INPDAP

Nota Operativa 18.7.2008 n. 6

Espletamento di mandati elettivi amministrativi ai sensi dell’art.81 del T.U.E.L., come modificato dall’art.2, comma 24, della Legge n.244 del 24/12/2007


Come è noto la Direzione Centrale Pensioni e la Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa hanno segnalato, con la Nota Operativa n. 3 del 21/01/2008, le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) aventi, tra l’altro, riflessi sugli adempimenti contributivi.

In particolare, per quanto riportato in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

1) AMMINISTRATORI LOCALI AVENTI DIRITTO ALL’ASPETTATIVA E ALLA COPERTURA CONTRIBUTIVA

In via preliminare si rammenta che l’art. 2, comma 24, della citata legge, nel modificare l’art.81, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 T.U.E.L., ha limitato la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita di soggetti lavoratori dipendenti, per il periodo di espletamento del mandato amministrativo, alle seguenti cariche amministrative locali: sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali delle aree metropolitane, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province.

Per tali figure di amministratori locali si confermano le indicazioni fornite con la nota informativa n. 22 del 23.6.2003 dell’allora Direzione Centrale Entrate. In particolare, in base al combinato disposto degli artt. 81, come modificato, e 86 del citato T.U.E.L., per le sopra elencate figure di amministratori locali, l’obbligo contributivo è a carico dell’amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato, ad eccezione degli assessori di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e dei presidenti di consigli di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per i quali l’obbligo contributivo è carico dell’amministrazione di appartenenza che ha concesso l’aspettativa.

Individuati i soggetti riguardati dalla normativa in questione, è utile altresì rammentare che la quantificazione degli oneri contributivi deve essere effettuata sulla retribuzione virtuale corrispondente a quella che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.

2) AMMINISTRATORI LOCALI AVENTI DIRITTO ALL’ASPETTATIVA CON COPERTURA CONTRIBUTIVA A PROPRIO CARICO A decorrere dal 1° gennaio 2008, i consiglieri di cui all’art.77, comma 2, del citato T.U.E.L., non contemplati nel suddetto elenco del novellato art.81, comma 1, e cioé i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, nonché i consiglieri delle comunità montane, possono parimenti essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intero periodo di espletamento del mandato. In tali ipotesi il collocamento in aspettativa comporta l’assunzione, a carico del lavoratore eletto consigliere, dell’obbligo dell’intero pagamento degli oneri contributivi (quota ente + quota dipendente), oltre che di ogni altro obbligo previsto dall’art.86 del citato Testo Unico Enti Locali.

L’amministrazione locale presso cui viene svolto il mandato, ancorchè non obbligata al versamento della quota a proprio carico, provvederà al versamento dei contributi, previa acquisizione della relativa delega da parte dell’eletto, iscritto a questa gestione previdenziale, oltre che alla denuncia mensile analitica.

Gli adempimenti da adottare per il personale di cui ai punti 1 e 2, da parte dell’Amministrazione locale nei confronti di questo Istituto, saranno i seguenti: a) MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DMA

I. l’Amministrazione di appartenenza, in sede di denuncia mensile analitica, comunicherà l’ultimo periodo di servizio prestato (a seguito di concessione dell’aspettativa senza retribuzione) indicando nel campo 10 “Motivo cessazione/sospensione il codice 33 “Carica elettiva art.86 – L.267/2000 (TUEL)”;

II. l’Amministrazione locale, presso cui viene svolto il mandato, provvederà: alla compilazione della DMA, in qualità di amministrazione dichiarante, indicando nel frontespizio l’amministrazione di appartenenza (quella che ha concesso l’aspettativa), l’amministrazione sede di servizio (quella presso cui viene svolto il mandato). Il periodo di servizio in questione, assoggettabile agli oneri contributivi ai fini pensionistici, previdenziali ed al Fondo Credito, va indicato come servizio ordinario (codice 4). Nei quadri E0 e/o V1 – campo 26 “Retribuzione fissa e continuativa” va indicata la retribuzione virtuale, corrispondente a quella che il dipendente avrebbe percepito dall’amministrazione di appartenenza se fosse rimasto in servizio attivo. Vanno inoltre compilati gli ulteriori campi ivi indicati.

b) MODALITA’ DI VERSAMENTO

Per quanto attiene i dipendenti eletti iscritti alla CTPS, l’Amministrazione locale effettuerà direttamente a questo Istituto il relativo versamento contributivo sulla posizione assicurativa dell’iscritto. Nel calcolo dei contributi dovuti e da versare sarà compresa, per i suddetti iscritti alla CTPS, anche la maggiorazione del 18% della base pensionabile (art.15, Legge 724/1994) – cfr. circolare n.22 del 15/06/2005 dell’Ufficio 1 – Normativa di questa Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, disponibile sul sito internet dell’INPDAP.

