DECRETO LEGISLATIVO 30
maggio 2008, n. 118
Attuazione
della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria
dei controllori del traffico aereo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione ;
Vista la direttiva
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile
2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del
traffico aereo;
Vista la legge 6
febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - «Legge comunitaria 2006», ed in
particolare l'articolo 1 el'allegato B ;
Visti i regolamenti
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del10 marzo 2004,
rispettivamente n. 549/2004 , che stabilisce i principi
generali per l'istituzione del cielo unico europeo, e n.
550/2004 , sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel
cielo unico europeo;
Visto il decreto-legge
8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel
settore dell'aviazione civile, ed in particolare l'articolo 1 ,
che attribuisce all'ENAC le funzioni di regolazione tecnica,
controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di
fornitura dei servizi della navigazione aerea;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisiti
pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati;
Considerato
che le competenti Commissioni parlamentari del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e
delle finanze e della difesa;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Articolo
1.
Obiettivo
1.
Il presente decreto legislativo istituisce la licenza
comunitaria di controllore del traffico aereo, al fine di
aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento
del sistema di controllo del traffico aereo generale.
Articolo
2.
Campo
di applicazione
1.
Fatto salvo quanto specificamente indicato in eventuali accordi
internazionali per la delega di servizi di navigazione aerea,
il presente decreto legislativo, limitatamente alla fornitura
dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo
generale, si applica:
a)
agli studenti controllori del traffico aereo;
b)
ai controllori del traffico aereo;
c)
alle organizzazioni di formazione che forniscono o intendono
fornire servizi di formazione ai controllori di cui alla
lettera b);
d)
ai fornitori di servizi di controllo del traffico aereo.
Articolo
3.
Definizioni
1.
Fatte salve le definizioni contenute nel regolamento (CE) n.
549/2004 del Parlamento e del Consiglio del 10 marzo 2004, che
stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo
unico europeo, ai fini del presente decreto, si intende per:
a)
«licenza comunitaria di controllore del traffico aereo»,
di seguito definita «licenza»: il certificato
rilasciato e annotato nei modi prescritti dal presente decreto
legislativo, che autorizza il suo legittimo titolare a fornire
servizi di controllo del traffico aereo in conformità
delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate;
b)
«licenza comunitaria di studente controllore del traffico
aereo», di seguito definita: «licenza di studente»:
la licenza rilasciata all'allievo controllore che ha completato
con esito favorevole la formazione iniziale per il
conseguimento della prima abilitazione del controllo del
traffico aereo, che lo autorizza ad iniziare, in conformità
alle abilitazioni e alle specializzazioni in essa indicate,
l'addestramento in posizione operativa sotto la supervisione di
un istruttore operativo;
c)
«abilitazione»: l'autorizzazione riportata sulla
licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte
integrante e ne specifica le condizioni, i compiti o le
limitazioni particolari relative alla licenza stessa; la
licenza riporta almeno una delle seguenti abilitazioni:
1)
controllo di aeroporto a vista;
2)
controllo di aeroporto strumentale;
3)
controllo di avvicinamento procedurale;
4)
controllo di avvicinamento con sorveglianza;
5)
controllo di area procedurale;
6)
controllo di area con sorveglianza;
d)
«specializzazione dell'abilitazione»:
l'autorizzazione riportata nella licenza, di cui è parte
integrante, che indica le condizioni, i compiti o le
limitazioni particolari relative alla pertinente abilitazione;
e)
«specializzazione di unità operativa»:
l'autorizzazione riportata nella licenza è parte
integrante della stessa, che indica la località, secondo
il codice ICAO, nonché i settori e le posizioni
operative nelle quali il titolare della licenza è
abilitato a svolgere le proprie mansioni;
f)
«specializzazione linguistica»: l'autorizzazione
riportata nella licenza è parte integrante della stessa,
che indica le
competenze
linguistiche del titolare;
g)
«specializzazione di istruttore operativo»:
l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale è
parte integrante, che indica la competenza del titolare ad
impartire un addestramento in posizione operativa;
h)
«specializzazione della licenza»: l'autorizzazione,
riportata nella licenza, a svolgere le funzioni di istruttore
operativo, valutatore di competenza o esaminatore;
i)
«organizzazione di formazione»: l'organizzazione
certificata dall'Autorità nazionale di vigilanza come
idonea a fornire uno o più tipi di formazione o
addestramento quali definiti nel presente articolo;
l)
«studente controllore»: il titolare di una licenza
di studente controllore del traffico aereo;
m)
«controllore del traffico aereo in addestramento»:
il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo
che segue un corso di formazione o di addestramento per il
conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni;
n)
«allievo controllore»: colui che frequenta un corso
di formazione iniziale finalizzato al conseguimento della
licenza di studente controllore del traffico aereo;
o)
«specializzazione di valutatore»: l'autorizzazione
riportata nella licenza, della quale è parte integrante,
che indica la capacità del titolare a valutare la
competenza operativa del controllore del traffico aereo;
p)
«specializzazione di esaminatore» l'autorizzazione
riportata nella licenza, della quale è parte integrante,
che indica la competenza del titolare a condurre gli esami per
il rilascio della licenza di studente controllore del traffico
aereo, della licenza di controllore del traffico aereo, delle
specializzazioni della licenza, delle abilitazioni, delle
specializzazioni delle abilitazioni e di unità
operativa.
