MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 7 ottobre 2008

Modalita'  di  liquidazione e di determinazione degli importi per gli
indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni.
   IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge  29 ottobre  2005, n. 229, che riconosce ulteriori
benefici ai soggetti di cui all'art. 1, della legge 25 febbraio 1992,
n. 210;
  Considerato che l'art. 4 della medesima legge riconosce ai soggetti
di cui al comma 1 dell'art. 1 il beneficio di un assegno una tantum;
  Visto  il  decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale dell'11 novembre 2006 tendente a definire, in via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta
applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
  Visto  in  particolare  l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale
6 ottobre  2006  con cui si prevede che in fase di prima applicazione
sia attribuita priorita' alle domande presentate entro quarantacinque
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto ed alle
domande  gia'  presentate  e  perfezionate  con  l'integrazione della
documentazione mancante entro la scadenza medesima;
  Visto  il  decreto ministeriale del 3 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'29 maggio  2008 tendente a definire, in via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta
applicazione  dell'art.  4  della  legge 29 ottobre 2005, n. 229, che
riconosce  un  «assegno  una tantum aggiuntivo» ai soggetti in favore
dei  quali  sia  stato  gia'  erogato il vitalizio di cui all'art. 1,
comma 1, della stessa legge;
  Considerato l'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale 3 aprile
2008  con cui e' definita la modalita' di corresponsione dei benefici
economici;
  Preso  atto  della  sentenza  n.  1304/2008 con cui il Consiglio di
Stato  annulla  l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 6 ottobre
2006, fermo restando il potere dell'amministrazione di definire nuovi
e  ragionevoli  criteri  organizzativi  che salvaguardino particolari
esigenze di salute, di assistenza e familiari dei richiedenti;
  Considerato che questo Ministero aveva gia' ritenuto di adempiere a
quanto  disposto  dal  Consiglio  di  Stato, procedendo ad erogare il
beneficio  economico  stabilito  all'art.  4  della legge n. 229/2005
sulla base del criterio della gravita' dell'infermita';
  Vista l'ordinanza con cui il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio  in  data  4 settembre  2008  sospende  l'art.  3, comma 1, del
decreto ministeriale 3 aprile 2008 nella parte in cui non tiene conto
delle  particolari  situazioni  indicate  nella predetta sentenza del
Consiglio di Stato;
  Preso  atto  della  nota in data 18 settembre 2008, n. 10140 P, con
cui   l'Avvocatura  dello  Stato  di  Roma  fa  presente  che  questa
amministrazione  potra'  adottare un provvedimento formale, in cui si
precisi che si intende confermare il criterio gia' adottato in via di
fatto, in adempimento della decisione del Consiglio di Stato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
provvede  alla  liquidazione,  ad  ognuno  dei  soggetti interessati,
dell'unico  importo  di  cui  all'art.  3  del  decreto  ministeriale
3 aprile 2008, determinato applicando la percentuale stabilita con il
decreto dirigenziale 20 giugno 2008.
  2.  Nella  graduazione temporale dell'esame delle diverse istanze e
della  liquidazione  dell'importo  di cui al comma 1 il Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali adotta il criterio
della gravita' dell'infermita'.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 7 ottobre 2008
                                                 Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2008,
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392.