In nome del Popolo Italiano          

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice delle pensioni consigliere Roberto Leoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1476/2008

nel giudizio in materia di pensione militare iscritto al n. 10509 (già 4150M) del registro di Segreteria, promosso dal signor S. (o S. Paolo) MAURO, nato il 15 gennaio 1950 a Pozzuoli (NA), ivi residente, alla data del ricorso, in via XXX, avverso il decreto del Ministero della difesa - direzione generale delle Pensioni n. 231, in data 21 marzo 1974;

non patrocinato il ricorrente e non rappresentata l'Amministrazione convenuta alla pubblica udienza del giorno 10 ottobre 2007;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto in

FATTO

Il signor Mauro, incorporato quale militare di leva nel febbraio 1970, in corso di servizio è stato ricoverato, tra l'altro, presso l'O.M. di Padova dal 18 al 25 gennaio 1971, con diagnosi di “duodenite ulcerosa”. Dopo le dimissioni e la fruizione di sessanta giorni di licenza di convalescenza, nel marzo 1971 è stato nuovamente ricoverato presso l'O.M. di Napoli e di lì dimesso e avviato al Corpo come “non idoneo al servizio”. Conseguentemente è stato congedato, per riforma, il 10 aprile 1971.

Con domanda colà pervenuta il 24 aprile 1971 l'interessato ha richiesto al Ministero della difesa l'attribuzione della pensione privilegiata tabellare, per dipendenza da causa di servizio degli esiti dell'infermità all'apparato digerente causa della riforma, asseritamente riportata per causa di servizio.

Nel questionario per le pensioni privilegiate ordinarie da lui sottoscritto sul MODULARIO - M. Esercito - 136 Provv. in data 7 giugno 1971, il Mauro ha, infatti, affermato di ritenere che l'infermità fosse insorta “durate l'esercitazione che consumava i pasti fuori caserma”.

L'Amministrazione ha eseguito l'istruttoria acquisendo, oltre che la documentazione sanitaria dei ricoveri presso l'O.M. di Padova ed i rapporti di servizio degli Ufficiali dell'Unità d'appartenenza del Mauro, anche:

·         il parere della C.M.O. di Napoli, sul verbale AB - N. 37/AB in data 11 aprile 1973, la quale ha posto diagnosi di “gastroduodenite ulcerosa” e giudizio, non accettato dall'interessato, di non dipendenza da c.s. in quanto “nonostante i disagi alimentari cui è stato sottoposto, non si sono potute verificare nel breve periodo di servizio prestato eventi tali da essere considerati concause preponderanti all'insorgenza dell'infermità”;

·         il parere della C.M. di 2a istanza la quale, con determina n. DS/773 assunta il 2 maggio 1973, ha confermato diagnosi e giudizio posti dalla C.M.O.;

·         il parere del C.P.P.O. che, nella seduta del 27 settembre 1973, ha pure escluso la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sulla quale l'ex militare ha basato la domanda di pensione;

ed ha emesso, in data 21 marzo 1974, il conforme decreto n. 231, menzionato in epigrafe, respingendo la domanda pensionistica del Mauro per non verificato nesso causale tra servizio e insorgenza della patologia invalidante.

Avverso siffatto provvedimento il Mauro ha proposto ricorso alla Corte dei conti, depositato in data 23 luglio 1974, introduttivo del giudizio iscritto al n. 99556 del registro della Segreteria della Sezione IV giurisdizionale per le pensioni militari, nel quale ha lamentato l'illegittimità del diniego oppostogli dall'Amministrazione, adducendo ragioni attinenti allo svolgersi del procedimento amministrativo e, soprattutto, nel merito della vicenda, riportandosi alla certificazione del medico curante dell'epoca, attestanti buone condizioni di salute prima dell'incorporazione, riferendosi al logorio fisico proprio del servizio quale causa scatenante della patologia all'apparato digerente per la quale è stato riformato ed ha concluso chiedendo alla Corte, previo eventuale esperimento di ulteriore istruttoria, di accogliere la sua doglianza, stabilendo il suo diritto alla richiesta pensione privilegiata tabellare diretta.

Intervenuto il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, che ha completato il decentramento regionale della giurisdizione della Corte dei conti, anche in materia pensionistica, il fascicolo di causa è stato trasmesso a questa Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, competente per territorio, ed il giudizio, iscritto al n. 4150M (poi 10509) del registro di Segreteria, è stato proseguito in proprio dal ricorrente (originariamente patrocinato dall'avvocato Gennaro Pollice, poi deceduto, per procura in calce al ricorso) con istanza depositata in data 18 aprile 2005.

Il ricorrente ha depositato, altresì, varie certificazioni e referti medici, risalenti agli anni tra il 1995 ed il 2007, alcune delle quali, peraltro, riferite a patologie estranee a quella sulla quale vi è controversia.

