COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE
29 luglio 2008
Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. (Deliberazione n. 275).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare:
a) l'art. 128-bis, in base al quale i soggetti di cui all'art.
115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in possesso dei requisiti disciplinati dal CICR, su
proposta della Banca d'Italia, in modo da assicurare che l'organo
giudicante sia imparziale e rappresentativo e che le procedure
assicurino rapidita', economicita' della risoluzione delle
controversie ed effettivita' della tutela;
b) gli articoli 53, comma 1, lettera d), 107, comma 2, e
114-quater, secondo cui la Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale
aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144, «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta» e, in
particolare, l'art. 2, comma 3, che dichiara applicabili a Poste
Italiane S.p.A. talune disposizioni del TUB, ivi inclusi gli
articoli 53 e 128-bis, in relazione all'attivita' di bancoposta;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229»;
Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie costituisce un utile strumento per
migliorare i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico nei
prestatori di servizi bancari e finanziari, con effetti positivi
anche sul piano del contenimento dei rischi legali e reputazionali
delle banche e degli intermediari finanziari;
Ritenuto che la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della
tutela nei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
siano assicurate da regole procedimentali uniformi e che
l'imparzialita' e la rappresentativita' degli organi decidenti
richiedano una composizione dei medesimi rimessa a soggetti
riconosciuti come effettivamente rappresentativi dei diversi
interessi coinvolti;
Ritenuto che, ai predetti fini, siano attribuiti alla Banca
d'Italia compiti regolamentari e organizzativi;
Vista la lettera della Consob n. 8018070 del 28 febbraio 2008;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente deliberazione, si intende per:
a) «cliente», il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario
un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi
bancari e finanziari. Per le operazioni di factoring, si considera
cliente il cedente, nonche' il debitore ceduto con cui il cessionario
abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non
rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via
professionale l'attivita' di intermediazione nei settori bancario,
finanziario, assicurativo e previdenziale;
b) «controversia», una contestazione relativa a operazioni e
servizi bancari e finanziari, con l'esclusione di quelli non
assoggettati al titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4,
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (TUF);
c) «intermediari», le banche, gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB che operano nei
confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste
Italiane S.p.A. in relazione all'attivita' di bancoposta, le banche e
gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del
pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del TUB;
d) «sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie»,
l'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli
interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella
controversia, dal procedimento e dalle relative strutture
organizzative regolati dalla presente delibera.
Art. 2.
Disposizioni di carattere generale
1. Gli intermediari aderiscono a sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie.
2. Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo
decidente costituito secondo quanto previsto dall'art. 3. La Banca
d'Italia puo' stabilire che l'organo decidente sia articolato in piu'
collegi su base territoriale.
3. L'attivita' di segreteria tecnica per l'organo decidente e'
svolta dalla Banca d'Italia.
4. Possono essere sottoposte alla cognizione dell'organo decidente
le controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi,
facolta', purche' l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le
parti non sia superiore a 100.000 euro.
5. Sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che
non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della
violazione dell'intermediario, nonche' le questioni relative a beni
materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto
del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad
esso collegati.
6. Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie gia'
sottoposte all'autorita' giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale
ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai
sensi di norme di legge.
7. Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa
in merito alle procedure di ricorso.
8. Il diritto di ricorrere ai sistemi di cui al comma 1 non puo'
formare oggetto di rinuncia da parte del cliente.
9. La Banca d'Italia determina il compenso spettante ai componenti
dell'organo decidente, che e' posto a carico dei soggetti di cui
all'art. 3, comma 2, per i membri da essi designati; gli intermediari
che non aderiscono agli organismi associativi individuati ai sensi
dell'art. 3, comma 2, contribuiscono al pagamento del compenso dei
componenti dell'organo decidente di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b), secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
10. Il ricorso e' gratuito per i clienti, salvo il versamento di un
importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura, che
viene rimborsato dall'intermediario qualora il ricorso sia accolto in
tutto o in parte. La Banca d'Italia puo' rivedere la misura di detto
importo alla luce dell'esperienza applicativa.
Art. 3.
Organo decidente
1. L'organo decidente, i cui componenti sono nominati con
provvedimento della Banca d'Italia, e' costituito da:
a) il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia;
b) un membro designato dagli intermediari;
c) un membro designato dalle associazioni rappresentative dei
clienti.
2. La designazione del componente di cui al comma 1, lettera b), e'
effettuata secondo modalita', indicate dalla Banca d'Italia, che
assicurano la rappresentativita' degli intermediari, anche attraverso
il riconoscimento di organismi associativi di intermediari
appartenenti alle diverse tipologie e distribuiti sull'intero
territorio nazionale.
3. La designazione del componente di cui al comma 1, lettera c), e'
effettuata secondo modalita' indicate dalla Banca d'Italia, la quale
fa riferimento, per i consumatori, al Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto
legislativo n. 206/2005 e, per le altre categorie di clienti, ad
associazioni di categoria che raccolgano un significativo numero di
aderenti, distribuiti sull'intero territorio nazionale, e che abbiano
svolto attivita' continuativa nei tre anni precedenti.
4. La composizione dell'organo decidente, per quanto riguarda i
membri designati ai sensi delle lettere b) e c), e' determinata in
funzione della tipologia dell'intermediario interessato, dell'oggetto
della controversia ovvero della categoria di appartenenza del cliente
che ha presentato il ricorso, secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia.
5. Con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti, sono
nominati uno o piu' componenti supplenti che possono essere chiamati
a sostituire i corrispondenti componenti effettivi di cui al comma 1
in caso di assenza, impedimento o astensione.
6. In caso di assenza, impedimento o astensione del presidente, le
relative funzioni sono svolte dal piu' anziano dei membri effettivi
di cui al comma 1, lettera a), ovvero, in mancanza, dal piu' anziano
dei corrispondenti membri supplenti.
7. Qualora i membri effettivi o supplenti dell'organo decidente di
cui al comma 1, lettere b) e c), non siano designati entro trenta
giorni dalla richiesta, la Banca d'Italia designa un membro
provvisorio.
8. Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri
tre anni; il mandato e' rinnovabile una sola volta.
9. La Banca d'Italia puo' dichiarare la decadenza dall'ufficio dei
componenti che abbiano effettuato reiterate assenze ovvero revocare
uno o piu' componenti per giusta causa. In caso di necessita', al
fine di assicurare la continuita' di funzionamento dell'organo
decidente, la Banca d'Italia puo' sostituire i componenti decaduti o
revocati con membri provvisori, che rimangono in carica fino alla
reintegrazione dell'organo con i componenti nominati ai sensi dei
commi precedenti.
10. I componenti dell'organo decidente sono scelti tra persone di
esperienza e professionalita', in particolare in materia bancaria,
finanziaria o di tutela dei consumatori. Non possono essere nominati
componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto
cariche sociali o svolto attivita' di lavoro subordinato ovvero di
lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e
continuativa presso gli intermediari e le loro associazioni o presso
le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti.
Art. 4.
Reclamo all'intermediario
1. Il ricorso e' preceduto da un reclamo all'intermediario, anche
qualora quest'ultimo abbia promosso forme di composizione delle
controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori.
2. Presso l'intermediario opera un ufficio reclami ovvero viene
individuato il responsabile della relativa funzione.
3. L'intermediario si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione
del reclamo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per
l'adempimento.
Art. 5.
Avvio del procedimento
1. Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia
avuto esito nel termine di cui all'art. 4, comma 3, puo' presentare
il ricorso, direttamente o attraverso la propria associazione di
categoria, dandone tempestiva comunicazione all'intermediario,
purche' non siano trascorsi piu' di dodici mesi dalla presentazione
del reclamo.
