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Entrate contributive - Direzione centrale - Finanza, Contabilità e Bilancio


Circolare 8.8.2008 n. 83


Versamenti volontari nel “Fondo integrativo a favore del personale dipendente da aziende private del gas” - Convenzione INPS-AEG. Integrazione alla circolare n. 111 del 2 agosto 2007. Istruzioni contabili



Istruzioni operative e contabili per l’attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed AEG

L’ Azienda Energia e Gas Società Cooperativa – di seguito denominata AEG – ha chiesto, in base ad accordi sindacali, di sostituirsi nel pagamento dei contributi volontari al Fondo integrativo per dipendenti per I quali ricorrono le condizioni previste dall’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002, disciplinate dal DM 16 giugno 2003. A tal fine è stata stipulata una specifica convenzione con AEG, entrata in vigore il 25 giugno 2008, data della relativa sottoscrizione.

Con circolare n. 6 del 27 gennaio 2005 sono state fornite le disposizioni operative per l’applicazione del DM 16 giugno 2003, che disciplina la prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali per I lavoratori iscritti al Fondo integrativo a favore del personale dipendente da aziende private del gas, introdotta dall’articolo 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Le richiamate norme riguardano il personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, nei cui confronti è venuta meno l’iscrizione al Fondo per effetto di separazioni societarie conseguenti agli obblighi di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità.

Il processo di riorganizzazione settoriale verificatosi nel periodo 2002/2004 – che ha determinato la costituzione di nuove società per l’espletamento dell’attività di vendita – ha fra l’altro comportato il trasferimento a dette società di parte del personale prima dipendente da aziende di distribuzione (come tale iscritto obbligatoriamente al Fondo integrativo), con contestuale perdita del titolo alla predetta iscrizione.


Si descrivono di seguito I contenuti.


Soggetti interessati


La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, che dovrà fare esplicito riferimento all’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002, deve essere sottoscritta dall’interessato e presentata alla Sede INPS competente per territorio, unitamente ad una dichiarazione di AEG ad assumere l’onere del pagamento della contribuzione volontaria al Fondo. Tutte le domande verranno accentrate alla Direzione Sub-Provinciale di Ivrea alla quale ogni Sede le trasferirà per competenza. Di conseguenza, oltre che alla sede INPS competente per territorio, la domanda di autorizzazione potrà anche essere presentata direttamente alla Direzione Sub-Provinciale di Ivrea.


La domanda deve, inoltre, contenere la delega al datore di lavoro per il versamento dei contributi. La convenzione sopra richiamata prevede infatti a carico di AEG l’onere degli adempimenti contributivi.


A tal fine, è stato predisposto uno specifico modulo di domanda che costituisce parte integrante della presente circolare (cfr. Allegato n. 1).

Termini di presentazione della domanda



I termini per l’esercizio della facoltà in argomento sono fissati dall’articolo 1 della Convenzione:


a) entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione, per coloro che a tale data già rientravano nelle condizioni di cui all’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002, a seguito degli obblighi derivanti dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 164/2000 o per messa in mobilità dovuta a ristrutturazione aziendale.


b) entro 6 mesi dalla data di cambio di area contrattuale, per coloro il cui transito intervenga in epoca successiva.


Per evitare soluzione di continuità nel rapporto assicurativo con il Fondo, la richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari deve essere presentata nei termini sopra indicati.

Rilascio dell’autorizzazione e relativa decorrenza

L’autorizzazione alla contribuzione volontaria nel Fondo integrativo:


viene concessa a coloro che possono far valere nel Fondo Gas I requisiti di effettiva contribuzione previsti dall’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 184/1997 (3 anni – pari a 1.080 giorni – nel quinquennio antecedente la domanda);


decorre dal 1° giorno successivo alla cessazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo, purché la relativa domanda risulti presentata entro I termini indicati ai punti a e b del precedente paragrafo.


Qualora l’istanza venisse presentata oltre I termini l’autorizzazione alla prosecuzione dei contributi volontari al Fondo Gas avrà decorrenza dal giorno di presentazione della domanda, salva la facoltà di versare anche per I 180 giorni precedenti, individuati procedendo a ritroso dalla suddetta data.


In tale circostanza resterà in ogni caso privo di copertura contributiva nel Fondo integrativo il periodo compreso fra la cessazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo e quella del primo contributo volontario.