In tali fattispecie, al fine di poter effettuare i versamenti per conto dell’eletto, l’amministrazione locale dovrà fare richiesta all’Ufficio 1° Normativa di questa Direzione Centrale (indirizzo di posta elettronica: dcecuff1@inpdap.gov.it – fax n.0651017647) al fine dell’apertura dell’apposita cassa di appartenenza dell’interessato (CTPS), comunicando l’inizio dell’espletamento del mandato elettivo.

Per completezza si riportano di seguito le modalità di versamento:

I. Iscritti alla CTPS (Cassa Stato):

• sul c/c infruttifero di Tesoreria Centrale n.21140 per ritenute previdenziali ai fini pensionistici Cassa Stato acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato e relativa contabilità speciale n.1094 presso la Banca d’Italia (quota ente 24,20 + quota dipendente 8,80% = 33,00);

• sul c/c infruttifero n.20005, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato – Opera di Previdenza (ex Enpas) – TFS – 9,60% (quota ente 7,10 + quota dipendente 2,50) sull’80% della retribuzione ed assegni utili a tal fine e sull’80% dell’indennità integrativa speciale.

• l’aliquota contributiva per il TFR (base imponibile 80%) è il 9,60%, a totale carico dell’Ente datore di lavoro, da versare sullo stesso conto corrente infruttifero n.20005.

II. Iscritti altre Gestioni Assicurative: CPDEL – CPS – CPI – CPUG:

• sul c/c infruttifero di Tesoreria Centrale per ritenute previdenziali ai fini pensionistici – Gestione Autonoma……….con l’indicazione della relativa Cassa pensione (quota ente 23,80 + quota dipendente 8,85 = 32,65);

INPDAP Gest. Autonoma – C.P.D.E.L. c/c T.C. 29821 – contabilità spec. 4056; INPDAP Gest. Autonoma – C.P.I. c/c T.C. 29823 – contabilità spec. 4057; INPDAP Gest. Autonoma – C.P.U.G. c/c T.C. 29824 – contabilità spec. 4059; INPDAP Gest. Autonoma – C.P.S. c/c T.C. 29822 – contabilità spec. 4058.

• sulla contabilità speciale 1033 o sul conto corrente infruttifero di Tesoreria Centrale 20002 a favore INPDAP (ex INADEL) – TFS – 6,10% (quota ente 3,60 + quota dipendente 2,50) sull’80% della retribuzione ed assegni utili a tal fine e sull’80% dell’indennità integrativa speciale;

Si ricorda, in merito che l’aliquota contributiva per il TFR (base imponibile 80%) è il 6,10%, a totale carico dell’ente datore di lavoro, da versare sullo stesso conto corrente infruttifero n.20002 e che Il versamento si effettua sempre presso la Tesoreria centrale della Banca d’Italia, sul c/c infruttifero di T.C. 20002, ovvero sul corrispondente conto di contabilità speciale 1033.

III. Ed infine per tutte le Casse:

• sul c/c infruttifero di Tesoreria Centrale n.21039 per trattenute effettuate al dipendente per il Fondo Credito (0,35%) acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato e relativa contabilità speciale n.1011 presso la Banca d’Italia; Ai fini della individuazione delle diverse tipologie di versamenti e dell’esatta imputazione degli stessi si richiama la Circolare n.15 del 19/06/2007, riguardante la “Razionalizzazione dei flussi di entrata”.

3) AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI NON RICOMPRESI NELL’ART.81 MODIFICATO

E’ evidente che le restanti figure di amministratori locali contemplate nell’elencazione contenuta nell’art.77 del T.U.E.L. E non incluse nella innovata disciplina introdotta dalla disposizione commentata (ad esempio i membri delle giunte metropolitane, assessori delle comunità montane, ecc..) non hanno alcun diritto all’aspettativa.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Stefano Ugo Quaranta)

F.to QUARANTA