INPDAP

DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE - ENTRATE E POSIZIONE ASSICURATIVA - UFF. I – NORMATIVA E CONTENZIOSO

(Nota Operativa 17.9.2008 n. 7)


Ai Direttori delle Sedi Provinciali e

Territoriali

Dirigenti Generali Centrali e

Compartimentali

Agli Enti di Patronato

Loro Sedi

Al Ministero della Salute

Direzione Generale

Organizzazione e Bilancio

Ufficio IV

Via Ribotta,5

00144 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle

Finanze Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato

Via XX Settembre

00187 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle

Finanze Direzione Centrale degli

Uffici Locali e Servizi Vari del

Tesoro Ufficio V - Via Casilina, 1

00182 Roma



Oggetto: Obbligo di iscrizione alla ex CPS dei veterinari coadiutori assunti ai sensi degli artt.2 e 13 della L.13/69 e del DPR 614/80. Adempimenti contributivi.


Risulta alla scrivente Direzione che presso codeste Sedi INPDAP sono state presentate numerose istanze relative al riconoscimento dei periodi di servizio svolto dai veterinari coadiutori, che operano negli Uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, assunti ai sensi dell’art.2 della Legge 31 gennaio 1969, n.13 e dell’art.13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.264 A tale riguardo giova precisare che la circolare dell’allora Ministero della Sanità n.24 del 13 marzo 1984, emanata sulla base di intese assunte con l’allora Ministero del Tesoro- Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, stabilì l’obbligo iscrittivo alla ex Cassa Pensioni Sanitari dei veterinari coadiutori in questione ed impartì le specifiche disposizioni riguardanti la procedura da osservare per la conseguente sistemazione contributiva.

In particolare la circolare citata previde quale decorrenza della regolarizzazione contributiva la data del primo incarico conferito dopo l’entrata in vigore della citata L.13/69 e pose a carico del medesimo Ministero della Sanità l’intero contributo dovuto, salvo il diritto di rivalsa verso gli interessati per le quote a carico del dipendente.

Tali le disposizioni, il Ministero, che legge per conoscenza, ha l’onere di trasmettere alle Sedi INPDAP, competenti territorialmente, la documentazione certificante i periodi di servizio prestati dal personale interessato e le retribuzioni annue corrisposte.

Codeste Sedi INPDAP devono, quindi, provvedere alla determinazione del calcolo complessivo dei contributi pensionistici a carico Ente e dipendente dovuti alla ex Cassa Pensioni Sanitari, secondo le consuete modalità, applicando agli stessi il regime sanzionatorio previsto al punto 1 della Circolare n.27/01, emanata dalla scrivente Direzione Centrale.


IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Stefano Ugo Quaranta)

F.to QUARANTA