2. Il ricorso e' indirizzato al collegio nella cui zona di
competenza territoriale il cliente ha la propria sede o residenza
presso la relativa segreteria tecnica, utilizzando la modulistica
preventivamente pubblicata a tal fine. Il ricorso puo' inoltre essere
presentato presso ogni filiale della Banca d'Italia, che provvede a
inoltrarlo al collegio competente.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 1 gli intermediari trasmettono le proprie controdeduzioni,
unitamente a tutta la documentazione relativa al reclamo, agli
organismi associativi individuati dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 3, comma 2, ovvero, se non aderiscono ai medesimi,
direttamente alla segreteria tecnica. Gli organismi associativi,
verificata la completezza della documentazione e il rispetto delle
norme procedurali, la inoltrano entro quindici giorni dalla ricezione
della stessa alla segreteria tecnica.
Art. 6.
Procedimento dinanzi al collegio e decisione sul ricorso
1. Il collegio si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in
cui ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine per la presentazione di queste ultime da parte
dell'intermediario o degli organismi associativi ai sensi dell'art.
5. La segreteria tecnica svolge un'istruttoria preliminare diretta a
valutare la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione del
ricorso al collegio. Il termine di cui al presente comma puo' essere
sospeso una o piu' volte per chiedere ulteriori elementi alle parti,
fissando un termine massimo per la loro produzione.
2. Il collegio e' regolarmente costituito con la presenza di tutti
e cinque i suoi componenti. La decisione sul ricorso e' assunta a
maggioranza.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, i componenti del
collegio che si trovino in situazioni di conflitto di interessi
rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia si
astengono, previa segnalazione al collegio, dalla decisione sul
ricorso; in luogo dei componenti astenuti, subentrano i rispettivi
supplenti.
4. Il collegio, d'ufficio o su istanza di parte, dichiara
l'interruzione del procedimento qualora consti l'avvio di un
tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Se la
conciliazione non riesce, il ricorso puo' essere riproposto senza
necessita' di un nuovo reclamo all'intermediario. Qualora la
controversia sia sottoposta all'autorita' giudiziaria ovvero a
giudizio arbitrale nel corso del procedimento, il collegio,
verificato l'interesse del ricorrente alla conclusione di
quest'ultimo, puo' dichiarame l'estinzione.
5. La decisione sul ricorso e' motivata e comunicata alle parti
entro trenta giorni dalla pronuncia; essa e' assunta sulla base della
documentazione raccolta e delle previsioni di legge e regolamentari
in materia, nonche' dei codici di condotta cui l'intermediario
aderisca. Essa puo' contenere indicazioni volte a favorire le
relazioni tra intermediari e clienti.
6. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso,
l'intermediario adempie alla decisione entro trenta giorni dalla
comunicazione della pronuncia, ovvero nel diverso termine previsto
dalla medesima.
7. Nei casi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento della
decisione ovvero nei casi di mancata cooperazione dell'intermediario,
l'inadempienza e' resa pubblica secondo le modalita' stabilite dalla
Banca d'Italia.
8. Resta ferma la facolta' per entrambe le parti di ricorrere
all'autorita' giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto
dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. La Banca d'Italia emana le disposizioni applicative della
presente delibera prevedendo, tra l'altro, caratteristiche e compiti
della segreteria tecnica e degli organismi associativi individuati ai
sensi dell'art. 3, comma 2, l'istituzione di specifici flussi
informativi, l'utilizzo diffuso di strumenti di comunicazione
elettronica, l'adesione dei sistemi alla rete Fin.Net promossa dalla
Commissione europea e i casi in cui gli intermediari aventi sede in
altro Stato membro dell'Unione europea possono, in alternativa a
quanto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, aderire a un sistema
per la risoluzione stragiudiziale delle controversie estero facente
parte della stessa rete Fin.Net.
2. Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'adesione di
cui all'art. 2, comma 1, anche attraverso gli organismi associativi
cui aderiscano, entro tre mesi dall'adozione delle disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo, secondo le modalita'
individuate dalle medesime disposizioni.
3. Gli intermediari che, successivamente all'entrata in vigore
delle disposizioni di cui al comma 1, intendano svolgere in Italia
operazioni e servizi bancari e finanziari, effettuano la
comunicazione di cui al comma 2 prima di iniziare tale attivita'.
4. La Banca d'Italia provvede alla pubblicazione di una relazione
annuale concernente l'attivita' degli organi decidenti.
5. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione.
Roma, 29 luglio 2008
Il Presidente: Tremonti