DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2008 , n. 122 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell’uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell’esame di idoneita’ professionale per l’accesso alla professione di giornalista.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma 1,  lettera a),  della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista  la  legge  3 febbraio  1963,  n.  69, sull'ordinamento della
professione di giornalista;
  Vista   la   legge   16 gennaio   2008,  n.  16,  recante  modifica
all'articolo 32  della  legge  3 febbraio  1963,  n. 69. Introduzione
dell'uso   dell'elaboratore  elettronico  (personal  computer)  nello
svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneita' professionale
per l'accesso alla professione di giornalista;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965,
n.  115,  recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio
1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
  Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n. 4, recante: Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 44,     comma 1,     lettera a),    le    parole:
«dattiloscritte  (da  60  battute  ciascuna)»  sono  sostituite dalle
seguenti: «di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri
compresi gli spazi»;
    b) all'articolo 44,  comma 1,  lettera c),  secondo  periodo,  le
parole:  «una pagina e mezzo dattiloscritta di 45 righe da 60 battute
ciascuna»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le  45  righe  da  60
caratteri  ciascuna  per  un  totale  di 2.700 caratteri compresi gli
spazi»;
    c) dopo l'articolo 44, e' inserito il seguente:
  «Art.  44-bis.  - Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo
di elaboratori elettronici (personal computer).
  1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 e'
consentito  l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer)
nella  disponibilita'  dei  candidati,  o  eventualmente  forniti dal
Consiglio  nazionale  dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito
l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalita'
dell'elaboratore  necessarie per l'effettuazione della prova, nonche'
a  qualunque  dispositivo  di  comunicazione  con  l'esterno e il cui
programma  di  videoscrittura,  fornito dalla commissione su supporto
informatico  privo  di  qualsiasi  altro  dato  al  fine di garantire
l'anonimato  dell'elaborato,  assicuri  uniformita' di carattere e di
spaziatura.
  2.  Le  modalita'  tecniche richieste per gli adempimenti di cui al
comma 1   sono  indicate  dal  Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei
giornalisti,   sentito   il   Ministero   della  giustizia  ai  sensi
dell'articolo 32,  quarto  comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16».
    d) all'articolo 46 dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  I  candidati  che  intendono  sostenere  la  prova scritta
mediante  l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione
nella domanda di ammissione.»;
    e) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al  comma 6, primo periodo, dopo le parole: «I candidati» sono
inserite  le  seguenti:  «,  ove  non  si avvalgono della facolta' di
utilizzo  dell'elaboratore  elettronico  (personal  computer)  per lo
svolgimento della prova scritta,»;
    2)  al  comma 6,  secondo periodo, dopo la parola: «memorie» sono
aggiunte  le  seguenti: «, ad eccezione degli elaboratori elettronici
(personal computer) di cui all'articolo 44-bis;
    3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di
elaboratori  elettronici  (personal computer) la commissione consegna
al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il
programma   da   inserire   nell'elaboratore   elettronico  (personal
computer).  Il  sistema  operativo ad ogni avvio registra sulla penna
USB la data e l'ora. L'elaboratore e' riavviato dal candidato al fine
di  caricare  il  sistema  operativo nella memoria RAM, e di attivare
automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare
e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di
videoscrittura  deve  consentire l'individuazione autonoma di ciascun
elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1.
  6-ter.  Durante  lo svolgimento della prova scritta la commissione,
anche  tramite  un  incaricato,  controlla che nessun candidato abbia
riavviato   il   sistema   operativo   e  che  consulti  altre  fonti
documentali.
  6-quater.  In  caso  di non corretto funzionamento dell'elaboratore
elettronico   (personal  computer)  la  commissione  ne  fornisce  al
candidato  uno  di riserva dotato delle stesse funzionalita' previste
dall'articolo 44-bis,  nel  rispetto delle modalita' operative di cui
al  comma 7.  In  ogni  caso  non  e'  concesso il recupero del tempo
trascorso dall'inizio della prova.».
    f) l'articolo 49, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  49  (Termine  della  prova  e  consegna  dei lavori). -1. Il
candidato,  compiuto  il  proprio  lavoro  lo  chiude,  senza apporvi
sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra
busta  contenente  un foglio nel quale avra' indicato il proprio nome
cognome e residenza.
