INPS

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 11 Luglio 2008

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  73

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Legge 3 dicembre 2004, n. 291 art. 1-bis: estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità al  personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni e dello stato di disoccupazione del personale navigante.

 

 

SOMMARIO:

Integrazione salariale straordinaria e trattamento di mobilità al  personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Verifica dello stato di disoccupazione. Rioccupazione del personale navigante.

 

 

L’art. 1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, di conversione del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, a decorrere dal 1 gennaio 2005, ha disposto  l’estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità al  personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.

 

La citata norma ha previsto che in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali possa concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per 24 mesi. I dipendenti delle suddette imprese, inoltre, a partire dal 1 gennaio 2005 possono essere ammessi al trattamento di mobilità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 

 

In materia di rioccupazione in costanza di prestazione di mobilità, integrazione salariale straordinaria e solidarietà, vigono l’art. 8 comma 5 della legge n. 160/1988 e l’art. 9 comma 1 lett. d della legge 223/1991 come modificato dall’art. 1 quinquies del  D.L. n. 249/2004 convertito nella legge n. 291/2004 e successive integrazioni (v. circolare n. 39/2007).

 

Entrambi gli articoli citati dispongono la decadenza dal trattamento e dall’ indennità in caso il lavoratore non abbia dato comunicazione preventiva all’INPS della rioccupazione.

 

Solo in  presenza di preventiva comunicazione, infatti, il lavoratore potrà godere della possibilità  di cumulare, anche parzialmente, il reddito da lavoro con il trattamento di integrazione salariale percepito, o, nel caso di trattamento di mobilità, di esperire la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della legge n. 223/1991) ma con la sospensione della relativa indennità.  

 

Nel caso di svolgimento di attività in costanza del trattamento di integrazione salariale la comunicazione deve essere necessariamente preventiva e , se omessa, il beneficiario perde il diritto al trattamento fin dall’inizio della concessione. In materia si richiamano le circolari INPS n. 171/1988, n. 179/2002 e n. 75/2007.

 

In caso di svolgimento di attività in costanza del trattamento di mobilità, i lavoratori che si rioccupino devono darne comunicazione alla competente Sede dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 38, della legge n. 608/1996 (circ. n. 16 del 23 gennaio 1997, punto 4) e, se omessa, perdono il diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione.

 

Si ricorda, inoltre, che mentre durante il periodo di concessione dell’integrazione salariale è sufficiente che il beneficiario comunichi la propria  reperibilità, in caso di trattamento di mobilità il beneficiario deve, invece, garantire la piena disponibilità ad essere chiamato a nuova occupazione.

 

 

Ne consegue che il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si trasferisca o si rioccupi all’estero durante il periodo di godimento dell’indennità.   

 

Le Direzioni dell’Istituto devono porre in atto tutti gli strumenti di conoscenza e controllo di cui dispongono per evitare l’erogazione indebita sia delle prestazioni INPS che del trattamento integrativo accessorio della prestazione principale, previsto dal Fondo Speciale istituito in applicazione di quanto disposto dall’art. 1- ter della legge n. 291/2004.

 

Salvaguardia del brevetto di volo 

 

Per mantenere il brevetto di volo, la normativa vigente in materia prevede la necessità per i piloti di svolgere il numero minimo di 3  atterraggi e 3 decolli entro gli ultimi 3 mesi.

 

Tale attività è attestata sul libretto di volo.

 

Nel fare il controllo sulla eventuale rioccupazione dei piloti, dovendo salvaguardare la possibilità per gli stessi di mantenere l’abilitazione al volo, l’attività lavorativa che copra il numero minimo sopra citato, previsto dalla normativa vigente in materia, se retribuita, non darà luogo a decadenza dalla prestazione ma dovrà essere considerata come periodo neutro ai fini della interruzione della prestazione.

 

Unicamente ai fini della salvaguardia del brevetto di volo e nei limiti del predetto periodo, anche l’eventuale mancanza della preventiva comunicazione non darà luogo a decadenza delle prestazioni.  

 

 

Salvaguardia dell’attestato di volo 

 

Per mantenere l’abilitazione al volo, la normativa vigente in materia prevede la necessità per il personale di volo non pilota di svolgere almeno 40 ore di volo annue.

 

Tale attività è iscritta sull’attestato di volo.

 

Nel fare il controllo sulla eventuale rioccupazione del personale di volo non pilota, dovendo salvaguardare la possibilità per gli stessi di mantenere l’abilitazione al volo, l’attività lavorativa che copra il numero minimo sopra citato, previsto dalla normativa vigente in materia, se retribuita, non darà luogo a decadenza dalla prestazione ma dovrà essere considerata come periodo neutro ai fini della interruzione della prestazione.

 

Unicamente ai fini della salvaguardia dell’attestato di volo e nei limiti suddetti, anche l’eventuale mancanza della preventiva comunicazione non darà luogo a decadenza delle prestazioni.   

 

Verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni

 

Per tutte le domande di prestazione le Direzioni di produzione dovranno richiedere al personale navigante beneficiario dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale, una autocertificazione nella quale attesti di non aver prestato lavoro, in Italia e/o all’estero, a far data dall’inizio delle prestazione erogata dall’INPS, da consegnare alla Direzione di competenza, entro 30 giorni dalla richiesta, fatte salve le comunicazioni di rioccupazione già debitamente inoltrate all’Istituto.

 

Data la particolare natura dell’attività svolta, il personale navigante dovrà, inoltre, esibire, in originale, il libretto di volo o l’attestato di volo.

 

Le Direzioni INPS  inseriranno nel fascicolo personale fotocopia della prima pagina  e della pagina in cui è attestata l’ultima  annotazione dei suddetti documenti.

Tali documenti, in originale, dovranno successivamente essere esibiti dai beneficiari con cadenza trimestrale ed anche in tal caso dovrà essere conservata nel fascicolo la  fotocopia della pagina con l’ultima annotazione.

 

Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, o alla  scadenza del trimestre, senza la consegna dell’autocertificazione e l’esibizione dei documenti citati, le Direzioni sospenderanno l’erogazione del trattamento e la riprenderanno solo al  momento in cui i beneficiari avranno dato corso alla richiesta.

 

Nel caso in cui dal controllo risulti attestata un’attività di lavoro, il beneficiario decade dal diritto al trattamento e  le Direzioni sospenderanno immediatamente l’erogazione delle prestazioni, fatto salvo quanto disposto al precedente punto circa la salvaguardia del brevetto di volo.

 

L’esito dei controlli dovrà essere comunicato ai Centri per l’impiego per le attività di competenza, con lettera raccomandata o attraverso la casella istituzionale, se istituita.

 

Al momento in cui i beneficiari, in seguito alle verifiche effettuate dai Centri per l’impiego, fossero cancellati dalle liste di mobilità, l’INPS procederà al recupero di tutte le somme indebitamente percepite sia a titolo di indennità  che a titolo di prestazione integrativa  a carico del Fondo speciale.

 

Le Direzioni di produzione segnaleranno il nominativo e gli importi erogati, distinti tra prestazione INPS e integrazione dovuta dal Fondo speciale, alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito per l’inoltro al Comitato Amministratore del Fondo stesso.

 

Il Comitato amministratore del Fondo speciale, così come stabilito dal Regolamento del Fondo stesso,  è impegnato a non soddisfare le domande presentate dalle aziende in carenza di disponibilità finanziaria. 

 

Il Direttore generale

Crecco