), f-bis) e h)»;
3) al comma 6, le parole: «f),
g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis),
g)»;
z) all'articolo 91, comma 2, le parole: «f),
g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis),
g)»;
aa) all'articolo 101, comma 2, le parole: «f),
g),» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g)
e»;
bb) all'articolo 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il comma 8 e' sostituito dal
seguente: «8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti
idonei.»;
2) all'inizio del primo periodo del comma
9 sono inserite le seguenti parole: «Per lavori d'importo
inferiore o pari a 1 milione di euro» e, al secondo
periodo, le parole: «inferiore a cinque» sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»;
cc)
all'inizio del primo periodo del comma 8 dell'articolo 124 sono
inserite le seguenti parole: «Per servizi e forniture
d'importo inferiore o pari a 100.000 euro» e, al secondo
periodo, le parole:
«inferiore a cinque» sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»;
dd)
all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al comma 1, dopo le parole: «che ha formulato la prima
migliore offerta,» sono inserite le seguenti: «fino
al quinto migliore offerente»;
2) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. L'affidamento avviene alle
medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario
in sede in offerta.»;
3) i commi 3 e 4 sono
abrogati;
ee) L'articolo 153 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per
la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco
annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili
in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante
concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione
ponendo a base di gara uno studio di fattibilita', mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di
offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o
parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Il
bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo
66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori,
ponendo a base di gara lo studio di fattibilita' predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del
comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto
dall'articolo 144, specifica:
a) che l'amministrazione
aggiudicatrice ha la possibilita' di richiedere al promotore
prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al
progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e
che in tal caso la concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente eventuale
adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in
caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare
modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facolta'
di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al
progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83.
5. Oltre a
quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni,
l'esame delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla
qualita' del progetto preliminare presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo
l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si
procede alla valutazione comparativa tra le diverse
proposte.
7. Il disciplinare di gara, richiamato
espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e
la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate
secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono
ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento per il concessionario anche associando o
consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un
progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da una banca nonche' la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della
valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute
per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile. Tale importo, non puo' superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilita' posto a base di gara.
10. L'amministrazione
aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono
pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una
graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la
migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver luogo anche
in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione
il progetto preliminare presentato dal promotore, con le
modalita' indicate all'articolo 97. In tale fase e' onere del
promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai
fini dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli
adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto
ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso aggiuntivo,
ne' incremento delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando
il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede
direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora
il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facolta'
di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
11. La
stipulazione del contratto di concessione puo' avvenire
solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della
procedura di approvazione del progetto preliminare e della
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
12. Nel
caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto
diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a
carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al
comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate
dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio fattibilita'
posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113.
Dalla
data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi
nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di
esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Le
amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni
relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo
periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma
3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare
un bando precisando che la procedura non comporta
l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo
stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente
individuato con le modalita' di cui alle successive lettere del
presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b)
provvedere alla approvazione del progetto preliminare in
conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova
procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto
preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali
offerte dal promotore, con il criterio della offerta
economicamente piu' vantaggiosa;
d) ove non siano state
presentate offerte valutate economicamente piu' vantaggiose
rispetto a quella del promotore, il contratto e' aggiudicato a
quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu'
offerte valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del
promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione
aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del
migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso
l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente,
a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione
alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine
indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella
del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e'
aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si
avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si
applicano il comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il comma
12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che
precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito
nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le
amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione
dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8
possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso
di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta
di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo
75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei
requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta
una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalita' di
cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si
procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte
rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le
nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla
pubblicazione di detto avviso;
le amministrazioni
aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle
proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla
scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici,
verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse,
procedendo poi in via alternativa a:
a) se il progetto
preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo
competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la
proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed
invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto
preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del
progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai
sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso
progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
17.
Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b)
e c)
del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice
incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui
al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13.
18.
Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di
cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a
carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non
risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16,
lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15,
lettere e) ed f).
19. I soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, nonche' i soggetti di cui al comma
20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a
mezzo di studi di fattibilita', proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita' non presenti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le
proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare,
nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilita'
ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun
diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o
alla realizzazione dei lavori, ne' alla gestione dei relativi
servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di
fattibilita', si applicano le disposizioni del presente
articolo.