  2.  In  caso  di  utilizzo  dell'elaboratore  elettronico (personal
computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a
ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul
comando  «concludi»  del menu «file», estrae il CD e la penna USB dal
computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di
un  documento  di  riconoscimento.  Un  incaricato  della Commissione
identifica  il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti
con  la  chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa
utilizzando  il  supporto  cartaceo  di cui all'articolo 48, comma 6,
primo  periodo.  Terminata  la procedura di stampa dell'elaborato, lo
stesso  viene  riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del
contenuto  della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le
disposizioni di cui al primo comma.
  3.  Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile
ad  una  irregolare  sostituzione  della  penna  USB, la stessa viene
consegnata  dal  candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente
al   CD,  sigillata  e  siglata  dal  Presidente  della  Commissione.
Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai
sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.
  4. Il lavoro e' consegnato ad uno dei componenti della commissione,
il  quale  appone  sulla  busta  esterna  e  sui margini incollati la
propria sottoscrizione.
  5.  Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario,
previa raccolta di esse in uno o piu' pacchi sigillati con cera lacca
e  firmati  all'esterno  da  due  componenti  della commissione e dal
segretario.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 giugno 2008
                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2008
 Ministeri istituzionali, registro n. 8 foglio n. 147

        
          Avvertenza:

    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2  e  3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
facilitare  la  lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali   e'   operante  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

    -  L'art.  87,  comma  quinto,  della  Costituzione conferisce al
Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    - Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, lettera a) della
legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
    «Art.  17  (Regolamenti).  -  1. Con decreto del Presidente della
Repubblica,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il  parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati  regolamenti  per
disciplinare:
      a) l'esecuzione  delle leggi e dei decreti legislativi, nonche'
dei regolamenti comunitari;».
    - La  legge  3  febbraio  1963,  n.  69, reca: «Ordinamento della
professione di giornalista».

Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell'art. 44, comma 1, lettere a) e c), del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n.
115, come modificato dal presente decreto:
    «Art.  44  (Prova  di  idoneita'  professionale).  -  1. La prova
scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste:
      a) nello  svolgimento  di una prova di sintesi di un articolo o
di  altro  testo  scelto  dal  candidato  tra  quelli  forniti  dalla
commissione  in un massimo di 30 righe dattiloscritte di 60 caratteri
ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;
      b) (omissis);
      c) nella  redazione  di  un articolo su argomenti di attualita'
scelti  dal  candidato  tra  quelli,  in  numero  non inferiore a sei
(interni,     esterni,     economia-sindacato,     cronaca,    sport,
cultura-spettacolo)  proposti  dalla  commissione,  anche  sulla base
dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non
deve  superare  le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di
2.700 caratteri compresi gli spazi.
    2.-4. (Omissis).».
  - Si   riporta  il  testo  dell'art.  46  del  citato  decreto  del
Presidente  della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato
dal Regolamento qui pubblicato:
    «Art.  46  (Ammissione  alla  prova  di idoneita' professionale).
- 1. Sono  ammessi  a sostenere la prova di idoneita' professionale i
candidati  che  documentino  di  essere  iscritti  nel  registro  dei
praticanti  da  almeno  diciotto mesi e di aver compiuto presso una o
piu'  testate  la  pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo
comma, della legge.
    2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di
effettivo  inizio  del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata
dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio
nazionale.
    3.  La  domanda  di  ammissione,  diretta  al Consiglio nazionale
dell'Ordine,   deve   essere  consegnata  o  inoltrata,  nel  termine
stabilito     dalla     deliberazione     di     cui     al     primo
comma dell'articolo precedente,   alla   segreteria   del   Consiglio
nazionale  dell'Ordine.  La  prova  della tempestiva spedizione della
domanda e' costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo
posta;  nel  caso  di  consegna  diretta, la data di presentazione e'
annotata  in calce o a margine della domanda a cura della segreteria,
che ne rilascia ricevuta.
    3-bis.  I  candidati  che  intendono  sostenere  la prova scritta
mediante  l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione
nella domanda di ammissione.
    4.  Alla  domanda  debbono  essere  allegati  un  certificato  di
iscrizione  nel  registro  dei  praticanti  rilasciato dal competente
consiglio  regionale  o interregionale e la dichiarazione motivata di
cui  all'art.  34,  secondo  comma,  della  legge  ed all'art. 43 del
presente regolamento.
    5. Alla domanda va altresi' allegato un curriculum concernente le
esperienze   professionali   svolte   durante   il  praticantato;  in
particolare  il  candidato deve indicare in quali servizi redazionali
ha  svolto  il tirocinio. Il candidato puo' altresi' indicare i corsi
di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.