Articolo
4.
Fornitura
del servizio di controllo del traffico aereo
1.
Fatto salvo quanto stabilito per i fornitori di servizi al
traffico aereo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo possono
essere prestati, per le abilitazioni e le specializzazioni in
corso di validità riportate nella licenza,
esclusivamente da controllori del traffico aereo muniti di
licenza conforme alle disposizioni del presente decreto
legislativo, e, sotto la supervisione di un istruttore
operativo, da:
a)
studenti controllori del traffico aereo;
b)
controllori del traffico aereo in addestramento operativo,
durante la fase di addestramento all'interno dell'ente per il
conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni di
unità.
Articolo
5.
Principi
che disciplinano il rilascio delle licenze
1. L'ENAC, ai sensi
all'articolo 734 del codice della navigazione , provvede con
proprio regolamento a definire i requisiti e le modalità
per il rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca
della licenza di studente o di controllore del traffico aereo.
2.
Il conseguimento della licenza è subordinato al
superamento di esami teorico-pratici finalizzati a verificare
le capacità del candidato a svolgere l'attività
di controllore del traffico aereo o di studente controllore del
traffico aereo. Le prove afferiscono all'accertamento
dell'esperienza, delle abilità, delle cognizioni e della
conoscenza linguistica, previste dai programmi approvati
dall'ENAC secondo la normativa comunitaria.
3.
Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale per
l'aviazione civile) alla persona che la firma e ne conserva la
titolarità.
L'ENAC rilascia anche le relative abilitazioni e le
specializzazioni.
4.
La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono
essere sospese dall'ENAC, quando è in corso di
accertamento la responsabilità del controllore del
traffico aereo in un incidente o in un inconveniente nel quale
è stata compromessa la sicurezza dell'aeromobile ovvero
in caso di altra negligenza professionale accertata.
5.
La licenza è revocata dall'ENAC in caso di:
a)
azione dolosa in violazione a leggi o regolamenti relativi al
controllo del traffico aereo;
b)
negligenze gravi o reiterate nell'esercizio delle funzioni di
controllore del traffico aereo che compromettono la sicurezza
degli aeromobili;
c)
altri casi in applicazione di norme di legge.
6.
La licenza non può essere rilasciata a coloro che sono
stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per
delitti non colposi, nonché a coloro che sono sottoposti
ad una misura di sicurezza personale o alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale.
7.
La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene gli elementi
indicati nell'appendice 1, allegata al presente decreto, e
riporta la traduzione in inglese degli elementi a tale fine
indicati nella medesima appendice 1.
Articolo
6.
Fornitori
di servizi militari
1.
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e
pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la
responsabilità dell'Aeronautica militare sugli aeroporti
e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi
di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili
diversi dal traffico aereo generale.
2.
Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al
comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di
intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8
settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto
dei requisiti di qualità e sicurezza, stabiliti dal
presente decreto legislativo, nella formazione,
nell'addestramento e nell'impiego del personale militare
preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo
generale.