20. Possono presentare le proposte di cui al
comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90,
comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con
enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di
lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori
ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153. Le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito
degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di
fattibilita', ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte
di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente
alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno
presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei
proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione
del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir meno la
presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la
mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita'
della proposta, a condizione che i restanti componenti
posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.»;
ff)
gli articoli 154 e 155 sono abrogati;
gg) all'articolo
156, comma 1, le parole: «all'articolo 155» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 153»;
hh)
all'articolo 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per lo
svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma
1, le societa' pubbliche di progetto applicano le disposizioni
del presente codice.»;
2) il comma 3 e' sostituito
dal seguente: «3. La societa' pubblica di progetto e'
istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i
soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed
eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere
altresi' la partecipazione al finanziamento; la societa' e'
organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e
soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.»;
ii)
all'articolo 174, il comma 5 e' abrogato;
ll)
all'articolo 175 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero
pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta
Ufficiale italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture,
inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per
le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure
di cui all'articolo 153. Nella lista e' precisato, per ciascuna
infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il
quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute
utili.»;
2) al comma 2, le parole: «di cui
all'articolo 153, comma 2»
sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 153, comma 20,»;
3)
al comma 3, le parole: «, ove valuti le proposte,
presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1 di
pubblico interesse ai sensi dell'articolo 154,» sono
soppresse;
4) al comma 5 le parole: «di cui
all'articolo 155» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 153»;
mm) all'articolo 176, comma
6, dopo le parole: «le sole disposizioni di cui»
sono inserite le seguenti: «alla parte I e»;
nn)
all'articolo 179, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7.
Relativamente alle infrastrutture strategiche
per l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di
cui all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte
III.»;
oo) all'articolo 225, comma 7, le parole:
«comma 7» sono sostituite con le parole «comma
9»;
pp) all'articolo 230, al comma 4, dopo le
parole: «articoli 49 e 50» sono inserite le
seguenti: «con esclusione del comma l, lettera a)»;
qq)
all'articolo 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al comma 4, le parole: «del comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 3»;
2) al comma 6,
dopo le parole: «dell'articolo 50» sono inserite le
seguenti: «con esclusione del comma 1, lettera a)»;
rr)
all'articolo 237, dopo le parole: «del capo III»
sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dell'articolo
221».
2. La disciplina recata dall'articolo 153 del
codice, come sostituito dal presente decreto, si applica alle
procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima
applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di
cui all'articolo 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla
data di approvazione del programma triennale 2009-2011.
Art. 2.
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma
15 e' inserito il seguente: «15-bis. "La locazione
finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'" e'
il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi
finanziari e l'esecuzione di lavori.»;
2) dopo il
comma 15-bis e' inserito il seguente: «15-ter. Ai fini del
presente codice, i "contratti di partenariato pubblico
privato" sono contratti aventi per oggetto una o piu'
prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione
o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilita',
oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il
finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in
forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi
ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari
vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di
partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento
di lavori mediante finanza di progetto, le societa' miste.
