COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO


DELIBERAZIONE 29 luglio 2008

Disciplina  delle  attivita'  di  rischio  e  di  altri  conflitti di
interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti
collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4 e 4-quater, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (Deliberazione n. 277).
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

  Visto  il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni (TUB), e in particolare:
    l'art.   1,   comma 2,   lettera   h-quater),  che  definisce  le
partecipazioni  come  le  azioni,  le  quote  e  gli  altri strumenti
finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o comunque i
diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
    il  comma 2,  lettera  h-quinquies),  del  medesimo  articolo che
definisce  rilevanti  le  partecipazioni  che comportano il controllo
dell'intermediario   e  le  partecipazioni  individuate  dalla  Banca
d'Italia,  in  conformita' delle deliberazioni del CICR, con riguardo
alle  diverse  fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di
voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa';
    l'art.  53,  comma  1, lettere b) e d), in base al quale la Banca
d'Italia,   in   conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR,  emana
disposizioni  di  carattere generale aventi a oggetto il contenimento
del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni;
    l'art.  53,  comma 4,  in base al quale: i) la Banca d'Italia, in
conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR, stabilisce condizioni e
limiti  per  l'assunzione,  da  parte  delle  banche, di attivita' di
rischio  nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente
o  indirettamente,  un'influenza  sulla  gestione  della  banca o del
gruppo  bancario  nonche'  dei  soggetti  a  essi  collegati; ii) ove
verifichi  in  concreto  l'esistenza  di  situazioni  di conflitto di
interessi,  la  Banca  d'Italia  puo'  stabilire  condizioni e limiti
specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio;
    l'art.  53,  comma 4-ter,  in  base  al  quale  la Banca d'Italia
individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni previste
dal  comma 4  comporta  la  sospensione  dei  diritti  amministrativi
connessi con la partecipazione;
    l'art. 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in
conformita'  delle  deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di
interesse  tra  le  banche  e  i  soggetti  indicati  nel comma 4, in
relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
    l'art.  67,  comma 1,  lettere b) e d), in base al quale la Banca
d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni del CICR, impartisce
alla   capogruppo,   con   provvedimenti   di  carattere  generale  o
particolare,    disposizioni    concernenti    il   gruppo   bancario
complessivamente  considerato  o suoi componenti, aventi a oggetto il
contenimento  del  rischio  nelle  sue diverse configurazioni nonche'
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
    l'art.  136,  il  quale  disciplina  la  procedura per deliberare
l'assunzione  di  obbligazioni,  da  parte  della  banca  o  di altra
societa'   del   gruppo   bancario,   con   una   serie  di  soggetti
specificamente indicati;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante  la  «Disciplina  dell'attivita'  di  garanzia collettiva dei
fidi»,  e  in  particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche
costituite   in  forma  di  societa'  cooperativa  a  responsabilita'
limitata  che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente
l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi  a  favore  dei soci
(«banche di garanzia collettiva dei fidi»);
  Visti  i  «principi  contabili  internazionali»  nn. 24  e  28 come
riportati dal Regolamento 2238/2004/CE della Commissione;
  Vista  la  disciplina  dei  grandi  fidi  contenuta nella Direttiva
2006/48/CE   del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  relativa
all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio;
  Visto il decreto n. 242633 del Ministro del tesoro - Presidente del
CICR del 22 giugno 1993, recante «Controllo dei grandi fidi»;
  Vista la propria deliberazione del 19 luglio 2005, n. 1057, recante
«Disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri
intermediari  nonche'  dei  finanziamenti bancari a parti correlate»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005;
  Vista  la  propria  deliberazione  del  22 febbraio  2006,  n. 240,
recante  «Disciplina  delle  attivita'  di rischio delle banche e dei
gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2006;
  Visto  il  decreto  d'urgenza  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze  -  Presidente del CICR del 27 dicembre 2006, n. 933, recante
«Recepimento  della  nuova  disciplina  sul  capitale  delle banche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2007;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:

                               Art. 1.
                         Soggetti collegati

  1. Ai fini della presente delibera si intende per:
    1) parte correlata:
      a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso la banca o la societa' capogruppo;
      b) il  titolare  di  una partecipazione, la cui acquisizione e'
soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19
del  TUB ovvero di altra Autorita' di vigilanza estera, nella banca o
nella  societa'  capogruppo e chi esercita i diritti a essa inerenti,
nonche'  chi  comunque  detenga  il  controllo  della banca. La Banca
d'Italia   puo'   stabilire,   per   le   societa'  italiane,  soglie
partecipative   inferiori   rispetto   a   quelle  previste  ai  fini
dell'autorizzazione;
      c) i  soggetti  che sono in grado di nominare, anche sulla base
di   accordi   o  di  clausole  statutarie,  uno  o  piu'  componenti
dell'organo  di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della
banca o della societa' capogruppo;
      d) le societa' sulle quali la banca o altra societa' del gruppo
bancario   esercita,   direttamente  o  indirettamente,  un'influenza
notevole.  La  Banca  d'Italia stabilisce i criteri per individuare i
casi in cui vi e' influenza notevole, prendendo in considerazione: la
contemporanea  presenza  di  investimenti, anche attraverso organismi
interposti, e di operazioni rilevanti con la societa'; le presunzioni
dell'art.  2359,  terzo  comma,  del  codice  civile;  il  «principio
contabile  internazionale»  n. 28 come riportato dal regolamento (CE)
2238/2004;
      e) altri  soggetti  individuati  dalla  Banca  d'Italia tenendo
conto  del  «principio contabile internazionale» n. 24 come riportato
dal regolamento (CE) 2238/2004;
    2) soggetti connessi a una parte correlata:
      a) le   societa'   e   gli  enti  controllati,  direttamente  o
indirettamente, da una parte correlata;
      b) i  soggetti  che controllano, direttamente o indirettamente,
una  parte  correlata di cui al numero 1, lettere b) e c), ovvero che
sono  sottoposti,  direttamente  o indirettamente, a comune controllo
con le medesime;
      c) altri  soggetti  individuati  dalla  Banca  d'Italia tenendo
conto  del  «principio contabile internazionale» n. 24 come riportato
dal regolamento (CE) n. 2238/2004;
    3)  soggetti  collegati:  una  parte  correlata  e  l'insieme dei
soggetti a essa connessi.
  2.  Le  parti  correlate  forniscono informazioni alla banca o alla
societa'  capogruppo al fine di consentire il censimento dei soggetti
collegati.

        
      
                               Art. 2.
                  Limiti alle attivita' di rischio

  1.  Le  attivita' di rischio complessive di un gruppo bancario o di
una  banca  non  appartenente  a  un gruppo bancario nei confronti di
soggetti  collegati  devono  essere  inferiori  a una percentuale del
patrimonio  di  vigilanza  fissata dalla Banca d'Italia, comunque non
superiore al 20 per cento.
  2.  Fermo  restando  il rispetto del limite consolidato previsto ai
sensi  del  comma 1, la Banca d'Italia puo' prevedere, per le singole
banche  appartenenti  a  un  gruppo, limiti diversi rispetto a quelli
indicati  al  comma 1,  comunque  non  superiori  al 20 per cento del
patrimonio di vigilanza individuale.
  3.   I   limiti  previsti  ai  sensi  del  comma 1  possono  essere
differenziati a seconda del tipo di parte correlata.
  4. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti all'assunzione di rischi
di  mercato  derivanti  da  transazioni  con  parti  correlate, anche
fissando requisiti patrimoniali specifici.

        
      
                               Art. 3.
                        Procedure e controlli

  1.  Le  attivita'  di  rischio  e  ogni  altro  rapporto  di natura
economica  con  soggetti  collegati sono deliberati con modalita' che
garantiscano l'oggettivita' delle valutazioni.
  2.  Le  deliberazioni di cui al comma 1 sono adeguatamente motivate
con riguardo alla rispondenza delle condizioni economiche praticate a
criteri di mercato.
  3.  Le  banche  effettuano specifici controlli sull'andamento delle
relazioni disciplinate dal presente articolo.

        
      
                               Art. 4.
              Disposizioni di attuazione e transitorie

  1.  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  attuazione  della
presente deliberazione e puo' prevedere:
    a) la  ponderazione  delle  attivita'  di  rischio  ai  fini  del
rispetto dei limiti previsti ai sensi dell'art. 2;
    b) limiti  diversi da quelli generali per le attivita' di rischio
di  banche  di  credito  cooperativo  e, limitatamente al rilascio di
garanzie collettive dei fidi, delle banche di garanzia collettiva dei
fidi;
    c) nel  caso  di  banche  facenti  parte  di  un  gruppo bancario
sottoposto   a   vigilanza  consolidata  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea,  che si tenga conto del patrimonio di vigilanza
consolidato di tale gruppo;
    d) la  disapplicazione,  in  tutto  o  in parte, della disciplina
prevista  ai  sensi  della presente deliberazione per le attivita' di
rischio  nei  confronti  di  altre  societa' appartenenti al medesimo
gruppo  bancario,  se questo e' sottoposto a vigilanza consolidata in
Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
    e) la  deduzione  delle  eccedenze  delle  attivita'  di  rischio
rispetto  ai  limiti  previsti ai sensi dell'art. 2 dal patrimonio di
vigilanza  in  caso di mancato rispetto dei limiti, finche' non siano
attuate misure di rientro;
    f) modalita' e termini di rientro delle attivita' di rischio che,
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  disciplina di attuazione,
eccedono i limiti di cui all'art. 2, secondo criteri di gradualita'.
  2.  Rimangono  ferme  le  disposizioni  del  decreto  n. 242633 del
Ministro  del tesoro del 22 giugno 1993 recante «Controllo dei grandi
fidi»   per   quanto   non   disciplinato  ai  sensi  della  presente
deliberazione.   In   particolare,   sono   abrogate   le  previsioni
concernenti  i  soggetti  collegati a far data dall'entrata in vigore
delle  disposizioni  della  Banca  d'Italia  attuative della presente
delibera.
  3.  La  deliberazione  del  CICR  del  22 febbraio 2006, n. 240, e'
abrogata.  Il  capo  III  della  deliberazione del CICR del 19 luglio
2005, n. 1057, resta abrogato.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 luglio 2008
                                              Il Presidente: Tremonti