3.
L'ENAC rilascia la licenza di studente o controllore del
traffico aereo al personale militare impiegato nello
svolgimento delle funzioni di controllore o studente
controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di
cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica
militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto
personale a quelli prescritti dal presente decreto legislativo.
Articolo
7.
Requisiti
per il rilascio della licenza
1.
Per il conseguimento delle licenze di studente controllore del
traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a)
età non inferiore ai diciotto anni;
b)
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo
di studio equivalente;
c)
frequenza e superamento dei corsi di formazione approvati
dall'ENAC con proprio regolamento;
d)
certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso
di validità, rilasciata secondo le disposizioni di cui
all'articolo 11;
e)
competenza linguistica adeguata alle mansioni da svolgere.
2.
Per il conseguimento delle licenze di controllore del traffico
aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)
età non inferiore ai ventuno anni;
b)
licenza di studente controllore;
c)
frequenza e superamento dei corsi di formazione stabiliti
dall'ENAC con proprio regolamento;
d)
certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso
di validità, rilasciata secondo le disposizioni di cui
all'articolo 11;
e)
competenza linguistica prevista per i controllori del traffico
aereo.
3.
La licenza è rilasciata, al momento del conseguimento
della prima specializzazione di unità, a seguito di
addestramento completato con esito positivo e previa
dimostrazione di adeguata conoscenza linguistica. Sono
trascritte sulla licenza di controllore del traffico aereo le
abilitazioni e le eventuali specializzazioni dell'abilitazione
del medesimo, già indicate nella licenza di studente
controllore del traffico aereo, nonché la
specializzazione di unità conseguita.
Articolo
8.
Contenuto
delle licenze
1.
Le licenze contengono, oltre a quanto previsto all'appendice 1:
a)
una o più abilitazioni afferenti al tipo di servizi che
il titolare può fornire;
b)
le relative specializzazioni dell'abilitazione;
c)
le specializzazioni di unità operativa, solo per le
licenze di controllore del traffico aereo;
d)
le specializzazioni linguistiche.
2.
Le licenze possono contenere:
a)
le specializzazioni della licenza;
b)
eventuali specializzazioni nazionali.
3.
Le abilitazioni, le specializzazioni delle abilitazioni e di
licenza, sono definite dall'ENAC nel proprio regolamento.
Articolo
9.
Specializzazione
linguistica
1.
I controllori del traffico aereo devono comprendere e parlare
la lingua inglese e la lingua italiana ad un livello adeguato
al servizio che espletano.
2.
La competenza linguistica è attestata secondo modalità
e procedure definite dall'ENAC con proprio regolamento, da
emanarsi entro il 17 maggio 2010.
Articolo
10.
Condizioni
per il mantenimento della validità delle abilitazioni e
delle
specializzazioni
1.
La specializzazione di unità operativa è
rilasciata per un periodo iniziale di dodici mesi, rinnovabile
per ulteriori periodi di dodici mesi nel rispetto dei requisiti
specifici stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento.
2.
Per ottenere la specializzazione di unità operativa, in
caso di avvenuta scadenza, è necessario completare con
esito positivo un programma di addestramento formulato in
accordo ai requisiti prescritti dal predetto regolamento
dell'ENAC.
3.
Il titolare di una abilitazione o di una specializzazione
dell'abilitazione che, nel corso di un periodo di quattro anni
consecutivi, non espleta i servizi di controllo del traffico
aereo associati a tale abilitazione o specializzazione
dell'abilitazione, può frequentare un corso di
addestramento di unità operativa, per tale abilitazione
o specializzazione dell'abilitazione, soltanto a seguito di
accertamento del possesso dei requisiti stabiliti per tale
abilitazione o specializzazione dell'abilitazione e previo
soddisfacimento delle eventuali esigenze integrative di
formazione risultanti dal predetto accertamento.
4.
Il livello di conoscenza della lingua del candidato è
verificato ad intervalli regolari, a seconda del livello di
competenza,
come stabilito dall'ENAC.
5.
Le specializzazioni di istruttore operativo, esaminatore e
valutatore sono valide per un periodo di trentasei mesi
rinnovabile.