Possono rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato
pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in
parte posticipato e collegato alla disponibilita' dell'opera per
il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle
operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i
contenuti delle decisioni Eurostat.»;
b)
all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «sulla
cooperazione allo sviluppo,» sono inserite le seguenti:
«nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,»;
c)
all'articolo 6:
1) al comma 3, primo periodo, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette
anni fino all'approvazione della legge di riordino delle
autorita' indipendenti»;
2) al comma 9, lettera a),
dopo le parole «agli operatori economici esecutori dei
contratti,» sono inserite le seguenti: «alle
SOA»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 4,
lettera d), la parola: «semestralmente» e'
sostituita dalle seguenti: «annualmente per estremi»;
2)
all'inizio del comma 10 sono inserite le seguenti parole «E'
istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio» e dopo
le parole: «di cui all'articolo 5 disciplina» sono
inserite le seguenti: «il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche»;
e)
all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente: «c-bis) in relazione al procedimento di verifica
della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione
definitiva.»;
f) all'articolo 36, il comma 5, e'
sostituito dal seguente: «5. I consorzi stabili sono
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la
partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Qualora le
stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di cui
all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, e'
vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale.»;
g) all'articolo 37, comma 7, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per i consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni
appaltanti si avvalgano della facolta' di cui all'articolo 122,
comma 9, e all'articolo 124, comma 8, e' vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del
consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»;
h)
all'articolo 38:
1) al comma 1, lettera h), dopo le
parole: «procedure di gara» sono inserite le
seguenti: «e per l'affidamento dei subappalti»;
2)
al comma 1, lettera m-bis), la parola: «revoca» e'
sostituita dalla seguente: «decadenza» e le parole:
«da parte dell'Autorita» sono soppresse;
i)
all'articolo 40:
1) al comma 3, le parole: «,
sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili» sono
soppresse;
2) al comma 4, la lettera a), e'
soppressa;
3) al comma 4, lettere b) e g), la parola:
«revoca» e' sostituita dalla seguente:
«decadenza»;
4) al comma 4, dopo la lettera
g), e' inserita la seguente:
«g-bis) la previsione
delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di
sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di
qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non
rispondono a richieste di informazioni e atti formulate
dall'Autorita' nell'esercizio del potere di vigilanza sul
sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti
non veritieri;»;
5) al comma 9-bis, la parola:
«revoca» e' sostituita dalla seguente:
«decadenza»;
6) all'inizio del comma 9-ter e'
inserito il seguente periodo:
«Le SOA hanno
l'obbligo di comunicare all'Autorita' l'avvio del procedimento
di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle
imprese nonche' il relativo esito», le parole: «di
revocare l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti:
«di dichiarare la decadenza dell'attestazione» e le
parole: «a revocare alla SOA l'autorizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «a dichiarare la decadenza
dell'autorizzazione alla SOA»;
l) all'articolo
41:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.
Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti
puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti
documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o
estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione
sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c)
dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo
relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi.»;
2) il comma
4 e' sostituito dal seguente:
«4. La dichiarazione
di cui al comma 1, lettera a), e' presentata gia' in sede di
offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad esibire la
documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui
al comma 1, lettere b) e c).»;
m) all'articolo
53:
1) il quinto periodo della lettera c) del comma 2 e'
soppresso;
2) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, e'
aggiunto il seguente:
«Ai fini della valutazione
del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da
assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da
valorizzare la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche
estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»;
3)
al comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «I contratti di appalto di cui al comma 2, sono
stipulati a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti
stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di
importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto
relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonche'
le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e
quelle di consolidamento dei terreni.»;
n)
all'articolo 58, comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i lavori, la procedura si puo' concludere
con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo
143.»;
o) al primo periodo del comma 3
dell'articolo 74 le parole: «Il mancato utilizzo»
sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che l'offerta del
prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato
utilizzo»;
p) all'articolo 75, comma 7, primo
periodo, le parole «, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema.» sono soppresse;
q) all'articolo 85:
1)
al comma 7, dopo le parole: «le stazioni appaltanti
effettuano» sono inserite le seguenti: «, in seduta
riservata,»;
2) al comma 13, le parole: «Per
l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse.
r)
all'articolo 88:
1) il comma 6 e' soppresso;
2) al
comma 7 le parole: «, se la esclude,» sono
sostituite dalle seguenti: «, se la ritiene anomala,»
e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «All'esito
del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le
eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore
della migliore offerta non anomala.»;
s)
all'articolo 91:
1) al comma 1, le parole: «e di
coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di
coordinamento» e dopo le parole: «in fase di
esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di
collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma
2-bis,»;
2) al comma 2, le parole: «e di
coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di
coordinamento» e dopo le parole «in fase di
esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di
collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma
2-bis,»;
t) all'articolo 92:
1) la rubrica
e' sostituita dalla seguente «Corrispettivi, incentivi per
la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni
appaltanti»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «I corrispettivi di cui al comma 3
possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove
motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di
riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base
dell'affidamento.»;
3) al comma 3, le parole: «ai
fini della determinazione dell'importo da porre a base
dell'affidamento» sono soppresse;
4) il comma 4 e'
abrogato;
5) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione
dei dipendenti, nonche' le spese di carattere strumentale
sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione
all'intervento.»;
u) all'articolo 112:
1)
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il
soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve essere
munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza
di responsabilita' civile professionale, estesa al danno
all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento
dell'attivita' di verifica, avente le caratteristiche indicate
nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura
assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante,
e' a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed
e' ricompreso all'interno del quadro economico;
l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio
e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia
soggetto esterno.»;
2) al comma 5 la lettera c) e'
soppressa;
v) all'articolo 113:
1) al comma 1 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica
l'articolo 75, comma 7.»;
2) al comma 4, la parola:
«revoca» e' sostituita dalla seguente:
«decadenza»;
z) all'articolo 117, comma 3, le
parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni»;
aa)
all'articolo 118:
1) la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro»;
2) al secondo
periodo del comma 2 le parole: «ferme restando le vigenti
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto» sono soppresse;
3)
all'ultimo periodo del comma 6 le parole: «nonche' copia
dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti» sono soppresse;
4)
il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e'
comprensivo della verifica della congruita' della incidenza
della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
Tale congruita', per i lavori e' verificata dalla Cassa Edile in
base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore
edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.».