    6.  I  candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica
nel periodo compreso tra fa data stabilita per la presentazione della
domanda  e  quella  fissata per la prova scritta, possono produrre la
documentazione  di  cui  al  comma precedente prima dell'inizio della
prova scritta.
    7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli
ammessi:   i  candidati  di  cui  al  comma precedente  sono  inclusi
nell'elenco  con  riserva  di  definitiva ammissione subordinata alla
produzione dei prescritti documenti.
    8.   Ai  candidati  inclusi  nell'elenco  e'  data  comunicazione
dell'ammissione,  nonche'  del giorno, dell'ora e del luogo in cui si
svolge  la  prova  scritta,  con  lettera  raccomandata, ricevuta dai
candidati almeno venti giorni prima di tale data.
    9.  La  lettera  di  comunicazione  di  cui  al  comma precedente
costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da
parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico,
il  permesso  di  assenza occorrente per la partecipazione alla prova
scritta.».
  - Si   riporta  il  testo  dell'art.  48  del  citato  decreto  del
Presidente  della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato
dal Regolamento qui pubblicato:
    «Art.  48  (Svolgimento della prova scritta). - 1. La commissione
esaminatrice,  immediatamente  prima  dell'inizio della prova scritta
formula  tre  diverse  ipotesi  di argomenti da indicare ai candidati
scegliendo  per  ciascuna  la  relativa documentazione; ogni proposta
viene  chiusa  in  una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta
dal presidente e dal segretario.
    2.  La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di
esame   a  scegliere  una  tra  le  tre  buste  anzidette  che  viene
immediatamente  aperta,  procedendo  quindi alla lettura dei testi in
essa  contenuti;  la  commissione  puo'  fornire  ai candidati che ne
facciano  richiesta  copia  fotostatica  dei  testi di cui si e' data
lettura,  ove  richiesta la commissione previa apertura delle stesse,
da' lettura anche dei testi contenuti nelle altre buste sigillate. Di
dette operazioni e' fatta menzione nel verbale.
    3.  Immediatamente  dopo  effettuate  le  operazioni  di  cui  al
comma precedente si da' inizio alla prova di esame.
    4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da
parte della commissione, degli argomenti da trattare.
    5.  Durante  il  tempo  in  cui  si svolge la prova devono essere
presenti   nel   locale  degli  esami  almeno  due  componenti  della
commissione   ai   quali   e'  affidata  la  vigilanza  sul  regolare
svolgimento della prova.
    6.  I  candidati  ove non si avvalgano della facolta' di utilizzo
dell'elaboratore  elettronico  (personal computer) per lo svolgimento
della  prova  scritta,  devono  usare, per la stesura dell'elaborato,
esclusivamente   carta   munita  della  firma  del  presidente  della
commissione  o  di  un  componente  da lui delegato. Essi, durante la
prova,  non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo
con  estranei,  ne'  portare  nella  sede dell'esame libri, opuscoli,
scritti ed appunti di qualsiasi specie nonche' mezzi di comunicazione
portatili  o  macchine  per  scrivere  elettroniche  con  memorie, ad
eccezione  degli  elaboratori  elettronici (personal computer) di cui
all'art. 44-bis.
    6-bis.  Per  lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo
di   elaboratori   elettronici  (personal  computer)  la  commissione
consegna  al  candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna
USB   con  il  programma  da  inserire  nell'elaboratore  elettronico
(personal  computer).  Il  sistema  operativo  ad ogni avvio registra
sulla  penna  USB  la  data  e  l'ora. L'elaboratore e' riavviato dal
candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM,
e  di  attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il
quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta.
Il  programma  di  videoscrittura  deve  consentire  l'individuazione
autonoma  di  ciascun  elaborato  relativo  alle  tre  prove previste
dall'art. 44, comma 1.
    6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione,
anche  tramite  un  incaricato,  controlla che nessun candidato abbia
riavviato   il   sistema   operativo   e  che  consulti  altre  fonti
documentali.
    6-quater.  In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore
elettronico   (personal  computer)  la  commissione  ne  fornisce  al
candidato  uno  di riserva dotato delle stesse funzionalita' previste
dall'art.  44-bis,  nel  rispetto delle modalita' operative di cui al
comma 7. In ogni caso non e' concesso il recupero del tempo trascorso
dall'inizio della prova.
    7.  E'  escluso dalla prova chi contravvenga a tali divieti ed in
genere  alle  disposizioni impartite dalla commissione per assicurare
la regolarita' dell'esame.
    8. L'esclusione e' disposta dai commissari presenti e, in caso di
disaccordo, la decisione spetta al presidente.».