MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2008
“Criteri e modalita' di individuazione dei titolari della Carta
Acquisti, dell'ammontare del beneficio unitario e modalita' di
utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 113.”
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell'economia e delle finanze
e
IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
che:
al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti;
al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di
una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al
pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con
onere a carico dello Stato;
al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, de:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del
beneficio, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti
pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia'
ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo
familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori
elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo
bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione
del beneficio;
al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione
della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione,
possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;
al comma 34, prevede che ai fini dell'attuazione delle
disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro
il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze
possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste
Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.;
al comma 35, lettera b), prevede che il Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale,
individui un gestore del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di
sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici;
al comma 36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei
titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle
dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso,
forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o delle
amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi
da questo impartiti;
al comma 38, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione
della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri
soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di
gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi,
si provveda mediante utilizzo del citato Fondo;
al comma 38-bis, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del
decreto di cui al citato comma 33, e successivamente entro il 31
dicembre di ogni anno, il Governo presenti una relazione al
Parlamento sull'attuazione della carta acquisti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,
ed in particolare l'art. 12, comma 1, concernente «Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo che ha istituito, tra gli
altri, il Ministero dell'economia e delle finanze, organizzato in
Dipartimenti, e il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali», che istituisce il Segretariato
generale;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»;
Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240, del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie recante «Regolamento di gestione
dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati»
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
«Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.
449»;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e la legge 24
dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, di approvazione del «Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo
A).»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato»;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 128414 del 26 agosto
2008, recante elementi informativi ai fini dell'attuazione del citato
art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
96257 del 2 settembre 2008 recante variazione di bilancio per la
dotazione iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro;
Ritenuto che, in considerazione della variabilita' delle giacenze,
derivante anche dalla natura delle fonti di alimentazione del Fondo
di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del
2008, si rendano necessari meccanismi di modulazione degli impegni di
spesa atti a garantire in ogni caso la copertura dei benefici
concessi con le risorse disponibili;
Considerato che a norma del citato art. 81, comma 32, del
decreto-legge n. 112 del 2008, la carta acquisti deve essere
destinata ai residenti di cittadinanza italiana che versano in
condizione di maggior disagio economico e che a tal fine, a norma del
comma 33 del medesimo articolo, debbano essere utilizzati idonei
strumenti atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo
bisogno;
Considerato che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente,
ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
rappresenta uno strumento idoneo per la valutazione della situazione
economica dei nuclei familiari;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del
2008, puo' avvalersi di enti pubblici ai fini dell'attuazione del
comma 32 del medesimo articolo e che l'Istituto nazionale previdenza
sociale e' ente pubblico previdenziale con specifica competenza
nell'erogazione di benefici sociali e che provvede, tra l'altro, al
pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito e di quelle che
agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose;
Considerato, pertanto, che l'Istituto nazionale previdenza sociale
e' in possesso delle competenze e dei requisiti necessari per lo
svolgimento delle attivita' di Soggetto attuatore dell'intervento;
Vista la nota n. 8270 del 10 settembre 2008 con la quale l'Istituto
nazionale previdenza sociale ha comunicato la propria disponibilita'
a svolgere le attivita' di Soggetto attuatore, come individuate nel
presente decreto;
Ritenuto, ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge
n. 112 del 2008, di avvalersi dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale per lo svolgimento di alcune attivita' funzionali
all'attuazione della disposizione di cui al citato art. 81, comma 32,
del decreto-legge n. 112 del 2008;
Sentito, per quanto di competenza, il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la nota n. 7195 del 16 settembre 2008 con la quale il
Dipartimento delle Finanze ha espresso, per quanto di competenza,
parere positivo sul testo del presente decreto;
Decretano:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) «Cittadino residente»: cittadino italiano regolarmente