bb) all'articolo 120, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Per i contratti
relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento
dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita', in
quanto attivita' propria delle stazioni appaltanti, e' conferito
dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di
amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica
qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla
complessita' e all'importo delle prestazioni, sulla base di
criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di
rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico
a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni
aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici
requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum
dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso
dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico
all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso
dei necessari requisiti, accertata e certificata dal
responsabile del procedimento, ovvero di difficolta' a ricorrere
a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze
specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico
di collaudatore ovvero di presidente o componente della
commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le
procedure e con le modalita' previste per l'affidamento dei
servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento
dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo
91.
Nel caso di interventi finanziati da piu'
amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa
ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette
amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese
che disciplinano i rapporti tra le stesse.»;
cc)
all'articolo 123, comma 1, le parole: «inferiore a
750.000» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore
a 1 milione di euro»;
dd) all'articolo 125, comma
6, lettera b), le parole «di importo non superiore a
100.000 euro» sono soppresse;
ee) all'articolo
128:
1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' per i lavori di cui all'articolo 153
per i quali e' sufficiente lo studio di fattibilita'.»;
2)
al comma 11, le parole: «e sono» sono sostituite
dalle seguenti: «; i programmi triennali e gli elenchi
annuali dei lavori sono»;
3) al comma 12, dopo la
parola: «CIPE,» sono inserite le seguenti: «entro
trenta giorni dall'approvazione»;
ff) all'articolo
129, comma 3, primo periodo, le parole: «i contratti»
sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»; al
secondo periodo, le parole: «i contratti» sono
sostituite dalle seguenti:
«gli appalti»;
gg)
all'articolo 133:
1) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Fermi i vigenti divieti di
anticipazione del prezzo, il bando di gara puo' individuare i
materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti
delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento degli
stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali
ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa
presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro
documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e
quantita' necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro
destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei
materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione
comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato
l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi
proceda conformemente al cronoprogramma.
