DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2008


Autorizzazione ad assumere unita’ di personale, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 523, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi I Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere per ciascun anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;

Viste le note della Corte dei conti, dell’ex Ministero del commercio internazionale, dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell’INAIL, dell’INPS, dell’INPDAP, dell’IPOST, del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con le quali ciascuna amministrazione chiede l’autorizzazione ad assumere unita’ di personale, ai sensi dell’art.

1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n.

296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell’anno 2007;

Considerato che l’onere previsto per le assunzioni di ciascuna amministrazione non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;

Ritenuto di accogliere le urgenze assunzionali rappresentate, in attesa di un ulteriore utilizzo delle risorse disponibili ove sufficienti ad effettuare altre assunzioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;


Decreta:


Art. 1.

1. Le amministrazioni di cui alla tabella che segue possono procedere per l’anno 2008, ai sensi del combinato disposto dei comma 523 e 536, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’assunzione a tempo indeterminato delle unita’ per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all’importo accanto specificato.


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2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 avranno, per il 2008, una decorrenza compatibile con le corrispondenti risorse assegnate e comunque non anteriore al 1° luglio 2008.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, I dati concernenti il personale assunto, la spesa per l’anno 2008 nonche’ la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (ex Ministero del commercio internazionale), del Ministero dell’interno, del bilancio dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato e dei bilanci della Corte dei conti, dell’INAIL, dell’INPS, dell’INPDAP e dell’IPOST.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008


p. Il Presidente

del Consiglio dei Ministri:

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta



Il Ministro

dell’economia e delle finanze

Tremonti


Registrato alla Corte dei conti l’11 luglio 2008

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 285