Articolo
11.
Certificati
medici
1.
La certificazione medica è rilasciata da un organo
sanitario o da medici esaminatori riconosciuti dall'ENAC, in
conformità a quanto previsto all'articolo 734 del codice
della navigazione.
2.
La certificazione medica è rilasciata secondo i criteri
generali dettati dall'ICAO, nonché i requisiti previsti
da
Eurocontrol,
per la certificazione medica europea di classe 3 dei
controllori del traffico aereo.
3.
La validità della certificazione medica degli studenti e
dei controllori di traffico aereo, fino al quarantesimo anno di
età è di ventiquattro mesi. Per gli studenti e i
controllori di traffico aereo ultraquarantenni la validità
della certificazione medica è di dodici mesi.
4.
La certificazione medica può essere revocata in
qualsiasi momento qualora vengano meno i requisiti medici che
ne hanno determinato il rilascio. Contro la revoca della
certificazione medica può essere presentato ricorso alla
commissione medica d'appello, avvalendosi del parere di uno o
più medici indipendenti.
5.
Il titolare di una licenza informa il proprio datore di lavoro,
ai fini della sorveglianza sanitaria, di ogni alterazione del
suo stato di salute o di avere assunto sostanze psicoattive o
di medicinali che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in
modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti
alla sua licenza.
6. I fornitori di
servizi del traffico aereo istituiscono procedure affinchè
i controllori possano assolvere gli obblighi di cui al comma 5
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
7.
Il titolare di una licenza si sottopone agli accertamenti
sanitari per verificare l'assenza di assunzione di sostanze
stupefacenti secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Articolo
12.
Certificazione
delle organizzazioni di formazione
1.
L'attività di formazione o di addestramento di allievi
controllori, studenti controllori, e controllori del traffico
aereo, incluse le relative valutazioni di competenza, è
svolta esclusivamente da parte delle organizzazioni in possesso
della certificazione ENAC di organizzazione di formazione.
2.
L'ENAC stabilisce i requisiti per ottenere la certificazione
con apposito regolamento.
3.
L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche
non programmate, anche senza preavviso, sulle organizzazioni di
formazione al fine di verificare l'effettiva osservanza dei
requisiti del presente decreto.
4.
L'ENAC può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione
delle verifiche cui al comma 3 ad organizzazioni riconosciute a
norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004.
5.
Qualora l'ENAC accerti che l'organizzazione di formazione non
soddisfa più i requisiti o le condizioni prescritte,
adotta le misure ritenute opportune, ivi compreso il ritiro
della certificazione.
Articolo
13.
Mutuo
riconoscimento delle licenze comunitarie
1.
Fatta salva la facoltà dell'ENAC di richiedere il
possesso di uno specifico livello di competenza linguistica
nazionale, l'ente riconosce le licenze, le abilitazioni, le
specializzazioni di abilitazione e le competenze linguistiche
ad esse associate rilasciate dall'autorità nazionale di
vigilanza di un altro Stato membro in conformità alle
disposizioni della direttiva 2006/23/CE nonché il
certificato medico che le accompagna, purché i titolari
abbiano l'età minima di ventuno anni per i controllori
del traffico aereo.
2.
Il titolare di una licenza rilasciata da un altro Stato in
conformità alla citata direttiva, che eserciti le
proprie funzioni nelle regioni informazioni volo sotto la
responsabilità italiana, ha il diritto di scambiare la
sua licenza con una licenza rilasciata in Italia senza che
vengano imposte condizioni supplementari, fatta eccezione per i
requisiti di competenza linguistica nazionale.
Articolo
14.
Conversione
delle licenze nazionali
1.
Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono in possesso di un'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di controllore del traffico aereo secondo
le preesistenti procedure nazionali hanno titolo ad ottenere la
conversione di detta autorizzazione in una delle licenze
previste dal presente decreto legislativo, in base all'attività
svolta e secondo le modalità stabilite dall'ENAC.
2.
Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto
esercitano funzioni equivalenti a quelle di istruttore
operativo, esaminatore o valutatore presso un fornitore di
servizi al traffico aereo o un'organizzazione di formazione
hanno titolo ad ottenere la relativa specializzazione di
licenza. A questo fine fanno fede le registrazioni del
fornitore di servizio.
