AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


COMUNICATO

Sequenza   contrattuale   ai   sensi  dell'articolo 62  del  C.C.N.L.
29 novembre  2007  relativo  al  comparto  scuola  per il quadriennio
normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007.
    A  seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore
l'11 luglio  2008  sul  testo  dell'ipotesi  di accordo relativa alla
sequenza  contrattuale  in  epigrafe  e della certificazione positiva
resa  dalla Corte dei conti il 22 luglio 2008 sull'attendibilita' dei
costi  quantificati per l'accordo medesimo e sulla compatibilita' con
gli  strumenti  di  programmazione  di  bilancio, il giorno 25 luglio
2008, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:
      l'ARAN,  nella  persona  del  Presidente  avv. Massimo Massella
Ducci Teri (firmato)
ed  i  rappresentanti  delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni
sindacali:
    per le Confederazioni sindacali:

CGIL                                       |(firmato)
CISL                                       |(firmato)
UIL                                        |(firmato)
CONFSAL                                    |(firmato)
CGU                                        |(firmato)
per le OO.SS. di categoria:                |
FLC/CGIL                                   |(firmato)
CISL SCUOLA                                |(firmato)
UIL SCUOLA                                 |(firmato)
SNALS-CONFSAL                              |(firmato)
FED. NAZ. GILDA/UNAMS                      |(firmato)

    Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata
sequenza  contrattuale ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre
2007  relativo  al  comparto  scuola  per  il  quadriennio  normativo
2006/2009 e il biennio economico 2006/2007.

SEQUENZA  CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL'ART. 62 DEL
            C.C.N.L. 29 NOVEMBRE 2007 DEL COMPARTO SCUOLA

                               Art. 1.

Compiti del personale A.T.A., mobilita' professionale, valorizzazione
                       della professionalita'

    1.  L'art.  47  del  C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 e'
sostituito dal seguente:
    «1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
      a) dalle  attivita' e mansioni espressamente previste dall'area
di appartenenza;
      b) da  incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilita'
e  nell'ambito  dei profili professionali, comportano l'assunzione di
responsabilita'   ulteriori,   e  dallo  svolgimento  di  compiti  di
particolare  responsabilita',  rischio  o  disagio,  necessari per la
realizzazione  del  piano  dell'offerta formativa, come descritto dal
piano delle attivita'.
    2.  Le  risorse  utilizzate  per  le predette attivita' ammontano
complessivamente  ad  Euro 95.514.526 al lordo degli oneri riflessi e
sono  destinate  a  livello  di  ciascuna istituzione scolastica fino
all'a.s.  2007/08  sulla  base  dell'applicazione  dell'art.  50  del
C.C.N.I.  31 agosto 1999 nonche' della nota ministeriale prot. n. 624
del  25 settembre  2002.  A  decorrere dall'anno scolastico 2008/2009
tali  risorse  saranno  pari  a  Euro 53.237.118 al lordo degli oneri
riflessi,  per effetto della destinazione di Euro 42.277.408 al lordo
degli  oneri  riflessi  finalizzata alla rivalutazione ed istituzione
delle  posizioni economiche di cui all'art. 2 della presente sequenza
contrattuale.
    3.  L'attribuzione  degli incarichi di cui al precedente comma 1,
lettera b)   e'  effettuata  dal  dirigente  scolastico,  secondo  le
modalita',  i  criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di
istituto nell'ambito del piano delle attivita'.
    Esse   saranno  particolarmente  finalizzate  per  l'area  A  per
l'assolvimento   dei  compiti  legati  all'assistenza  alla  persona,
all'assistenza  di  base  agli  alunni  diversamente abili e al primo
soccorso.».
    2.  L'art.  48  del  C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  I  passaggi  interni  al  sistema  di classificazione di cui
all'art. 46 possono avvenire:
      A) Tra le aree con le seguenti procedure:
        a) I  passaggi  del  personale  A.T.A.  da  un'area inferiore
all'area   immediatamente   superiore  avvengono  mediante  procedure
selettive,   previa   frequenza   di   apposito   corso   organizzato
dall'amministrazione,    secondo    modalita'    definite    con   la
contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto
sancito  dalla  Corte  costituzionale  con  sentenze  n.  1/1999 e n.
194/2002,  a completamento dell'ipotesi a riguardo sottoscritta il 10
maggio 2006;
        b) Alle   predette   procedure   selettive,   collegate  alla
formazione, e' consentita la partecipazione anche del personale privo
dei  titoli  di  studio  previsti  per  il  profilo  professionale di
destinazione  - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di
legge   -   purche'  in  possesso  del  titolo  di  studio  stabilito
dall'allegata  tabella  B  per l'accesso al profilo di appartenenza e
un'anzianita' di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo
di appartenenza.
      B) All'interno dell'area con le seguenti procedure:
        il   passaggio   dei   dipendenti  da  un  profilo  all'altro
all'interno   della   stessa   area   avviene  mediante  percorsi  di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso
dei  requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al
profilo professionale cui si chiede il passaggio.
    2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti
della  dotazione  organica  e  della aliquota di posti prevista a tal
fine.».
    3.  L'art.  49  del  C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Per  dare  attuazione alle disposizioni di cui al precedente
articolo,  il  MPI attivera' procedure selettive, previa frequenza di
apposito corso organizzato dall'amministrazione e rivolto a tutti gli
assistenti  amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti
di  coordinatore  amministrativo  e  tecnico,  e  rivolto  a  tutti i
collaboratori  scolastici  in  servizio  per  ricoprire  i  posti  di
collaboratore scolastico dei servizi.».

        
      
                               Art. 2.

Rivalutazione  del  valore  economico  delle  posizioni  economiche e
       assegnazioni di nuove posizioni economiche nell'area B

    1.  L'art.  50  del  C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 e'
sostituito dal seguente:
    «1. Fatta salva comunque la definizione delle procedure descritte
ai  precedenti  articoli 48  e 49, il personale a tempo indeterminato
appartenente  alle  aree  A  e B della tabella C allegata al presente
C.C.N.L. puo' usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate
alla valorizzazione professionale.
    2.  La prima posizione economica e' determinata in Euro 600 annui
da corrispondere in tredici mensilita' al personale dell'area A, e in
Euro 1.200  annui da corrispondere in tredici mensilita' al personale
dell'area B.
    L'attribuzione    di    questa    posizione   economica   avviene
progressivamente  dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito
corso  di  formazione diretto al personale utilmente collocato in una
graduatoria   di   richiedenti,   che  sara'  formata  in  base  alla
valutazione  del  servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e
dei  crediti  professionali  maturati,  con  le  procedure  di cui al
precedente  art.  48  e  dell'accordo  integrativo  OO.SS.  - MPI del
10 maggio  2006.  Il  titolare  della  predetta  posizione  economica
dell'area B puo' sostituire il DSGA.
    3.  La  seconda  posizione economica e' determinata in Euro 1.800
annui  da  corrispondere in tredici mensilita' al personale dell'area
B.    L'attribuzione    di   questa   posizione   economica   avviene
progressivamente  dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito
corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di accordo
integrativo  nazionale,  diretto  al personale utilmente collocato in
una  graduatoria  di richiedenti che sara' formata previo superamento
di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
    4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potra' essere
cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione
e'  tenuto  alla  sostituzione  del DSGA per l'area amministrativa ed
alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica.
    5. Al finanziamento della rivalutazione delle esistenti posizioni
economiche  ed  al  riconoscimento  delle  nuove,  sono  destinate le
risorse  indicate  all'art.  62  del  C.C.N.L.  29 novembre 2007, che
ammontano  complessivamente per la lettera a) e b) a 62,45 milioni di
euro  al  lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31 dicembre 2007
ed  a  valere  sull'anno  2008 e per la lettera c) a 42,27 milioni di
euro  al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1° settembre 2008
(a.s. 2008/2009). Tali risorse sono cosi' ripartite: 13,40 milioni di
euro  al  lordo  degli  oneri riflessi destinati per la rivalutazione
delle  posizioni  economiche esistenti nell'area A e B; 39,86 milioni
di  euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l'istituzione di
nuove  posizioni  economiche  nell'area  A;  21,58 milioni di euro al
lordo  degli  oneri  riflessi  destinati  per  l'istituzione di nuove
posizioni  economiche  nell'area  B;  29,89  milioni di euro al lordo
degli  oneri  riflessi  destinati  per  l'istituzione  della  seconda
posizione economica nell'area B.
    6.  L'ammissione  alla  frequenza  dei  corsi  di  cui  sopra  e'
determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella
misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
    7. La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche
dell'Area  B  sara'  oggetto  di  concertazione  e la destinazione di
eventuali   economie  sara'  oggetto  di  contrattazione  integrativa
nazionale.
    8.  E'  confermata la vigenza dell'art. 83, comma 4, del C.C.N.L.
27 luglio 2003.».

        
      
                               Art. 3.

              Accesso al fondo di istituto del D.S.G.A.

    1.  L'art.  89  del  CCNL  sottoscritto  il  29 novembre  2007 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Al  personale  DSGA  possono essere corrisposti, fatto salvo
quanto  disposto  dall'art.  88,  comma 2, lettera j), esclusivamente
compensi  per  attivita' e prestazioni aggiuntive connesse a progetti
finanziati  dall'Unione  europea,  da  enti  o istituzioni pubblici e
privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al
fondo di istituto.
    2.  La tabella 9 - Misure economiche dei parametri per il calcolo
dell'indennita' di direzione - e' rideterminata come segue:

=====================================================================
                       | Misura tabellare annua |
Tipologia di parametro |         lorda          |Criterio di utilizzo
=====================================================================
   Parametro base in   |                        |
    misura fissa a     |                        |
   decorrere dal 1°    |                        |
   gennaio 2006....    |     Euro 1.750,00      |


Particolari  tipologie  di istituzioni scolastiche (parte variabile a
                    carico del fondo di Istituto)

    Valori  annui  lordi  rideterminati  a decorrere dal 1° settembre
2008:

                           |             |Da moltiplicare per il
                           |             |numero delle aziende
                           |             |funzionanti presso
  a) Azienda agraria       |Euro 1.220,00|l'Istituto
---------------------------------------------------------------------
                           |             |Da moltiplicare per il
                           |             |numero dei convitti e degli
  b) Convitti ed educandati|             |educandati funzionanti
annessi                    |Euro   820,00|presso l'Istituto
---------------------------------------------------------------------
  c) Istituti              |             |
verticalizzati ed Istituti |             |
con almeno due punti di    |             |
erogazione del servizio    |             |
scolastico, Istituti di    |             |
secondo grado aggregati ed |             |Spettante in misura unica,
istituti tecnici,          |             |indipendentemente
professionali e d'arte con |             |dall'esistenza di piu'
laboratori e/o reparti di  |             |situazioni di cui alla
lavorazione                |Euro   750,00|lettera c)
---------------------------------------------------------------------
  d) istituzioni non       |             |
rientranti nelle tipologie |             |
di cui alla lettera c)     |Euro   650,00|
---------------------------------------------------------------------
                           |             |Valore unitario da
                           |             |moltiplicare per il numero
                           |             |del personale docente e
  e) Complessita'          |             |A.T.A. in organico di
organizzativa              |Euro    30,00|diritto


    L'indennita' di cui alla presente tabella assorbe il compenso per
le prestazioni eccedenti di cui all'art. 51, comma 4, del C.C.N.L. 29
novembre 2007.

        
      
                               Art. 4.

   Modifica della tabella B allegata al C.C.N.L. 29 novembre 2007

    1.  La  tabella  B  (Requisiti culturali per l'accesso ai profili
professionali  del  personale A.T.A.) annessa al C.C.N.L. 29 novembre
2007 e' modificata come segue:
    Direttore   dei   servizi   generali  ed  amministrativi:  laurea
specialistica  in  giurisprudenza;  in  scienze  politiche  sociali e
amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
    Coordinatore  amministrativo: laurea triennale in giurisprudenza;
in   scienze  politiche  sociali  e  amministrative;  in  economia  e
commercio o titoli equipollenti.
    Coordinatore tecnico: laurea triennale specifica.
    Assistente amministrativo: diploma di maturita'.
    Assistente  tecnico:  diploma  di  maturita'  corrispondente alla
specifica area professionale.
    Cuoco:  diploma  di  qualifica  professionale  di  operatore  dei
servizi di ristorazione, settore cucina.
    Infermiere:  laurea  in  scienze  infermieristiche o altro titolo
ritenuto   valido  dalla  vigente  normativa  per  l'esercizio  della
professione di infermiere.
    Guardarobiere:  diploma  di  qualifica professionale di operatore
della moda.
    Addetto alle aziende agrarie:
      diploma di qualifica professionale di:
        1) operatore agrituristico;
        2) operatore agro industriale;
        3) operatore agro ambientale.
    Collaboratore   scolastico  dei  servizi:  diploma  di  qualifica
professionale per operatore dei servizi sociali.
    Collaboratore scolastico:
      iploma   di  qualifica  triennale  rilasciato  da  un  istituto
professionale,   diploma   di   maestro  d'arte,  diploma  di  scuola
magistrale  per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturita', attestati
e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale,
rilasciati o riconosciuti dalle regioni.
    E'  fatta salva la validita' dei titoli di studio in possesso per
coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente sequenza
contrattuale,  siano  gia'  inseriti  in  graduatoria  o  che abbiano
prestato  almeno  trenta  giorni di servizio, anche non continuativo,
nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale.
    Per   i   diplomi   di   qualifica   dei   corsi  dell'istruzione
professionale  si  fa  riferimento al decreto ministeriale n. 250 del
14 aprile 1997.

                       DICHIARAZIONE CONGIUNTA

    Le  Parti  si  impegnano ad aprire le trattative per le ulteriori
sequenze  contrattuali  previste  dal vigente C.C.N.L. (art. 22, art.
90,  comma 6,  art.  91,  art.  126)  in  tempi  tali  da consentirne
l'operativita' per il prossimo anno scolastico, nonche' a rivisitare,
in  sede  di rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008/2009,
la  disciplina  degli  istituti retributivi dei direttori dei servizi
generali  e amministrativi correlandoli alla complessita' dei compiti
ed   alla   funzionalita'   delle   istituzioni   scolastiche,  e  la
declaratoria dei profili professionali.