Per tali
materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3,
nonche' ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il
pagamento dei materiali da costruzione e' subordinato alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento
dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei
lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili
al committente. L'importo della garanzia e' gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni
appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»;
2) al comma 3, le
parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo»;
3) dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. A pena di
decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante
l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma
3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
ministeriale di cui al medesimo comma 3.»;
4) al
comma 6, le parole: «entro il 30 giugno» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
5)
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. A
pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di
cui al comma 6.»;
hh) all'articolo 135, nella
rubrica e nel comma 1-bis, la parola:
«revoca»
e' sostituita dalla seguente: «decadenza»;
ii)
all'articolo 141, comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
ll)
all'articolo 159:
1) al comma 1 le parole: «entro
novanta giorni dalla comunicazione scritta da parte del
concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto» sono
soppresse e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 1-bis.»;
2)
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La
designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine
individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato
dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta
agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il
contratto.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Il presente articolo si applica
alle societa' di progetto costituite per qualsiasi contratto di
partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma
15-ter.»;
mm) all'articolo 160, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. I crediti dei soggetti
che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno
privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del
codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle
societa' di progetto che siano concessionarie o affidatarie di
contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali
ai sensi dell'articolo 176.»;
nn) all'articolo
160-bis:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, che costituisce appalto pubblico di
lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente
accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto
medesimo»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. Il soggetto finanziatore,
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla
stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti, anche in associazione temporanea
con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire
l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente
generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso
puo' partecipare anche ad affidamenti relativi alla
realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilita' non disciplinati dalla parte
II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti
determinati dal bando o avvalendosi delle capacita' di altri
soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di
gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario
provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali
ed all'esecuzione dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto
del contratto di locazione finanziaria puo' seguire il regime di
opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi;
l'opera puo' essere realizzata su area nella disponibilita'
dell'aggiudicatario.»;
oo) all'articolo 188, comma
1, le parole: «previsti nel regolamento», sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 38»;
pp)
all'articolo 189, comma 4, lettera b), la parola: «revoca»
e' sostituita dalla seguente: «decadenza»;
qq)
all'articolo 191, comma 1, lettera a), le parole: «di cui
all'articolo 188» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 38»;
rr) all'articolo 192:
1)
al comma 4, alla fine del primo periodo, sono inserite le
seguenti parole: «, che fissa anche le modalita' tecniche
e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle
attestazioni.» e il secondo periodo e' soppresso;
2)
il comma 5 e' abrogato;
3) il comma 6 e' abrogato;
ss)
all'articolo 194, comma 10, le parole: «terminali di
riclassificazione» sono sostituite dalle seguenti:
«terminali di rigassificazione»;
tt)
all'articolo 203:
1) dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Per ogni intervento, il
responsabile del procedimento, nella fase di progettazione
preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da
porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente
sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e
dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei
vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.»;
2)
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter.
La progettazione esecutiva puo' essere omessa nelle seguenti
ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici
architettoniche decorate che non presentino complessita'
realizzative;
b) negli altri casi, qualora il
responsabile del procedimento accerti che la natura e le
caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione,
siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi
esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento
dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso
d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza
delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.»;
uu)
dopo l'articolo 240, e' inserito il seguente:
«Art.
240-bis (Definizione delle riserve) (art. 32, comma 4, d.m. n.
145/2000). - 1. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto
di riserva non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.»;
vv)
all'articolo 253:
1) al comma 1-quinquies, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui
all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al
presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.»;
2)
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40,
comma 4, lettera g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni
dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.»
;
3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis.
In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31
dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di
affari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta
ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di
attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico
medio annuo, il periodo di attivita' documentabile e' quello
relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la
data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del
requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del
requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o
tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010,
sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente
la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si
applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47,
con le modalita' ivi previste.»;
4) dopo il comma
15 e' inserito il seguente:
«15-bis. In relazione
alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31
dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di
attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni
del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del
decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori
economici di cui all'articolo 47, con le modalita' ivi
previste.»;
5) dopo il comma 26 e' inserito il
seguente:
«26-bis. In relazione all'articolo 159,
comma 2, fino all'emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di
attuazione possono essere fissati dalle parti nel
contratto.»;
zz) all'articolo 256:
1) al
comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «345» sono
inserite le seguenti: «351, 352, 353, 354 e 355»;
2)
al comma 1, dopo il settimo capoverso e' inserito il seguente:
«- l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1989, n. 155;»;
3) al comma 1, dopo il
trentunesimo capoverso e' inserito il seguente: «-
l'articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19
aprile 2000, n. 145;»;
4) al comma 1 dopo l'ultimo
capoverso sono inseriti i seguenti:
«- l'articolo
2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
- l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31;»;
5) al comma 4, primo
capoverso, le parole: «351; 352; 353; 354; 355» sono
soppresse;
aaa) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4,
secondo periodo, le parole: «gli organismi statali di
diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «le
amministrazioni pubbliche»;
bbb) all'allegato XXI,
articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al comma 1, le parole: «una polizza indennitaria civile
per danni a terzi» sono sostituite dalle seguenti: «una
polizza di responsabilita' civile professionale»;
2)
al comma 1, lettera c), le parole: «con il limite di dieci
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con
il limite di cinque milioni di euro».
Art. 3.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le
amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 11 settembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi,
Ministro per le politiche europee
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli
affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro
dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Fitto, Ministro per i
rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano