REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

            Carmelo GERACI             Presidente

            Angelo Antonio PARENTE                Consigliere

            Mario PISCHEDDA                     Consigliere

            Josef Hermann RÖSSLER                 Consigliere

            Angela SILVERI                 Consigliere-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del funzionario delegato dott.ssa Franca Franchi, contro la sig.ra T. E. e per essa riassunto dall’erede C. M., rappresentata e difesa dall’Avv. Marina Messina presso il cui studio in Roma, Via Monte Zebio n. 32, è elettivamente domiciliata,

avverso

la sentenza n. OMISSIS/05 dell’OMISSIS 2005 resa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.

   Visto l’atto di appello iscritto al n. 23211 del registro generale.

    Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.

    Uditi nella pubblica udienza del 3 luglio 2008 il relatore, Consigliere Angela Silveri, la dott.ssa Annamaria Alimandi in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Avv. Marina Messina in difesa dell’appellata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Sezione Lazio ha riconosciuto il diritto della sig.ra T. E. alla pensione di guerra di sesta categoria della Tab. A con decorrenza dal 1° novembre 1989, oltre gli interessi legali sui singoli ratei fino al soddisfo; e ciò avendo ritenuto ammissibile la domanda presentata nel mese di ottobre 1989 per il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti in seguito alla violenza carnale subita dalla ricorrente nel maggio del 1944, che aveva dato luogo al trattamento temporaneo di ottava categoria di Tab. A per anni due dal 1949 ed alla indennità una tantum di Tab. B per anni due.

La sentenza, notificata il 18 marzo 2005, è stata impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con appello notificato il 18 aprile 2005 e depositato il 6 maggio 2005. Nel gravame l’appellante deduce violazione degli artt. 99 e 127 del D.P.R. n. 915 del 1978, nel rilievo che il rapporto pensionistico doveva considerarsi esaurito e non riattivabile sulla base della sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità n. 561 del 1987, non avendo l'interessata presentato alcuna istanza per il risarcimento dei danni non patrimoniali entro i termini di prescrizione e decadenza previsti da tali disposizioni e non potendo, nella specie, farsi applicazione dell’art. 24 dello stesso D.P.R. nella considerazione che la ricorrente, pur vantando un precedente provvedimento concessivo, non ha presentato nei termini di legge specifica domanda per il risarcimento del danno morale. In subordine, deduce violazione di legge circa la decorrenza degli interessi legali, osservando che questi spettano non dalla scadenza di ciascun rateo ma dalla data di emissione del provvedimento amministrativo n. F.T. 12174 del 7 ottobre 1997. L'appellante chiedeva, contestualmente la sospensione della sentenza impugnata.

Con memoria depositata il 18 ottobre 2007 si è costituita in giudizio la sig.ra C. M., quale figlia ed unica erede dell’appellata, chiedendo il rigetto dell’appello e della istanza di sospensione, evidenziando anche che la questione era all’esame delle Sezioni Riunite.

L’istanza cautelare è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n. 037/2006/A.

Con altra memoria del 12 giugno 2008 l’appellata ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 6/2007/QM, insistendo per il rigetto dell’appello

il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha contestato con diffuse argomentazioni la decisione delle Sezioni Riunite, evidenziando in particolare che, trattandosi di eventi dannosi distinti ed autonomi, è da escludersi che l’indennizzo per i danni non patrimoniali possa essere riconosciuto per rivalutazione delle infermità già riconosciute come invalidanti. Richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Sezione Prima d’appello e la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 89/C; ha, quindi, insistito per l’accoglimento dell’appello