Calcolo della contribuzione volontaria al Fondo integrativo

I contributi volontari devono essere calcolati applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo, attualmente pari a 1,7 punti percentuali (v. DM del 25 luglio 2000 in G.U. n. 204 del 1/9/2000) all’ammontare della retribuzione imponibile (costituita dalla retribuzione globale mensile – in cui rientrano tutte le voci di carattere fisso e continuativo, escluse le quote delle doppie mensilità e le somme liquidate a titolo di rimborso spese, anche forfettizzate - e della 13^ mensilità) percepita nell’ultimo anno di contribuzione nel Fondo.

Pertanto, una volta individuato l’ultimo anno contributivo (360 giorni) fatto valere nel Fondo anteriormente alla domanda e l’ammontare delle relative retribuzioni (rilevabili dalla sezione 2 – retribuzioni particolari della certificazione annuale e contrassegnate dal codice F, ovvero nell’elemento Fondo GAS della denuncia Emens), si procederà alla determinazione dei contributi, sulla base dell’aliquota sopra richiamata.

Il valore così ottenuto rappresenta l’ammontare annuo (pari a 360 contributi giornalieri) della contribuzione volontaria dovuta al Fondo integrativo.

In applicazione dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l’imponibile del Fondo su cui è stata calcolata la contribuzione volontaria dovrà essere rivalutato con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sulla base dell’indice di incremento del costo della vita calcolato dall’ISTAT nell’anno precedente.

Sull’importo aggiornato della predetta retribuzione e con effetto dalla medesima decorrenza dovrà essere poi calcolato il nuovo ammontare del contributo volontario dovuto.


Notifica del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione dovrà essere notificato all’interessato e ad AEG con lettera raccomandata.

Versamento della contribuzione volontaria


L’articolo 4 della Convenzione, definendo criteri e modalità di versamento della contribuzione volontaria dovuta al Fondo, conferma la medesima periodicità e gli stessi termini previsti per la generalità dei prosecutori volontari dall’articolo 8 del D. Lgs. n. 184/1997, che si applica integralmente.

I versamenti dovranno perciò avvenire:


entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione, per la contribuzione relativa al periodo compreso fra la decorrenza e la fine del trimestre in corso alla data di notifica del provvedimento stesso;


entro la fine del trimestre solare successivo a quello cui è riferita la contribuzione per ciascun ulteriore versamento.


I versamenti eseguiti in ritardo dovranno essere rimborsati ad AEG senza maggiorazione di interessi.

L’onere dei versamenti volontari è, come detto, a carico dell’AEG, che lo effettuerà con pagamento cumulativo, fornendo I dati necessari per il versamento in via telematica alla Banca con funzioni di tesoreria. Questa, a sua volta, effettuerà il versamento cumulativo alla Direzione sub-provinciale dell’INPS di Ivrea, trasmettendo I dati secondo la normale procedura TEF.

Cessazione del pagamento dei contributi a carico dell’azienda.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro posto a fondamento dell’onere assunto,


l’ azienda è tenuta a darne comunicazione scritta alla sede di Ivrea entro 8 giorni dalla data della cessazione.


Il lavoratore, per il quale permangano le condizioni previste dalle norme per la prosecuzione volontaria al Fondo Gas e che intende provvedere al pagamento dei contributi, dovrà darne comunicazione scritta alla sede di Ivrea entro e non oltre il trimestre successivo a quello in cui è avuta la cessazione.

Istruzioni contabili

In merito alla contabilizzazione dei contributi volontari in argomento, si richiamano le istruzioni già fornite con la citata circolare n. 111 del 2 agosto 2007.

Con riferimento alla circolare n. 111 del 2 agosto 2007 relativa alla Convenzione INPS-ENI, si dispone quanto segue.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro posto a fondamento dell’onere assunto, l’azienda è tenuta a darne comunicazione scritta alla sede di Torino entro 8 giorni dalla data della cessazione.

Il lavoratore, per il quale permangano le condizioni previste dalle norme per la prosecuzione volontaria al Fondo Gas e che intende provvedere al pagamento dei contributi, dovrà darne comunicazione scritta alla sede di Torino entro e non oltre il trimestre successivo a quello in cui è avuta la cessazione.

Per I rapporti di lavoro cessati prima della data di pubblicazione della presente circolare il termine della comunicazione scritta alla sede di Torino, sia da parte dell’ENI che del lavoratore è di 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione.

Il Direttore generale


Crecco





Gli allegati sono disponibili sul sito Inps