registrato nell'Anagrafe della Popolazione Residente, i cui dati
anagrafici e successive variazioni sono accertati attraverso il
sistema INA-SAIA gestito dal Ministero dell'interno;
b) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
c) «Trattamenti»: l'importo annuo dei trattamenti forniti, a
qualsiasi titolo, anche se non fiscalmente imponibili, dall'Istituto
nazionale previdenza sociale e dagli enti erogatori di pensione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388 e successive modificazioni, con esclusione dei soli importi
relativi ad arretrati;
d) «Amministrazione responsabile»: il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro;
e) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale previdenza sociale;
f) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge n. 112 del 2008;
g) «Convenzione di gestione»: la convenzione regolante il rapporto
tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero il soggetto di
cui questo si avvale ai sensi del citato art. 81, comma 34, del
decreto-legge n. 112 del 2008, e il Gestore del servizio;
h) «Carta Acquisti»: la carta acquisti di cui al citato art. 81,
comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008;
i) «Beneficiario»: il Cittadino residente in possesso dei
requisiti per l'ottenimento della Carta Acquisti;
j) «Titolare»: il soggetto cui e' intestata la Carta Acquisti;
k) «Fondo»: il Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008;
l) «Immobile ad uso abitativo»: un immobile di categoria catastale
da A1 a A9, o A11;
m) «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia il primo del
mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre;
n) «Soggetto incapiente»: soggetto che possiede un reddito
complessivo di cui all'art. 8 del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, al netto della
deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avente
un'imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di
famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o
altri redditi di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo Testo unico,
delle ritenute, non supera euro 10,33; il reddito citato fa
riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente al momento di
richiesta o di verifica, fatta salva la facolta' del richiedente di
rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
merito al reddito relativo al periodo d'imposta immediatamente
antecedente.
Art. 2.
Attivita' dell'Amministrazione responsabile
1. L'Amministrazione responsabile, titolare del trattamento dei
dati personali necessari all'attuazione del citato art. 81, commi 29
e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008 e del presente decreto,
svolge le seguenti attivita':
a) esercita la facolta' di avvalersi di altri soggetti ai sensi
del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008 e li
designa responsabili del trattamento dei dati personali, anche sotto
i profili della sicurezza, come previsto dall'art. 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) svolge, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, funzioni di vigilanza sull'attuazione delle
disposizioni di cui al citato art. 81, comma 29 e seguenti, del
decreto-legge n. 112 del 2008 e di cui al presente decreto;
c) emana, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, direttive e istruzioni al Soggetto
Attuatore;
d) emana, nei limiti previsti dalla Convenzione di gestione,
direttive e istruzioni al Gestore del servizio;
e) individua, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, i casi di disattivazione delle Carte
Acquisti;
f) gestisce il conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 11,
rendendone il conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827;
g) dispone ed effettua controlli, anche avvalendosi della Guardia
di Finanza e del Soggetto Attuatore, sulle dichiarazioni rese dai
beneficiari o sulle rendicontazioni predisposte dal Soggetto
Attuatore e dal Gestore del servizio;
h) stabilisce, in conformita' alla normativa, i criteri e le
modalita' di versamento al Fondo da parte di soggetti privati e
pubblici;
i) dispone, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, le iniziative di comunicazione di cui
all'art. 14;
j) predispone, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, una relazione annuale sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 3.
Attivita' del Soggetto Attuatore
1. Il Soggetto Attuatore, che agisce anche in qualita' di
responsabile del trattamento dei dati personali, svolge, anche
attraverso l'adozione di idonei strumenti informatici, le seguenti
attivita':
a) predispone lo schema dei moduli di richiesta corredato di
idonea informativa sul trattamento dei dati personali, da compilare a
cura dei richiedenti il beneficio;
b) acquisisce le informazioni funzionali alla verifica della
compatibilita' dei requisiti in possesso dei richiedenti con i
requisiti di cui all'art. 5, individuando i casi in cui le
informazioni sono acquisite direttamente dalle Amministrazioni o
dagli enti detentori, ovvero quelli in cui ricorrere alle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) individua le modalita' di accertamento e verifica periodica
della compatibilita' delle informazioni, sulla base delle
informazioni acquisite tramite le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero presenti nelle basi dati delle Amministrazioni o enti
detentori al momento in cui viene effettuata la verifica, con i
requisiti di cui all'art. 5;
d) individua i periodi temporali cui le informazioni acquisite
dalle Amministrazioni o enti detentori, o forniti dai richiedenti,
devono fare riferimento;
e) dispone, una volta acquisite le richieste, l'avvio degli
accrediti a favore dei titolari delle carte, previa verifica della
compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui
all'art. 5;
f) autorizza, ai sensi dell'art. 5, l'eventuale intestazione della
Carta Acquisti a soggetto diverso dal beneficiario;
g) dispone la misura degli accrediti periodici da effettuare sulle
Carte Acquisti, e tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma
2, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite
con i requisiti di cui all'art. 5;
h) dispone, nei casi individuati dall'Amministrazione
responsabile, la disattivazione della Carta Acquisti intestata al
beneficiario o al suo avente titolo ai sensi dell'art. 5;
i) predispone una relazione annuale sulle attivita' svolte,
secondo indicazioni fornite dall'Amministrazione responsabile,
d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
Art. 4.
