Decreto del Presidente della Repubblica 10.7.2008 n. 140

 

Regolamento recante la disciplina di reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi

dell’articolo 1 comma 618 della legge 27.12.2006 n. 296 - (GU n. 211 del 9-9-2008 )

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2008 , n. 140

Regolamento  recante  la disciplina per il reclutamento dei dirigenti
scolastici,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  618, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 21  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, recante
«Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»;
  Visto  l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di istruzione» e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 1,  comma 618,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296,  recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
  Visto  l'articolo 17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  l'articolo 1,  comma 6-sexies  del decreto-legge 28 dicembre
2006,  n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007,  n.  17,  recante  «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007
e del 31 marzo 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca,   di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  e  con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
 
                              E m a n a
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.    Il    presente   regolamento   e'   emanato   in   attuazione
dell'articolo 1,  comma 618,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
definisce   le   modalita'   delle   procedure   concorsuali  per  il
reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  nei  ruoli regionali di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
        
                    Avvertenza:
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  recante  «Delega  al  Governo  per  il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa» e' il seguente:
              «Art.   21.   -   1.   L'autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma 3  attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
          garantire       l'efficacia       del      processo      di
          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  Accademie  di belle arti, agli Istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          Accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi 8,  9  e  10  e  con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma 2.  E'  abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) armonizzazione         della         composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articolo 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
          12, com-ma 1, lettera p);
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
                d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b) il   raccordo   tra   i   compiti  previsti  dalla
          lettera a)    e    l'organizzazione   e   le   attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la  stessa  legge  regionale  di  cui  al
          comma 20  la  regione  Valle  d'Aosta stabilisce tipologia,
          modalita'  di svolgimento e di certificazione di una quarta
          prova  scritta  di  lingua francese, in aggiunta alle altre
          prove  scritte  previste  dalla  legge 10 dicembre 1997, n.
          425.  Le  modalita'  e i criteri di valutazione delle prove
          d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma 5  dell'art.  3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.».
              - Il testo dell'art.29 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e'
          il seguente:
              «Art.  29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1.
          Il   reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  si  realizza
          mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto
          con  decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto
          in  sede  regionale  con  cadenza periodica, comprensivo di
          moduli  di  formazione  comune  e  di  moduli di formazione
          specifica  per  la scuola elementare e media, per la scuola
          secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso
          concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle
          istituzioni  statali  che abbia maturato, dopo la nomina in
          ruolo,  un servizio effettivamente prestato di almeno sette
          anni   con  possesso  di  laurea,  nei  rispettivi  settori
          formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
              2.  Il  numero  di  posti  messi  a  concorso  in  sede
          regionale rispettivamente per la scuola elementare e media,
          per  la  scuola  secondaria  superiore e per le istituzioni
          educative  e'  calcolato  sommando  i  posti gia' vacanti e
          disponibili  per  la  nomina  in  ruolo alla data della sua
          indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art.
          25,  ovvero  dopo  la  nomina  di  tutti  i  vincitori  del
          precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso
          del  triennio  successivo  per  collocamento  a  riposo per
          limiti   di   eta',   maggiorati  della  percentuale  media
          triennale  di cessazione dal servizio per altri motivi e di
          un'ulteriore  percentuale  del  25 per cento, tenendo conto
          dei posti da riservare alla mobilita'.
              3.  Il corso concorso, si articola in una selezione per
          titoli,  in  un  concorso  di  ammissione, in un periodo di
          formazione  e in un esame finale. Al concorso di ammissione
          accedono  coloro  che  superano  la  selezione  per  titoli
          disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo
          di   formazione   i   candidati  utilmente  inseriti  nella
          graduatoria  del concorso di ammissione entro il limite del
          numero  dei  posti  messi  a  concorso  a norma del comma 2
          rispettivamente  per  la  scuola elementare e media, per la
          scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
          maggiorati  del  dieci per cento. Nel primo corso concorso,
          bandito  per  il  numero  di posti determinato ai sensi del
          comma 2  dopo  l'avvio  delle procedure di inquadramento di
          cui   all'art.   25,  il  50  per  cento  dei  posti  cosi'
          determinati    e'    riservato   a   coloro   che   abbiano
          effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
          di  preside  incaricato  previo  superamento di un esame di
          ammissione  a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso
          di  formazione il predetto personale viene graduato tenendo
          conto  dell'esito  del  predetto  esame  di ammissione, dei
          titoli    culturali    e    professionali    posseduti    e
          dell'anzianita'   di   servizio   maturata   quale  preside
          incaricato.
              4.  Il periodo di formazione, di durata non inferiore a
          quello  previsto  dal  decreto di cui all'art. 25, comma 2,
          comprende  periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e
          istituzioni;  il  numero  dei moduli di formazione comune e
          specifica,  i  contenuti,  la  durata  e  le  modalita'  di
          svolgimento  sono  disciplinati  con  decreto  del Ministro
          della  pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la
          funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati
          a  realizzare  la  formazione.  Con  lo stesso decreto sono
          disciplinati  i  requisiti  e i limiti di partecipazione al
          corso  concorso per posti non coerenti con la tipologia del
          servizio prestato.
              5.  In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori
          coloro  che  l'hanno  superato,  in numero non superiore ai
          posti  messi  a  concorso,  rispettivamente  per  la scuola
          elementare  e  media,  per  la  scuola  secondaria e per le
          istituzioni  educative.  Nel  primo  corso concorso bandito
          dopo   l'avvio   delle  procedure  d'inquadramento  di  cui
          all'art.  25, il 50 per cento dei posti messi a concorso e'
          riservato   al  personale  in  possesso  dei  requisiti  di
          servizio  come  preside  incaricato  indicati al comma 3. I
          vincitori  sono  assunti  in  ruolo  nel  limite  dei posti
          annualmente   vacanti   e  disponibili,  nell'ordine  delle
          graduatorie  definitive.  In  caso  di rifiuto della nomina
          sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede
          e'  disposta  sulla base dei principi del presente decreto,
          tenuto  conto  delle specifiche esperienze professionali. I
          vincitori   in  attesa  di  nomina  continuano  a  svolgere
          l'attivita'  docente.  Essi  possono essere temporaneamente
          utilizzati,  per  la sostituzione dei dirigenti assenti per
          almeno  tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data
          di  approvazione  della  prima  graduatoria  non  sono piu'
          conferiti incarichi di presidenza.
              6.  Alla  frequenza  dei moduli di formazione specifica
          sono  ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede
          di   contrattazione   collettiva,  anche  i  dirigenti  che
          facciano  domanda  di mobilita' professionale tra i diversi
          settori.   L'accoglimento   della  domanda  e'  subordinato
          all'esito  positivo  dell'esame  finale  relativo ai moduli
          frequentati.
              7.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione,  di  concerto  col  Ministro  per  la  funzione
          pubblica  sono definiti i criteri per la composizione delle
          commissioni esaminatrici.».
              -  Il  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
          materia  di  istruzione» e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 618, della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
              «618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite
          le   modalita'   delle   procedure   concorsuali   per   il
          reclutamento  dei  dirigenti  scolastici secondo i seguenti
          principi:  cadenza  triennale del concorso su tutti i posti
          vacanti  nel  triennio;  unificazione  dei  tre  settori di
          dirigenza  scolastica;  accesso aperto al personale docente
          ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche ed educative
          statali,  in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la
          nomina  in  ruolo  un  servizio  effettivamente prestato di
          almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante
          prove  oggettive di carattere culturale e professionale, in
          sostituzione    dell'attuale   preselezione   per   titoli;
          svolgimento  di  una o piu' prove scritte, cui sono ammessi
          tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di
          una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della
          graduatoria  di  merito; periodo di formazione e tirocinio,
          di  durata  non  superiore  a  quattro mesi, nei limiti dei
          posti   messi  a  concorso,  con  conseguente  soppressione
          dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per  cento. Con effetto
          dalla  data  di  entrata in vigore del regolamento previsto
          dal  presente  comma sono  abrogate le disposizioni vigenti
          con  esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata al
          regolamento medesimo.».
              -  L'art.  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
          il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              -    L'art.   1,   comma 6-sexies   del   decreto-legge
          28 dicembre  2006,  n.  300, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 febbraio  2007, n. 17, recante «Proroga di
          termini  previsti da disposizioni legislative. Disposizioni
          di delegazione legislativa.» e' il seguente:
              «6-sexies.  All'art. 1, comma 619, primo periodo, della
          legge  27 dicembre  2006,  n. 296, le parole da: "In attesa
          dell'emanazione"  fino a: "comma 618" sono sostituite dalle
          seguenti:  "Il  regolamento  di cui al comma 618 e' emanato
          entro  il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione"
          e,   dopo   le  parole:  "candidati  del  citato  concorso,
          compresi"  sono  inserite  le  seguenti: ", successivamente
          alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  1, comma 618, della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007)» si vedano le note alle premesse.
              -  L'art.  25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,  recante  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro
          alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»  e' il
          seguente:
              «Art.  25  (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). -
          1.  Nell'ambito  dell'amministrazione scolastica periferica
          e'  istituita  la  qualifica  dirigenziale  per  i  capi di
          istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
          alle  quali  e'  stata attribuita personalita' giuridica ed
          autonoma a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti
          scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale
          e  rispondono,  agli  effetti  dell'art.  21,  in ordine ai
          risultati,   che   sono   valutati   tenuto   conto   della
          specificita'  delle  funzioni  e sulla base delle verifiche
          effettuate  da  un  nucleo  di valutazione istituito presso
          l'amministrazione  scolastica  regionale,  presieduto da un
          dirigente  e  composto  da  esperti  anche non appartenenti
          all'amministrazione stessa.
              2.   Il   dirigente  scolastico  assicura  la  gestione
          unitaria  dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,
          e'  responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
          strumentali  e  dei  risultati  del  servizio. Nel rispetto
          delle   competenze   degli  organi  collegiali  scolastici,
          spettano   al   dirigente  scolastico  autonomi  poteri  di
          direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
          risorse  umane.  In  particolare,  il dirigente scolastico,
          organizza   l'attivita'   scolastica   secondo  criteri  di
          efficienza  e  di  efficacia formative ed e' titolare delle
          relazioni sindacali.
              3.  Nell'esercizio  delle competenze di cui al comma 2,
          il   dirigente   scolastico  promuove  gli  interventi  per
          assicurare   la   qualita'  dei  processi  formativi  e  la
          collaborazione   delle  risorse  culturali,  professionali,
          sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
          liberta'  di  insegnamento,  intesa  anche come liberta' di
          ricerca   e   innovazione  metodologica  e  didattica,  per
          l'esercizio   della  liberta'  di  scelta  educativa  delle
          famiglie  e  per l'attuazione del diritto all'apprendimento
          da parte degli alunni.
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle
          istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
          provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
              5.    Nello    svolgimento   delle   proprie   funzioni
          organizzative  e amministrative il dirigente puo' avvalersi
          di  docenti  da  lui  individuati,  ai quali possono essere
          delegati   specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato  dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e  degli  obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
          ai    servizi    generali    dell'istituzione   scolastica,
          coordinando il relativo personale.
              6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
          circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
          direzione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  formativa,
          organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
          ampia  informazione  e un efficace raccordo per l'esercizio
          delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
              7.  I  capi  di istituto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato,  ivi  compresi i rettori e i vicerettori dei
          convitti  nazionali,  le direttrici e vice direttrici degli
          educandati,  assumono  la  qualifica  di  dirigente, previa
          frequenza  di  appositi corsi di formazione, all'atto della
          preposizione   alle   istituzioni   scolastiche  dotate  di
          autonomia  e della personalita' giuridica a norma dell'art.
          21   della   legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni, salvaguardando, per quanto
          possibile, la titolarita' della sede di servizio.
              8.  Il  Ministro della pubblica istruzione, con proprio
          decreto,  definisce  gli obiettivi, i contenuti e la durata
          della  formazione; determina le modalita' di partecipazione
          ai  diversi  moduli  formativi  e delle connesse verifiche;
          definisce  i  criteri  di  valutazione  e di certificazione
          della  qualita'  di  ciascun  corso;  individua  gli organi
          dell'amministrazione         scolastica        responsabili
          dell'articolazione   e  del  coordinamento  dei  corsi  sul
          territori,  definendone  i criteri; stabilisce le modalita'
          di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro  affidamento  ad
          universita',  agenzie  specializzate  ed  enti  pubblici  e
          privati anche tra loro associati o consorziati.
              9.  La  direzione  dei  conservatori  di  musica, delle
          accademie  di  belle  arti, degli istituti superiori per le
          industrie  artistiche  e  delle accademie nazionali di arte
          drammatica  e  di  danza,  e' equiparata alla dirigenza dei
          capi  d'istituto.  Con  decreto del Ministro della pubblica
          istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
          di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
          posizioni degli attuali direttori di ruolo.
              10.  Contestualmente  all'attribuzione  della qualifica
          dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e delle
          vicedirettrici    degli   educandati   sono   soppressi   i
          corrispondenti  posti.  Alla  conclusione  delle operazioni
          sono soppressi i relativi ruoli.
              11.  I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico di
          Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano  in
          aspettativa  per  mandato  parlamentare  o amministrativo o
          siano   in   esonero   sindacale,   distaccati,  comandati,
          utilizzati   o  collocati  fuori  ruolo  possono  assolvere
          all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
          moduli  nell'ambito  della formazione prevista dal presente
          articolo,  ovvero  della  formazione di cui all'art. 29. In
          tale  ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici
          dalla  prima  applicazione  degli  inquadramenti  di cui al
          comma 7  ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad
          una istituzione scolastica autonoma.».
 
        
      
                               Art. 2.
                           Programmazione
 
  1.  In  attuazione  di quanto previsto dall'articolo 39 della legge
27 dicembre  1997,  n. 449, i posti di dirigente scolastico destinati
alla  procedura  concorsuale di cui all'articolo 3, si determinano in
sede di programmazione del fabbisogno di personale.
 
        
                    Note all'art. 2:
              -  L'art.  39  della  legge  23 dicembre  1997, n. 449,
          recante   «Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica» e' il seguente:
              «Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non economici con organico superiore a 200 unita'
          sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 2002.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al   comma 3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni  da  disporre  rispetto  a  quelli  indicati nel
          comma 3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e
          delle  specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per il
          pieno adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuove
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma 4,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma 2,  lettera b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma 5,  nonche'  altri  funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma 5,  si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12. (Omissis).
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi   dell'art.  28,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste    dal   comma 3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma 5,  della  legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1° gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma 3,  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi 1  e  18,  adeguando,  ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma 5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua   di  cui  al  comma 2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in
          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il   personale   di   cui  al  presente  comma mantiene  il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente   comma sono  attribuiti  l'indennita'  e  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri  e'  valutabile  ai  fini  della
          progressione della carriera e di concorsi.
              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: "31 dicembre 1997"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre  1998". Al
          comma 18  dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
          sono   sostituite   dalle   seguenti:  "31 dicembre  1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi 1,  2  e  3 del presente
          articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario  adottato.  I  decreti  di  cui  all'art. 1,
          comma 58-bis,   della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,
          introdotto  dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n.  140,  devono essere emanati entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma 25,  tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma 62,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
          segreto d'ufficio.».
 
        
      
                               Art. 3.
                            Reclutamento
 
  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei
tre   settori  formativi  della  dirigenza  scolastica,  si  realizza
mediante  un  unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede
regionale.  Il  concorso e' indetto con cadenza triennale con decreto
del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli
uffici  scolastici regionali curano l'organizzazione e lo svolgimento
del concorso.
  2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti
vacanti  e  disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e
grado  al  1° settembre  dell'anno  scolastico  in  cui  si indice il
concorso  e  i  posti  che presumibilmente si rendono disponibili nel
triennio  successivo  per  collocamento  a  riposo per limiti di eta'
eventualmente  residuati  dopo la nomina dei vincitori dei precedenti
concorsi,  maggiorati della percentuale media triennale di cessazione
dal  servizio  per  altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei
posti  si  ripartisce  a  livello  regionale  sulla  base dei criteri
indicati nel presente comma.
 
        
      
                               Art. 4.
            Requisiti di accesso e procedura concorsuale
 
  1.  Partecipa  al  concorso  di  cui  all'articolo 3,  comma 1,  il
personale   docente   ed  educativo  in  servizio  nelle  istituzioni
scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:
    a) servizio  effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di
almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;
    b) laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita
in base al precedente ordinamento.
  2. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola
regione.
  3.  Alle  prove  concorsuali  si  accede  mediante preselezione. Il
concorso  si articola in due prove scritte ed una prova orale seguite
dalla  valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della
graduatoria  di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di
formazione e tirocinio.
 
        
      
                               Art. 5.
                      Procedura di preselezione
 
  1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova
oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in
un   congruo   numero   di  quesiti  diretti  all'accertamento  delle
conoscenze  di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in
relazione alle tematiche di cui all'articolo 6, comma 1, ivi comprese
quelle   sull'uso   delle   apparecchiature   e   delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse a livello avanzato, nonche' sull'uso di una
lingua   straniera,  a  livello  B1  del  quadro  comune  europeo  di
riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e
spagnolo.
  2.  La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata
se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.
  3.  L'esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
  4.  Il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
puo'  affidare  all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo  di  istruzione  e  di  formazione la predisposizione della
prova  oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo
esito  anche mediante l'uso di strumenti info-telematici. A tale fine
possono,  altresi',  essere  promosse  specifiche  collaborazioni con
universita',  altri  enti  di  ricerca  e associazioni professionali,
mediante  la  stipula  di  apposite  convenzioni definite nell'ambito
delle  risorse  ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti
scolastici.  La  prova  e' unica su tutto il territorio nazionale, si
svolge  nella  stessa  data  e  nelle  sedi  individuate dagli uffici
scolastici regionali.
 
        
      
                               Art. 6.
                       Procedura di selezione
 
  1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia
sotto  il  profilo  teorico  sia sotto quello operativo, in relazione
alla  funzione  di  dirigente  scolastico.  La  prima  prova  scritta
consiste  nello  svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai
sistemi  formativi  e  agli  ordinamenti  degli studi in Italia e nei
paesi   dell'Unione  europea,  alle  modalita'  di  conduzione  delle
organizzazioni    complesse,   oltre   che   alle   specifiche   aree
giuridico-amministrativo-finanziaria,          socio-psicopedagogica,
organizzativa,  relazionale  e comunicativa. La seconda prova scritta
consiste   nella  risoluzione  di  un  caso  relativo  alla  gestione
dell'istituzione   scolastica   con   particolare   riferimento  alle
strategie  di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del
territorio.  Sono  ammessi  alla  prova orale coloro che ottengono un
punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
  2.  La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle
materie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche di
cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato.
La  prova  orale  accerta, altresi', la capacita' di conversazione su
tematiche  educative  nella lingua straniera prescelta dal candidato.
Superano  la  prova  orale  coloro  che  ottengono  un  punteggio non
inferiore a 21/30.
  3. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei
candidati  che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli,
indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio
complessivo   non   superiore   a 30.  La  tabella  indica  i  titoli
professionali  e  culturali  relativi alla funzione dirigenziale e il
punteggio  massimo  attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si
attribuisce  una  specifica  e  prevalente  valutazione  ai master di
secondo  livello  o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo
professionale  del  dirigente  scolastico e rilasciati da universita'
statali o equiparate.
  4.  Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e
si  ottiene  dalla  somma  dei voti delle due prove scritte, dal voto
della  prova  orale  e  dal punteggio riportato nella valutazione dei
titoli.
  5.  La  graduatoria  si  formula  in  base al punteggio complessivo
conseguito dal candidato. A parita' di merito si applicano le vigenti
disposizioni  in  materia di precedenza e preferenza per l'ammissione
all'impiego nelle amministrazioni statali.
  6.  L'ufficio scolastico regionale pubblica la graduatoria all'albo
e   sulla   rete   Intranet   e   sul  sito  Internet  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
        
      
                               Art. 7.
                       Vincitori del concorso
 
  1.  I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al
numero  dei  posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono
tenuti  ad  effettuare  il  periodo  di formazione e tirocinio di cui
all'articolo 8.
  2.  I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio
sono  assunti  con  contratto  a  tempo indeterminato, nel limite dei
posti   annualmente   vacanti  e  disponibili,  secondo  l'ordine  di
graduatoria.  Coloro  che  rifiutano  la  nomina sono depennati dalla
graduatoria.  Le  nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in
materia  di  assunzioni  di  cui  all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  3.  Le graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dalla data
della pubblicazione.
  4.  L'assegnazione  della sede, disposta sulla base dei principi di
cui  al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle
specifiche  esperienze  professionali acquisite nel settore formativo
di provenienza.
 
        
                    Note all'art. 7:
              - Per  il  testo dell'art. 39, comma 3-bis, della legge
          23 dicembre   1997,   n.   449,   recante  «Misure  per  la
          stabilizzazione  della  finanza pubblica» si vedano le note
          all'art. 2.
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni pubbliche» e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106,  supplemente
          ordinario.
 
        
      
                               Art. 8.
      Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio
 
  1.  Il  periodo  di  formazione  e  tirocinio  per  i vincitori del
concorso  ha  durata  non  superiore  a quattro mesi e, comunque, non
inferiore a tre.
  2.  L'attivita'  di  formazione si svolge parte in presenza e parte
con strumenti info-telematici. E' finalizzata all'arricchimento delle
competenze  relative  all'analisi  del  contesto esterno alla scuola,
alla  progettualita' formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed
esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi
compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
  3. I contenuti delle attivita' formative sono indicati nel bando.
  4.  Il  periodo di tirocinio e' finalizzato al consolidamento delle
competenze  connesse  alla  funzione  dirigenziale e si svolge presso
scuole   anche   in  collegamento  con  universita',  amministrazioni
pubbliche, imprese.
  5.  Il  periodo  di formazione e tirocinio e' valido se le assenze,
debitamente  giustificate  e documentate, non superano un sesto delle
ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e
documentate  superiori  al  limite  di  ore  stabilite,  il  corsista
partecipa  al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso
indetto  per  il  reclutamento  dei  dirigenti scolastici. In caso di
assenze  ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla
graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7.
  6.  Il  periodo  di  formazione  e  tirocinio  si  conclude con una
relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso
formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
  7.  Gli  uffici  scolastici  regionali,  per  l'organizzazione e lo
svolgimento  dell'attivita'  di  formazione e tirocinio, si avvalgono
della   collaborazione   dell'Agenzia   nazionale   per  lo  sviluppo
dell'autonomia scolastica.
 
        
      
                               Art. 9.
                 Termine della procedura concorsuale
 
  1.  La  durata  della procedura di reclutamento non puo' eccedere i
dodici mesi dalla prima prova scritta di cui all'articolo 6.
 
        
      
                              Art. 10.
                             Commissioni
 
  1.  Le  commissioni  esaminatrici  sono  nominate  con  decreto dei
competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.
  2.  Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti,
devono  garantire  le  pari  opportunita'  tra  uomini  e donne nella
configurazione  complessiva  delle  commissioni a livello regionale e
possono  comprendere  anche  soggetti  collocati in quiescenza da non
piu' di tre anni.
  3.  Il  presidente  e'  scelto  tra:  professori di prima fascia di
universita'   statali   o  equiparate,  magistrati  amministrativi  o
contabili  o  avvocati  dello  Stato,  dirigenti  di  amministrazioni
pubbliche  che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione
di  uffici  dirigenziali  generali.  In  carenza  di  personale nelle
qualifiche  citate,  la  funzione  di  presidente  e'  esercitata  da
dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianita' di
servizio di almeno dieci anni.
  4.  Gli  altri  due  componenti  sono  scelti  uno  fra i dirigenti
scolastici  e  l'altro  fra  esperti  di  organizzazioni  pubbliche o
private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti
tecnici   o   dirigenti  amministrativi.  Per  i  dirigenti  tecnici,
amministrativi  e  scolastici  si  richiedono  documentate competenze
nella  organizzazione,  gestione  e  direzione di sistemi complessi e
un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni.
  5.  Gli  aspiranti  alla  nomina  in  commissioni  di concorso sono
inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un
decreto    del    direttore    generale    regionale.   Con   decreto
interministeriale,   di  intesa  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  e  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  si  definiscono  i  compensi  per i componenti delle
commissioni di concorso.
  6.  Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area  professionale  C  o,  in carenza, da personale appartenente
all'area professionale B3.
  7.  Le  commissioni  esaminatrici  sono  integrate da esperti nella
lingua straniera prescelta dai candidati.
  8.  Ferma  restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207 del 6 settembre 2001,
l'unicita' del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise
in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove
scritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unita'.
Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le
commissioni  sono  integrate da un numero di componenti pari a quello
delle  commissioni  originarie  e  un segretario aggiunto, secondo le
medesime  modalita' di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna
delle   sottocommissioni  si  assegna  un  numero  di  candidati  non
inferiore a cento.
  9.  Il  presidente  della  commissione  nominata  all'inizio  della
procedura  concorsuale,  in  presenza  di sottocommissioni, svolge le
funzioni  di  coordinamento  per  definire  collegialmente  i criteri
generali per lo svolgimento delle attivita' concorsuali.
  10.  I  provvedimenti  di  nomina  delle  commissioni  esaminatrici
indicano anche uno o piu' supplenti per ciascun componente.
 
        
                    Nota all'art. 10:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          30 maggio  2001,  n.  341,  reca:  «Regolamento relativo ai
          criteri  per la composizione delle commissioni esaminatrici
          del  corso  concorso  selettivo di formazione dei dirigenti
          scolastici».
 
        
      
                              Art. 11.
                         Risorse finanziarie
 
  1.  Le  disposizioni  contenute nel presente regolamento non devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
        
      
                              Art. 12.
                    Abrogazioni e disapplicazioni
 
  1.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento   sono  abrogate  le  disposizioni  dell'articolo 29  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del
reclutamento  e  della  mobilita'  professionale,  la  distinzione in
settori  formativi  dei  dirigenti  scolastici,  nonche'  ogni  altra
disposizione  dello  stesso  articolo  incompatibile  con il presente
regolamento.  E',  altresi',  abrogato  il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  30 maggio 2001, n. 341, recante regolamento
relativo   ai   criteri   per   la   composizione  delle  commissioni
esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti
scolastici.
  2.  Sono  disapplicate  le  disposizioni  contrattuali  vigenti  in
contrasto con le norme dettate dal presente regolamento.
  3.   Restano   in   vigore,   in   quanto   compatibili,  le  norme
amministrative   e   legislative,  non  esplicitamente  abrogate  dal
presente regolamento.
 
        
                    Nota all'art. 12:
              - Per  il  testo  dell'art.  29 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse.
 
        
      
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
 
  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 luglio 2008
 
                             NAPOLITANO
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Gelmini,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Brunetta,   Ministro  per  la  pubblica
                              amministrazione e l'innovazione
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 142