ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE - Area Prestazioni e Contributi - Ufficio Normativa e Circolari

Circolare n. 14 del 7/08/2008


e.p.c.

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività

nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti

economici con sportivi professionisti

Alle Direzioni Interregionali, Sedi

Compartimentali e Sezioni Distaccate

Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti

Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

Al Sig. Presidente

Al Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI


Oggetto: Articolo 14-bis, decreto legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007.


Sommario: Con la presente circolare, a seguito delle intervenute disposizioni normative e degli accordi intercorsi con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, si illustrano le modalità e i presupposti per la concessione del beneficio, ad imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi, della regolarizzazione in forma rateale dei debiti per contributi e oneri accessori di cui all’art. 14-bis , D.L. n. 159/2007.


1. Premessa.

Come noto, l’articolo 14-bis del D.L. n. 159/2007 recante “interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale”, convertito con legge n. 222/2007, prevede che “per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l’accantonamento di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell’ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178”.

In considerazione delle innovazioni normative introdotte dalla norma in oggetto e dell’intervenuta intesa (cfr. all. 1) con la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), si evidenziano, nella presente circolare, la portata applicativa e i riflessi per gli organismi di spettacolo in stato di crisi richiedenti la concessione della dilazione di pagamento in forma rateale.


2. Campo di applicazione.

Le imprese che, secondo il dettato di cui all’art. 14-bis in oggetto, possono porre a garanzia, per essere ammesse al beneficio della regolarizzazione in forma rateale di cui al comma 3-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 138/2002, l’“accantonamento”, sono unicamente quelle che si trovano in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro.

A tal riguardo, pare opportuno precisare che il predetto accantonamento - ex art. 2, comma 4, L. n. 7/1979 - è quello effettuato dal Ministero per i beni e le attività culturali sull’importo delle sovvenzioni, contributi e premi da erogare a imprese, enti ed organismi di spettacolo nei singoli settori sostenuti finanziariamente dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge n. 163/1985.

Più specificamente, per quanto concerne l’ambito applicativo, si fa presente che le predette tipologie di imprese, in presenza di inadempienze contributive, possono richiedere all’Enpals, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, di essere ammesse al beneficio della regolarizzazione mediante dilazione di pagamento in forma rateale ai sensi del citato art.14-bis, unicamente con riferimento ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007.


3. Istruzioni operative.

Sul piano operativo, si estrinsecano di seguito le modalità di rilascio, e dell’eventuale revoca, del provvedimento di autorizzazione alla rateizzazione del debito contributivo.


3.1 Concessione del beneficio della regolarizzazione in forma rateale

Le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi che, in presenza di debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, intendano avvalersi del beneficio della dilazione di pagamento in forma rateale nel limite massimo di sessanta mesi, di cui al comma 3-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 138/2002, sono tenute ad effettuareformale richiesta alla Sede Enpals territorialmente competente, presentando un’apposita istanza, il cui modello è disponibile nell’apposita sezione “modulistica” del portale dell’Ente.

In proposito, si precisa che gli Uffici periferici dell’Ente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione Contributi della Direzione Generale l’avvenuta presentazione dell’istanza. I medesimi Uffici dovranno, altresì, avere cura di tenere informata la Direzione Contributi in ordine agli esiti degli accertamenti effettuati sino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione rateale.


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1) Si ricorda che nella sezione “modulistica” del sito dell’Ente sono, altresì, pubblicati gli altri modelli di interesse per le imprese.


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In ordine alle scadenze temporali previste, pare il caso di sottolineare che, come sopra premesso, le istanze in trattazione dovranno essere presentate dagli organismi di spettacolo interessati, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

La richiesta di dilazione di pagamento, avente ad oggetto i debiti per contributi e oneri accessori iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, deve contenere il dettaglio relativo al numero di soluzioni mensili da comprendere nel piano di rateazione. Con la predetta richiesta l’impresa, pena il mancato accoglimento della medesima, si impegna, altresì:

1. ad essere al corrente con il versamento dei contributi di competenza dei periodi successivi alla data di presentazione dell’istanza di rateazione;

2. a corrispondere, all’Enpals, gli eventuali compensi richiesti all’Ente medesimo da Equitalia S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, per la remunerazione dell’attività di esecuzione del provvedimento su somme iscritte a ruolo e discaricate, nonché gli eventuali rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive e di altre spese connesse all’attività di riscossione.