Attivita' del Gestore del servizio
1. Il Gestore del servizio, che agisce in applicazione della
Convenzione di gestione, anche in qualita' di responsabile del
trattamento dei dati personali, svolge le seguenti attivita':
a) riceve e verifica la conformita' delle richieste di accesso al
beneficio effettuate dai potenziali beneficiari o dai loro aventi
titolo, mettendo a disposizione, a tal fine, una rete distributiva
diffusa in maniera capillare sul territorio dello Stato;
b) trasmette telematicamente le richieste al soggetto attuatore,
secondo modalita' stabilite nella Convenzione di gestione;
c) produce, emette e distribuisce le Carte Acquisti, secondo
specifiche tecniche stabilite nella Convenzione di gestione;
d) esegue gli accrediti periodici di ciascuna Carta Acquisti sulla
base delle disposizioni del Soggetto Attuatore, secondo modalita'
stabilite nella Convenzione di gestione;
e) disattiva la Carta Acquisti sulla base delle disposizioni del
Soggetto Attuatore;
f) fornisce un idoneo servizio di informazioni al pubblico,
secondo modalita' stabilite nella Convenzione di gestione;
g) gestisce tutti i rapporti amministrativi inerenti i compiti di
cui alle precedenti lettere, ivi inclusi l'invio di comunicazioni ai
titolari della Carta Acquisti, la digitalizzazione, archiviazione e
conservazione della documentazione ai soli fini e limitatamente
all'attuazione delle finalita' previste dall'art. 81, commi 29 e
seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, la rendicontazione al
soggetto attuatore, la protezione della documentazione e dei dati
acquisiti;
h) riceve gli ordini e raccoglie i pagamenti relativi ai servizi
sostitutivi di cui all'art. 8, comma 4;
i) assicura all'Amministrazione responsabile o ai soggetti di cui
questa si avvale a fini di accertamento, l'accesso alla
documentazione cartacea ed elettronica relativa alla gestione del
servizio;
j) predispone una rendicontazione, corredata di una relazione,
delle attivita' svolte, secondo specifiche tecniche stabilite nella
Convenzione di gestione.
Art. 5.
Beneficiari e titolari
1. La Carta Acquisti e' concessa ai Cittadini residenti in
possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:
a) avere eta' non inferiore ad anni 65;
b) essere un Soggetto incapiente;
c) non godere di Trattamenti, oppure godere di Trattamenti di
importo inferiore a euro 6.000; nel caso in cui l'importo dei
trattamenti dipenda da redditi propri, il cumulo dei redditi e dei
trattamenti deve essere inferiore a euro 6.000; i redditi propri da
considerare sono quelli rilevanti ai fini della definizione
dell'ammontare dei trattamenti;
d) avere un ISEE, in corso di validita', inferiore a euro 6.000;
e) non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge:
i) intestatario/i di piu' di una utenza elettrica domestica;
ii) intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
iii) intestatario/i di piu' di una utenza del gas;
iv) proprietario/i di piu' di un autoveicolo;
v) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di
piu' di un immobile ad uso abitativo;
vi) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di
immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
vii) titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella
dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera d), superiore a
euro 15.000;
f) non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche
amministrazioni, per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o
detenzione in istituti di pena;
Oppure in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:
g) avere eta' inferiore ad anni 3;
h) avere ISEE, in corso di validita', inferiore a euro 6.000;
i) non essere, insieme agli esercenti la potesta' o ai soggetti
affidatari:
i) intestatari di piu' di una utenza elettrica domestica;
ii) intestatari di piu' di una utenza elettrica non domestica;
iii) intestatari di piu' di due utenze del gas;
iv) proprietari di piu' di due autoveicoli;
v) proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di piu'
di un immobile ad uso abitativo;
vi) proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di
immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
vii) titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella
dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera h), superiore a
euro 15.000.
2. I tutori, gli esercenti la potesta' sui beneficiari e i soggetti
affidatari hanno titolo a richiedere l'intestazione della Carta
Acquisti. In caso di esercizio della potesta' su piu' di un minore
beneficiario, puo' essere richiesto l'accredito di piu' benefici
sulla medesima Carta.
3. I Beneficiari con impedimenti di natura fisica possono chiedere
l'intestazione della Carta Acquisti a persone di fiducia, presentando
motivata richiesta, secondo modalita' stabilite dal Soggetto
Attuatore, da rinnovarsi periodicamente. Il medesimo soggetto non
puo' essere indicato da piu' di due Beneficiari, fatti salvi i
seguenti casi:
a) tutori che posseggono piu' deleghe per espresso incarico
dell'autorita' giudiziaria;
b) soggetti che, per ragioni del loro ufficio, utilizzano il
beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per
anziani oppure di residenti che vivono in comunita' di anziani o
comunita' religiose.
Art. 6.
Modalita' di consegna della Carta Acquisti
1. I cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, o gli
aventi titolo ai sensi del medesimo articolo, presentano richiesta
della Carta Acquisti al Gestore del servizio secondo modelli
predisposti dal Soggetto Attuatore.
2. Il Gestore del servizio, previa verifica della sua conformita',
comunica la richiesta per via telematica al Soggetto Attuatore e
consegna al richiedente una Carta Acquisti, priva di disponibilita'
finanziaria, intestata al Beneficiario ovvero al suo avente titolo,
fermo restando che solo con l'accreditamento di cui all'art. 9 si
verifica l'ammissione ai benefici della Carta Acquisti.
Art. 7.
Beneficio concesso
1. Ai titolari della Carta Acquisti e' concessa, per ciascun
Bimestre, previa verifica della compatibilita' delle informazioni
acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, nonche' della
disponibilita' di risorse nel conto di cui all'art. 11, una
disponibilita' pari a un sesto dell'importo unitario di cui al comma
3.
2. Le disponibilita' concesse in un Bimestre e non spese in tale
Bimestre possono essere utilizzate al massimo entro i due Bimestri
successivi.
3. L'importo unitario del beneficio, rapportato su base annuale,
comunque riconosciuto fatta salva la disponibilita' di risorse nel
conto di cui all'art. 11, e' pari a euro 480,00
(quattrocentoottanta/00).
4. L'importo unitario del beneficio puo' essere modulato per
diverse categorie di Beneficiari, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, per tenere conto dei vincoli di cui
all'art. 12, comma 3.
Art. 8.
Modalita' di fruizione del beneficio
1. La Carta Acquisti e' finalizzata all'acquisto da parte del
Titolare di beni destinati al soddisfacimento delle esigenze
prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche
energetiche e sanitarie del Beneficiario.
2. La Carta Acquisti deve poter essere fruibile direttamente, come
strumento di pagamento, su almeno uno dei circuiti telematici di
pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.
3. La Convenzione di gestione individua le categorie di esercizi,
associabili alla vendita di generi alimentari o al pagamento di
bollette energetiche o di forniture di gas, in cui e' consentito
l'utilizzo della Carta Acquisti e disciplina eventuali ulteriori
limitazioni all'uso, di carattere geografico o telematico, al fine di
ridurre possibili abusi.
4. Al fine di assicurare la fruibilita' del beneficio nelle aree in
cui non sono diffusi terminali di pagamento elettronico,
l'Amministrazione responsabile puo' individuare, per i Titolari che
ne fanno richiesta, servizi sostitutivi di consegna di buoni di
acquisto.
Art. 9.
Accreditamenti
1. All'inizio di ciascun Bimestre, il soggetto attuatore, previa
verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i
requisiti di cui all'art. 5, nonche' della disponibilita' di risorse
nel conto di cui all'art. 11, comunica per via telematica al Gestore
del servizio la disponibilita' da accreditare o da ritirare su
ciascuna Carta in applicazione dell'art. 7.
2. Il primo accreditamento, previa verifica della compatibilita'
delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, e'
effettuato nel Bimestre successivo alla data di richiesta.
3. In sede di prima applicazione, per le domande pervenute entro il
31 dicembre 2008, tenuto conto del termine di attuazione previsto
dall'art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, il primo
accreditamento e' disposto immediatamente alla verifica della
compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui
all'art. 5, e include, oltre alla disponibilita' dell'ultimo Bimestre
2008, anche la disponibilita' relativa al mese di ottobre 2008, pari
ad un dodicesimo del beneficio unitario. L'accreditamento del primo
Bimestre 2009, da effettuarsi previa verifica della disponibilita' di
risorse nel conto di cui all'art. 11, puo' essere posposto al mese di
febbraio 2009.
Art. 10.
Rideterminazione della misura delle soglie di accesso al beneficio e
sospensione degli accrediti
1. Nel caso in cui risultino risorse disponibili nel Fondo, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, potranno essere
rimodulati, per l'estensione del beneficio, la misura delle soglie di
cui all'art. 5, ovvero il beneficio unitario di cui all'art. 7,
oppure potranno essere incluse ulteriori tipologie di soggetti
beneficiari.
2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili nel Fondo,
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, saranno
rimodulati, fino al ristabilimento della compatibilita' finanziaria,
la misura delle soglie di cui all'art. 5, ovvero il beneficio
unitario di cui all'art. 7. Ove necessario, sono disposte la
sospensione degli accrediti di cui all'art. 9, comma 1 e la
disattivazione delle Carte Acquisti, da effettuarsi rispettivamente a
cura del Soggetto Attuatore e del Gestore del servizio.
3. Le nuove misure delle soglie e i nuovi importi del beneficio
unitario si applicano a tutte le richieste di nuove Carte e a tutti
gli accrediti sulle Carte attive successivi alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma
precedente.
Art. 11.
Risorse finanziarie del Fondo
1. Le disponibilita' attuali e future del Fondo affluiscono in un
apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato all'Amministrazione responsabile.
Art. 12.
Versamenti a titolo spontaneo e solidale
1. I versamenti a titolo spontaneo e solidale da parte dei privati
sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.
2. L'Amministrazione responsabile disciplina le modalita' di
versamento dei contributi a titolo spontaneo e solidale da parte dei
soggetti privati.
3. I soggetti privati, nel rispetto della destinazione del Fondo e
della disciplina di cui al comma 2, possono vincolare l'utilizzo dei
propri contributi a specifici usi.
Art. 13.
Trattamento e riservatezza dei dati personali
La Convenzione di gestione, nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, disciplina le modalita' di trattamento dei dati
personali acquisiti e trattati dai soggetti di cui si avvale
l'Amministrazione responsabile secondo quanto previsto dal
decreto-legge, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 14.
Iniziative di comunicazione
1. Ai soggetti che risultano potenzialmente beneficiari della Carta
Acquisti, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione
responsabile, puo' essere inviata comunicazione postale recante le
modalita' di ottenimento del beneficio e indicazioni per l'eventuale
presentazione di ulteriore documentazione, ai fini dell'ottenimento
della Carta.
2. Le comunicazioni postali di cui ai commi precedenti sono incluse
in buste in bianco non associabili al programma.
Art. 15.
Disegno della carta
1. La Carta Acquisti non e' personalizzata e non riporta stampato
il nome dell'intestatario. Sulla Carta possono essere riportati i
simboli della Repubblica e i colori nazionali ed uno o piu' simboli
che consentano il riconoscimento della carta stessa, ai soli fini di
consentire l'associazione della carta a benefici accessori a favore
dei Beneficiari.
Art. 16.
Spese di attuazione
1. La disponibilita' del Fondo e' destinata all'erogazione del
beneficio di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
2. Alle spese attuative connesse all'erogazione del beneficio di
cui al comma 1 si provvede nel limite massimo dell'1,5 per cento, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi destinati a
tale scopo versati da soggetti privati ai sensi dell'art. 12, delle
risorse affluite al conto di cui all'art. 11 e a valere sullo stesso
conto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2008
Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
Grilli
Il segretario generale
del Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali
Verbano
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziario, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 231