All'odierna udienza pubblica, per la discussione, non patrocinato il ricorrente e non rappresentata l'Amministrazione convenuta, non sono stati aggiunti ulteriori elementi utili al convincimento del Giudice.

Considerato in

DIRITTO

La questione all'esame del Giudice delle pensioni concerne la doglianza dell'ex militare di leva S. (o S. Paolo) Mauro, circa il diniego, oppostogli dal Ministero della difesa con il provvedimento impugnato, d'attribuzione di trattamento pensionistico privilegiato tabellare, per non dipendenza da c.s. di “gastroduodenite ulcerosa”.

Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

In materia, il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone all'articolo 64 che il diritto al trattamento pensionistico privilegiato per i dipendenti statali sorga allorquando abbiano subite menomazioni ascrivibili alla tabella A annessa alla legge n. 313 del 1968, e successive modifiche e integrazioni, in derivazione di infermità o lesioni contratte in servizio e nell'adempimento di obblighi del servizio medesimo e quando i fatti di servizio abbiano costituito causa ovvero concausa efficiente e determinante alla contrazione delle infermità medesime. Per i militari di leva operano, poi, le disposizioni contenute negli articoli 67 e ss. del medesimo decreto presidenziale, in tema di ascrivibilità a categoria pensionistica delle infermità, ferite o lesioni, con riferimento alla reversibilità o meno degli esiti lesivi derivatine.

Le indicate disposizioni trovano applicazione anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio in quanto - benché il provvedimento impugnato costituisca l'esito di un procedimento avviato con domanda antecedente all'entrata in vigore del menzionato testo unico del 1973 - per effetto dell'articolo 256 dello stesso atto normativo, “Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale alla data di entrata in vigore del presente testo unico”, qual è il giudizio instaurato dal Mauro, “si applicano le disposizioni del testo unico, anche per gli effetti anteriori alla predetta data”.

Tanto premesso, nel merito il Giudice ritiene che la condizione della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata al Mauro in corso di servizio, e per la quale egli fu riformato, non risulti verificata.

Innanzi tutto, dall'istruttoria amministrativa è emerso che il dato cronologico non consenta l'affermazione del nesso causale tra servizio e patologia, né - sotto altro profilo - sono risultate le condizioni di vitto particolarmente incongrue alle quali il ricorrente ha riferito la causa d'insorgenza.

Risulta, così, anche a tener conto della certificazione d'epoca del medico curante del Mauro, che gli eventi del servizio militare abbiano costituito non la causa dell'instaurarsi della patologia, quanto piuttosto il momento dell'evidenziazione della stessa, sollecitata dal mutamento delle condizioni di vita, seppur nel breve periodo temporale considerato (il ricovero all'O.M. di Padova, ove fu posta la prima diagnosi di gastroduodenite ulcerosa, risale a meno di un anno dopo l'incorporazione del Mauro).

Né, a confutazione delle considerazioni medico legali acquisite, ha addotto utili elementi lo stesso ricorrente, il quale s'è limitato a reclamare il beneficio pensionistico, indicando quali cause d'insorgenza i “pasti fuori caserma” consumati “durante l'esercitazione”. Né il labile argomento trova sostegno nella documentazione sanitaria depositata successivamente, in parte non pertinente, in parte, comunque, riferita ad oltre venticinque/trenta anni dopo la riforma, e - in ogni caso - attestante la pregressa sussistenza della patologia (sulla quale non vi è contesa), ma non utile ai fini di una differente prospettazione del profilo etiopatogenetico.

Sotto questo profilo il Giudice ritiene di dover sottolineare che, anche nel giudizio pensionistico, l'onere probatorio dei fatti posti a sostegno della domanda giudiziale - benché agevolato - incombe pur sempre a chi rivendica la lesione di un proprio diritto nell'àmbito del rapporto controverso e tale onere, nel caso, non risulta in alcuna guisa soddisfatto, tenuto conto degli argomenti e dei documenti addotti dal ricorrente in rapporto alle risultanze istruttorie acquisite.

Consegue, pertanto, che il provvedimento negativo impugnato non merita alcuna censura e deve esser confermato anche in questa sede giudiziale.

La natura della controversia induce, altresì, il Giudice a pronunciarsi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

il Giudice delle pensioni della

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

DELLA CORTE DEI CONTI

visti gli articoli 64, 67 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; 2729 c.c.; 116 c.p.c.;

definitivamente pronunciando

RESPINGE

il ricorso in epigrafe, con il quale è stato instaurato il giudizio iscritto al n. 10509 (già 4150M) del registro di Segreteria, proposto dal signor S. (o S. Paolo) Mauro avverso il decreto del Ministero della difesa - direzione generale delle Pensioni n. 231, in data 21 marzo 1974.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso a Napoli, il giorno 10 ottobre 2007.

                              IL GIUDICE DELLE PENSIONI

                                   (Roberto LEONI)

 

Depositata in Segreteria il giorno

             IL DIRIGENTE