INPS

Direzione Centrale - Prestazioni a Sostegno del Reddito


Circolare 8.8.2008 n. 84




Lavoratori addetti all’industria tessile/abbigliamento. Una Tantum. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale

SOMMARIO: Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 11 giugno 2008 per il rinnovo del C.c.n.l. Per l’industria tessile/abbigliamento (euro 114,00 per il periodo 1.4.2008-30.06.2008) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.


L’accordo 11 giugno 2008, per il rinnovo del C.C.N.L. Stipulato in data 11 aprile 2006 per I lavoratori dell’industria tessile/abbigliamento ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data dell’11 giugno 2008, di un importo forfettario lordo di 114,00 euro, applicabile a tutti I livelli, da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2008 e da commisurare all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile-30 giugno 2008 (v. testo contrattuale, all. n.1).

L’una tantum è ridotta proporzionalmente, per I contratti di lavoro part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto.

L’importo dell’una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed è escluso, altresì, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L’erogazione non compete per I periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (es. Servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero); sono invece considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale e donazioni Avis, intervenute nel periodo 1° aprile-30 giugno 2008, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, di integrazione a carico delle aziende.

Ai lavoratori che nel periodo considerato fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.


Circa I riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con I contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare n.127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).

Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare I soli eventi iniziati tra I mesi di maggio 2008 e luglio 2008 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).

Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° aprile/30 giugno 2008), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare n.58 del 5 marzo 1991.

Resta fermo che le quote di “una tantum” relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. Circolare n.25 del 27.1.96) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.

In merito, infine, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà – il cui importo, si rammenta, è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per I contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995 – e dell’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n.247 del 23.10.1992.

Il Direttore generale


Crecco


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