Capo IV
Istituti di particolare interesse Art. 16. Copertura assicurativa e tutela legale 1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestivita', tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalita' delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto. 2. Le aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalita' dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalita' e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovra' collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso. 3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio legale dei dirigenti, in considerazione della necessita' di una ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle criticita' della materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, e' costituita, presso l'ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale. 4. La suddetta Commissione, attraverso modalita' ritenute piu' idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovra' essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro. Parte seconda Trattamento economico biennio 2006-2007 Capo I Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo Art. 17. Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2006-2007 1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, e' incrementato di Euro 17,70 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita', e' rideterminato in Euro 40.261,10. 2. Dal 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 e' incrementato di ulteriori Euro 131,30 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita', e' rideterminato in Euro 41.968,00. Parte seconda Trattamento economico biennio 2006-2007 Capo I Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo Art. 18. Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2006 - 2007 1. Dal 1° gennaio 2006, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo, e' incrementato dell'importo mensile a fianco di ciascuno indicato: a) dirigenti medici: Euro 6,92; b) dirigenti veterinari: Euro 8,84. Dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita', e' quindi rideterminato rispettivamente in: Euro 23.167,54 per i medici; Euro 29.580,77 per i veterinari. 2. Dal 1° febbraio 2007 gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato: a) dirigenti medici: Euro 79,17; b) dirigenti veterinari: Euro 101,09. Dal 1° febbraio 2007, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilita', e' quindi rideterminato rispettivamente in: Euro 24.196, 75 per i medici; Euro 30.894,94 per i veterinari. Parte seconda Trattamento economico biennio 2006-2007 Capo I Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo Art. 19. Ex medici condotti ed equiparati 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di Euro 6.675,98 previsto dall'art. 4, comma 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, e' rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in Euro 6.699,98 e, a decorrere dal 1° febbraio 2007, in Euro 6.974,78. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'. Capo II Biennio 2006 - 2007 retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti Art. 20. Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 5, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006 e' cosi' rideterminata: ----> Vedere tabella a pag. 57 <---- 2. L'incremento di cui al comma 1 non e' riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005. 3. Il fondo dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, alla data indicata nel comma 1, e' automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi. 4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006. Capo II Biennio 2006 - 2007 retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti Art. 21. Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, alla retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico di cui all'art. 6, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi: ----> Vedere tabella a pag. 58 <---- 2. L'incremento di cui al comma 1 non e' riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005. 3. Il fondo dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1, e' automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto oneri riflessi. 4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006. Capo II Biennio 2006 - 2007 retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti Art. 22. Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento 1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 43, comma 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, confermata dall'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003. 2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall'art. 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, la cui retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l'applicazione degli articoli 49 e 50 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli articoli 46 e 47 del contratto citato, confermati dall'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006. 3. Rimangono, altresi', confermate tutte le altre clausole di cui agli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 citati nei commi precedenti. Capo III Art. 23. Effetti dei benefici economici 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' alimentare dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate: del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000: indennita' di cui all'art. 37, comma 2; assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennita' dell'art. 40; dagli articoli 3, 4 e 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale. Capo IV I fondi aziendali Art. 24. Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa. 1. Il fondo previsto dall'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005 per il finanziamento dell'indennita' di specificita' medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, e' confermato. Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2005. 2. Il fondo del comma 1 e' incrementato delle risorse individuate negli articoli 20 e 21, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli. 3. E' confermato il comma 2 dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006. Capo IV I fondi aziendali Art. 25. Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 1. Il fondo previsto dall'art. 11 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e' confermato sia per le modalita' del suo utilizzo che per le relative flessibilita'. Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2005. 2. Al fine di incentivare la qualita' dei servizi erogati, il fondo del presente articolo, e' cosi' incrementato: per l'anno 2007: di Euro 74,83 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi; per l'anno 2008: di Euro 138,98 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% e' fissata in Euro 25,78. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% e' pari a Euro 29,14 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% e' pari a Euro 33,63. Capo IV I fondi aziendali Art. 26. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita' della prestazione individuale 1. L'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualita' della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari e' confermato. L'ammontare dei fondi ivi indicati e' quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono ulteriori modalita' di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2006, ai sensi del comma 3. 2. In relazione alla necessita' di proseguire nell'impegno, gia' precisato all'art. 65 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, il fondo del presente articolo e' cosi' incrementato: per l'anno 2007 di Euro 112,25 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi; per l'anno 2008 di Euro 208,46 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007. 3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006. PARTE III Norme finali Art. 27. Conferme ed integrazioni 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti Contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell'art. 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 e nell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 febbraio 2004. 2. Le parti ribadiscono la necessita' che le Aziende nell'attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 15-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 si attengano alle modalita' e requisiti previsti dall'art. 62, comma 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 per tale tipologia di incarichi. 3. Le parti si danno atto che e' necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005: art. 11, comma 3: le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3»; art. 11, comma 4: le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3». 4. Le assenze retribuite di cui all'art. 23, comma 1, ultimo alinea, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, sono godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive nell'anno. PARTE III Norme finali Art. 28. Norme finali e transitorie 1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all'art 6; disciplina delle flessibilita' del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 120 del 2007 e nel decreto-legge n. 112 del 2008; disciplina della formazione; verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalita' dello stesso; individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell'art. 11 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro: individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all'art. 15; problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Con riferimento all'art. 15 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuita' si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre 2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Fermo restando il rispetto delle scelte delle regioni nell'organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull'opportunita' che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti, rilevato che la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di struttura complessa e' differenziata in base all'area (chirurgica, medica e del territorio) e preso atto che gli incrementi contrattuali previsti dal presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal quello del 3 novembre 2005 non hanno previsto detta differenziazione, convengono di esaminare la situazione nel prossimo biennio contrattuale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Le parti confermano che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001 ha previsto dettagliatamente le modalita' di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalita' sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del decreto legislativo n. 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le modalita' espressamente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001 emanato dal competente Ministero della salute. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Le parti, preso atto di quanto previsto dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione dell'atto di indirizzo il 29 novembre 2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale prevista dall'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, la questione dell'inclusione nel trattamento economico di fine rapporto della retribuzione di posizione variabile aziendale, nella prospettiva di una possibile soluzione legislativa. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Le parti si impegnano reciprocamente a valutare, nell'ambito dell'esame delle materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui all'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, uno specifico riconoscimento sul piano organizzativo degli incarichi di dirigenti di struttura semplice dipartimentale in relazione alla gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilita' specifica nell'ambito del dipartimento. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 In relazione all'art. 16 le parti chiariscono che, in caso di sinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l'assistenza possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione, senza ulteriori oneri.