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2008, la dott.ssa Alimandi in rappresentanza dell’Amministrazione ha contestato con diffuse argomentazioni la decisione delle Sezioni Riunite, evidenziando in particolare che, trattandosi di eventi dannosi distinti ed autonomi, è da escludersi che l’indennizzo per i danni non patrimoniali possa essere riconosciuto per rivalutazione delle infermità già riconosciute come invalidanti, anche nella considerazione che non viene indicato alcun parametro per individuare la classifica da attribuire nel caso concreto; ha richiamato, al riguardo, la giurisprudenza contraria della Sezione Prima d’appello e la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 89/C, evidenziando che nella sentenza della Corte costituzionale non si fa alcun cenno all’art. 24 del D.P.R. n. 915 del 1978; in particolare, circa la classifica, ha osservato che in alcuni casi la Sezione ha rimesso la questione al primo giudice; ha insistito, in definitiva, per l’accoglimento dell’appello. L’Avv. Marina Messina si è riportata alle memorie scritte, oltre che alle argomentazioni esposte dinanzi alle Sezioni Riunite; ha, quindi, chiesto il rigetto del gravame, osservando in particolare che il richiamo all’art. 24 è stato esattamente operato dal primo giudice e che, circa la decorrenza degli interessi legali, il giudice ha tenuto conto del lungo tempo intercorso per la definizione della pratica amministrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato la sentenza n. OMISSIS/05 della Sezione Lazio, per violazione degli artt. 99 e 127 del D.P.R. n. 915 del 1978, per aver ritenuto ammissibile la domanda volta ad ottenere l’indennizzo dei danni non patrimoniali conseguenti a violenza carnale subita in periodo bellico, presentata dall’interessata nel mese di ottobre 1989; benefici che sono stati chiesti in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 561 del 1987 che, come è noto, ha dichiarato incostituzionali le norme in materia ed, in particolare, gli artt. 1, 8, 11 e 83 del D.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni di cui trattasi.

Sostiene l’appellante che il rapporto pensionistico di guerra, conseguente alla subita violenza carnale, doveva considerarsi ormai esaurito e non era riattivabile sulla base della sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità, non avendo l'interessata presentato, nei termini di cui alle citate disposizioni (artt. 99 e 127 D.P.R. n. 915/1978), alcuna istanza diretta a conseguire l'indennizzo degli specifici danni non patrimoniali qui in discussione, ma soltanto domande concernenti le conseguenze fisiche della subita violenza, che avevano esaurito ogni loro effetto con i provvedimenti su di esse adottati dall’Amministrazione.

Tanto premesso, rileva il Collegio che sulla questione all’esame si sono pronunciate di recente le Sezioni Riunite che, con la sentenza n. 6/2007/QM del 26 luglio 2007, hanno affermato che: 1) “le domande di indennizzo sui danni non patrimoniali da violenza carnale per fatto bellico, presentate a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 561/1987, possono essere considerate domande di rivalutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.P.R. n. 915/1978, sempre che sia stato già adottato un provvedimento concessivo di pensione per le menomazioni fisiche conseguenti al medesimo fatto bellico”; 2) “la domanda posta a base del predetto provvedimento positivo, pur se limitata ai soli danni fisici della subita violenza, non poteva non riguardare anche i danni non patrimoniali connessi alla violenza stessa, ed occorre un’altra domanda per poter conseguire un trattamento pensionistico per tali ultimi danni, ai sensi del precitato art. 24, proponibile in ogni tempo, ma i cui effetti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione”.

A tale pronuncia il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, essendo confermativa dell’orientamento già manifestato da questa Sezione nella sentenza n. 1 del 26 gennaio 2007.

In effetti deve escludersi che, successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 561/1987, possano ritenersi tardive le domande presentate dopo la scadenza dei termini previsti dagli artt. 99 e 127 del D.P.R. n. 915 del 1978, quando si tratti – come nel caso di specie - di domande volte ad ottenere il riconoscimento dei danni non patrimoniali in ragione dello stesso evento lesivo che sia stato tempestivamente constatato e le cui conseguenze fisiche abbiano dato luogo alla liquidazione di pensione, assegno temporaneo o indennità una tantum, ovvero siano state ritenute non indennizzabili non perché assenti, ma perché non valutabili ai fini della classifica.

Questa Sezione – ora confortata dalla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 6/2007/QM – ha, al riguardo, osservato che tali domande debbono essere qualificate come domande di “rivalutazione” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 dello stesso D.P.R. n. 915 del 1978, i cui commi 1 e 5 stabiliscono che: “quando l'interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione od assegno temporaneo od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti” (comma 1); “si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la commissione medica … dichiari che l’invalidità sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata …”

Né può ritenersi che sia ostativa la circostanza che l’art. 24 si riferisca all’aggravamento e alla rivalutazione delle infermità e, quindi, al solo danno fisico per le conseguenze che esso ha sulla capacità lavorativa del soggetto leso; mentre il danno non patrimoniale si configura come danno risarcibile pur in assenza di una lesione della integrità psico-fisica.