È opportuno precisare, inoltre, che ai fini della concessione del provvedimento della dilazione di pagamento, è necessario che venga prodotta, con la richiesta di rateazione, oltre all’attestazione dello stato di crisi rilasciata dalla competente DPL (Direzione Provinciale del Lavoro), anche una dichiarazione3 di avvenuta regolarizzazione di debiti per contributi e accessori di legge iscritti a ruolo successivamente al 30 settembre 2007 e di eventuali altri debiti contributivi non iscritti a ruolo, ovvero, in relazione ai predetti debiti, copia dell’istanza - presentata ad Equitalia S.p.A. in conformità alle disposizioni vigenti – di ammissione al beneficio della dilazione di pagamento in forma rateale.

Una volta esaminata la richiesta di ammissione al beneficio in trattazione, gli Uffici periferici dell’Enpals comunicano all’impresa, e per conoscenza al MiBAC – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, con provvedimento motivato, l’accoglimento ovvero il rigetto dell’istanza medesima.

Resta inteso che per la disciplina di carattere generale relativa al procedimento di regolarizzazione mediante dilazione di pagamento ai sensi dell’art. 14-bis, continua a farsi riferimento, per quanto non espressamente esplicato nella presente circolare (es. competenza decisionale sulla concessione della rateazione, modalità di versamento delle somme pregiudiziali e delle rate, richiesta di rateazione in relazione ad altri debiti contributivi non iscritti a ruolo, ammissione al beneficio della riduzione delle sanzioni civili, etc.), alle previsioni normative ed amministrative vigenti in materia (cfr. circolari nn. 15/2002, 17/2003, 18/2004, 9/2006, etc.).

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2) Si fa presente, infatti, che qualora l’istanza di concessione del beneficio della regolarizzazione in forma rateale venga accolta, l’Enpals provvederà, in relazione alle partite debitorie iscritte a ruolo, ad adottare un provvedimento di sospensione della riscossione esattoriale ed un successivo provvedimento di discarico (qualora la rateazione venga onorata regolarmente), ovvero un provvedimento di revoca della sospensione con conseguente riattivazione delle procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo (nell’ipotesi di sospensione del pagamento delle rate, ovvero dei contributi correnti di competenza dei periodi successivi alla data di presentazione dell’istanza).

3) Detta dichiarazione, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza, è già predisposta nel fac-simile di richiesta di rateazione disponibile sul portale dell’Ente.

4 L’esito dell’istanza viene trasmesso entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da parte della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo, in ordine alla presunta capacità da parte dell’impresa in stato di crisi, di operare il rientro della sua esposizione debitoria.


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3.2 Decadenza dal beneficio della regolarizzazione in forma rateale

In analogia a quanto sopra precisato, qualora, successivamente alla concessione del beneficio della dilazione di pagamento in forma rateale, intervengano determinate situazioni di inadempienza contributiva (sospensione del pagamento dei contributi correnti ovvero delle rate, tardivo versamento delle rate, etc.), il provvedimento di regolarizzazione in forma rateale è revocato in conformità alle disposizioni dettate in materia di rateazione (cfr. circolare Enpals n. 18/2004).

Sul piano procedurale, si precisa che l’eventuale revoca dell’autorizzazione alla regolarizzazione rateale viene comunicata, per opportuna conoscenza, all’impresa istante e al MiBAC - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, evidenziando il dettaglio relativo all’ammontare delle somme residue non versate.

Si fa presente, inoltre, che l’adozione del provvedimento di revoca del beneficio rateale, comporta il trasferimento all’Enpals, da parte della predetta Direzione generale del MiBAC, delle sovvenzioni liquide ed esigibili riferite all’impresa. Si precisa che detta revoca comporterà, altresì, la rimessione delle sovvenzioni da assegnare all’impresa negli esercizi successivi.

Pare opportuno puntualizzare, a tal proposito, che in linea con le previsioni normative in materia, i predetti trasferimenti hanno effetto liberatorio per il Ministero e per l’impresa in stato di crisi fino alla concorrenza del debito residuo. Pertanto, tale effetto liberatorio è relativo unicamente alla quota parte del debito estinto mediante il trasferimento della sovvenzione.



IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)