Articolo
15.
Sanzioni
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la
funzione di controllore o studente controllore del traffico
aereo senza la prescritta licenza ovvero con la licenza sospesa
o revocata, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una
licenza di controllore o studente controllore del traffico
aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo
in difformità dalle abilitazioni o dalle
specializzazioni riportate nella licenza è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a
novemila euro.
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una
licenza di controllore o studente controllore del traffico
aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo
senza aver ottenuto il rilascio della prescritta certificazione
medica ovvero con certificazione non conforme alle disposizioni
dell'articolo 11, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a
diecimila euro.
4.
Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una
licenza di controllore o studente controllore del traffico
aereo che omette di informare il proprio datore di lavoro di
un'alterazione del suo stato di salute o di essere sotto
l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che rischiano
di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in
condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila
euro a dodicimila euro.
5.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita
l'attività di formazione o addestramento di controllori
o studenti controllori del traffico aereo in mancanza della
certificazione ENAC è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro a
cinquantamila euro.
6.
Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizi
di controllo del traffico aereo che utilizza un controllore o
studente controllore del traffico aereo privo di licenza o in
difformità delle abilitazioni o specializzazioni
riportate nella licenza è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centomila
euro.
7. L'ENAC è
l'organismo responsabile dell'accertamento e dell'irrogazione
delle sanzioni del presente articolo ai sensi della legge 24
novembre 1981,n. 689 .
8.
Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano
all'Aeronautica militare, quale fornitore di servizio di
controllo del traffico aereo, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, nonché al personale militare, che sono soggetti alle
norme proprie dell'ordinamento militare.
Art.
16.
Aggiornamento
degli importi delle sanzioni
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni
di cui all'articolo 15 sono aggiornati mediante applicazione
dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo
per l'intera collettività, rilevato dall'Istat nel
biennio precedente.
2.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni
biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
Articolo
17.
Abrogazioni
1. Il decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 2000, n. 223, recante
norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale
addetto al controllo del traffico aereo, è abrogato.
Articolo
18.
Disposizioni
finanziarie
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza
pubblica.
2.
L'ENAC svolge i compiti previsti dalle disposizioni del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 30 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi,
Ministro per le politiche europee
Matteoli,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alfano,
Ministro della giustizia
Frattini,
Ministro degli affari esteri
Tremonti,
Ministro del-l'economia e delle finanze
La
Russa, Ministro della difesa
Visto,
il Guardasigilli: Alfano
Allegato
(previsto
all'articolo 5, comma 7)
APPENDICE
1
Specifiche
delle licenze
Le
licenze rilasciate sono conformi alle seguenti specifiche:
1.
Dettaglio dei dati
1.1.
Sulla licenza figurano i seguenti dati. Le voci contrassegnate
da un asterisco sono riportate anche in lingua inglese:
a)
*Repubblica italiana; Ente nazionale per l'aviazione civile;
b)
*denominazione della licenza (in grassetto nerissimo);
c)
numero di serie (in numeri arabi) della licenza attribuito
dall'autorità che rilascia la licenza;
d)
nome per esteso del titolare;
e)
data di nascita;
f)
cittadinanza del titolare;
g)
firma del titolare;
h)
*certificazione relativa alla validità e
all'autorizzazione del titolare di esercitare le prerogative
inerenti alla licenza, con le seguenti indicazioni:
abilitazioni,
specializzazioni delle abilitazioni,
specializzazioni
di ente, specializzazioni linguistiche, e specializzazioni
della licenza;
data
del rispettivo primo rilascio;
date
di scadenza della rispettiva validità.
i)
firma del funzionario che rilascia la licenza e data del
rilascio;
l)
timbro dell'autorità che rilascia la licenza;
1.2.
La licenza deve essere accompagnata da una certificazione
medica valida.
2.
Materiale
È
utilizzata carta di prima qualità o altro materiale
appropriato su cui appaiono con chiarezza le voci di cui al
punto 1.
3.
Colore
3.1. Il colore del
materiale è il bianco.
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