Ed, invero, come già sottolineato da questa Sezione, un tale approccio al problema non tiene conto della circostanza che la sentenza della Corte costituzionale n. 561/1987 ha tratto origine proprio dalla constatazione della inadeguatezza della tutela predisposta dall’ordinamento pensionistico di guerra, in quanto limitata al solo indennizzo delle menomazioni psico-fisiche incidenti sulla capacità lavorativa, restando privo di riconoscimento il diritto all’indennizzo per danni non patrimoniali quale conseguenza della violenza carnale e, quindi, della lesione di fondamentali valori di libertà e dignità della persona; situazione questa che il giudice delle leggi ha giudicato contrastante con l’art. 2 della Costituzione, tenuto conto che il diritto alla pensione di guerra, per violenza carnale subita per fatti bellici, trova il suo fondamento costituzionale nei diritti inviolabili della persona umana.

In definitiva, la normativa sulle pensioni di guerra va interpretata tenendo conto dei valori in essa riversati - attraverso la mediazione della Costituzione - dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale. In questa prospettiva anche la lettura dell’art. 24 del D.P.R. n. 915/1978 perde la rigidezza delle interpretazioni strettamente letterali, per aprirsi alla ricezione dei nuovi contenuti in un processo di necessaria contestualizzazione. In sostanza, prima della sentenza n. 561/1987 il procedimento per il riconoscimento di sopravvenuti aggravamenti o per rivalutazioni di menomazioni della capacità lavorativa riconducibili a fatti di guerra presupponeva il riferimento ad una infermità, come letteralmente è detto nell’art. 24; dopo che tra i diritti indennizzabili per fatti di guerra è emerso, per statuizione della Corte costituzionale, anche il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali da violenza carnale perpetrata dalle truppe belligeranti - e cioè danni non afferenti alla costituzione psico-fisica, ma alla libertà e dignità della persona umana – l’istituto della rivalutazione non può non riferirsi anche a tale diritto, sempre che vi sia stata una prima tempestiva domanda di pensione per il fatto bellico “violenza carnale” e tale fatto sia stato riconosciuto nella sua realtà fenomenica.

            Tanto premesso, deve affermarsi l’infondatezza del gravame proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, trattandosi nel caso di specie di domanda di rivalutazione non soggetta ai termini stabiliti dagli artt. 99 e 127 del D.P.R. n. 915 del 1978; e ciò nella considerazione che, in conseguenza della violenza carnale subita in periodo bellico da truppe belligeranti, l’appellata aveva già ottenuto assegno temporaneo e indennità una tantum per le lesioni derivanti dall’evento bellico. Resta, quindi, confermata la sentenza di primo grado, che ha riconosciuto il diritto dell’appellata alla pensione di guerra di sesta categoria della Tabella A dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. Sul punto giova evidenziare che, quali che siano le ragioni per cui l’Amministrazione non ha dedotto alcun motivo di gravame circa il riconoscimento della sesta categoria pensionistica, il relativo capo della sentenza è passato in giudicato, per cui nessuna pronuncia al riguardo può essere emessa in questa sede.

Circa la doglianza in merito alla decorrenza degli interessi legali, osserva il Collegio che il primo giudice ha tenuto conto dei tempi abnormi in cui è stata definita l’istanza amministrativa, che, presentata dall’appellata nel mese di ottobre del 1989, è stata dichiarata intempestiva con provvedimento adottato - a distanza di otto anni – nell’ottobre del 1997; l’applicazione del principio della decorrenza degli interessi dalla data di emanazione del provvedimento impugnato avrebbe, quindi, fatto gravare sulla ricorrente l’ingiustificato ritardo dell’Amministrazione. Tanto è sufficiente per rilevare l’infondatezza anche di tale motivo di gravame.

In considerazione della particolarità della fattispecie e soprattutto dei contrasti giurisprudenziali finora manifestatisi, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale

RESPINGE

l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. OMISSIS/05 dell’OMISSIS 2005.

            Spese compensate.

            Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 luglio 2008.

            L'ESTENSORE         IL PRESIDENTE

         (Angela SILVERI)                               (Carmelo GERACI)

F.to Angela Silveri                                   F.to Carmelo Geraci

            Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2008

                                                                                    IL DIRIGENTE

                                                                                    F.to Andreana Basoli

DECRETO

         Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 nei confronti della parte appellata e sua erede.

         Roma, 3 luglio 2008

                                                                IL PRESIDENTE

                                                          F.to Carmelo GERACI

         In esecuzione del decreto emesso dalla Sezione ed ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte appellata e sua erede.

                                                                  IL DIRIGENTE

                                                        F.to Andreana Basoli