COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE
29 luglio 2008
Disciplina delle attivita' di rischio e di altri conflitti di
interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti
collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4 e 4-quater, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (Deliberazione n. 277).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni (TUB), e in particolare:
l'art. 1, comma 2, lettera h-quater), che definisce le
partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i
diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
il comma 2, lettera h-quinquies), del medesimo articolo che
definisce rilevanti le partecipazioni che comportano il controllo
dell'intermediario e le partecipazioni individuate dalla Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, con riguardo
alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di
voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa';
l'art. 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento
del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni;
l'art. 53, comma 4, in base al quale: i) la Banca d'Italia, in
conformita' delle deliberazioni del CICR, stabilisce condizioni e
limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attivita' di
rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente
o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del
gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati; ii) ove
verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di
interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti
specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio;
l'art. 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia
individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni previste
dal comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi
connessi con la partecipazione;
l'art. 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in
conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di
interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in
relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
l'art. 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, impartisce
alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o
particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche'
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
l'art. 136, il quale disciplina la procedura per deliberare
l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra
societa' del gruppo bancario, con una serie di soggetti
specificamente indicati;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante la «Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi», e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche
costituite in forma di societa' cooperativa a responsabilita'
limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci
(«banche di garanzia collettiva dei fidi»);
Visti i «principi contabili internazionali» nn. 24 e 28 come
riportati dal Regolamento 2238/2004/CE della Commissione;
Vista la disciplina dei grandi fidi contenuta nella Direttiva
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio;
Visto il decreto n. 242633 del Ministro del tesoro - Presidente del
CICR del 22 giugno 1993, recante «Controllo dei grandi fidi»;
Vista la propria deliberazione del 19 luglio 2005, n. 1057, recante
«Disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri
intermediari nonche' dei finanziamenti bancari a parti correlate»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005;
Vista la propria deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 240,
recante «Disciplina delle attivita' di rischio delle banche e dei
gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2006;
Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle
finanze - Presidente del CICR del 27 dicembre 2006, n. 933, recante
«Recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2007;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:
Art. 1.
Soggetti collegati
1. Ai fini della presente delibera si intende per:
1) parte correlata:
a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso la banca o la societa' capogruppo;
b) il titolare di una partecipazione, la cui acquisizione e'
soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19
del TUB ovvero di altra Autorita' di vigilanza estera, nella banca o
nella societa' capogruppo e chi esercita i diritti a essa inerenti,
nonche' chi comunque detenga il controllo della banca. La Banca
d'Italia puo' stabilire, per le societa' italiane, soglie
partecipative inferiori rispetto a quelle previste ai fini
dell'autorizzazione;
c) i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base
di accordi o di clausole statutarie, uno o piu' componenti
dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della
banca o della societa' capogruppo;
d) le societa' sulle quali la banca o altra societa' del gruppo
bancario esercita, direttamente o indirettamente, un'influenza
notevole. La Banca d'Italia stabilisce i criteri per individuare i
casi in cui vi e' influenza notevole, prendendo in considerazione: la
contemporanea presenza di investimenti, anche attraverso organismi
interposti, e di operazioni rilevanti con la societa'; le presunzioni
dell'art. 2359, terzo comma, del codice civile; il «principio
contabile internazionale» n. 28 come riportato dal regolamento (CE)
2238/2004;
e) altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia tenendo
conto del «principio contabile internazionale» n. 24 come riportato
dal regolamento (CE) 2238/2004;
2) soggetti connessi a una parte correlata:
a) le societa' e gli enti controllati, direttamente o
indirettamente, da una parte correlata;
b) i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente,
una parte correlata di cui al numero 1, lettere b) e c), ovvero che
sono sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo
con le medesime;
c) altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia tenendo
conto del «principio contabile internazionale» n. 24 come riportato
dal regolamento (CE) n. 2238/2004;
3) soggetti collegati: una parte correlata e l'insieme dei
soggetti a essa connessi.
2. Le parti correlate forniscono informazioni alla banca o alla
societa' capogruppo al fine di consentire il censimento dei soggetti
collegati.
Art. 2.
Limiti alle attivita' di rischio
1. Le attivita' di rischio complessive di un gruppo bancario o di
una banca non appartenente a un gruppo bancario nei confronti di
soggetti collegati devono essere inferiori a una percentuale del
patrimonio di vigilanza fissata dalla Banca d'Italia, comunque non
superiore al 20 per cento.
2. Fermo restando il rispetto del limite consolidato previsto ai
sensi del comma 1, la Banca d'Italia puo' prevedere, per le singole
banche appartenenti a un gruppo, limiti diversi rispetto a quelli
indicati al comma 1, comunque non superiori al 20 per cento del
patrimonio di vigilanza individuale.
3. I limiti previsti ai sensi del comma 1 possono essere
differenziati a seconda del tipo di parte correlata.
4. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti all'assunzione di rischi
di mercato derivanti da transazioni con parti correlate, anche
fissando requisiti patrimoniali specifici.
Art. 3.
Procedure e controlli
1. Le attivita' di rischio e ogni altro rapporto di natura
economica con soggetti collegati sono deliberati con modalita' che
garantiscano l'oggettivita' delle valutazioni.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adeguatamente motivate
con riguardo alla rispondenza delle condizioni economiche praticate a
criteri di mercato.
3. Le banche effettuano specifici controlli sull'andamento delle
relazioni disciplinate dal presente articolo.
Art. 4.
Disposizioni di attuazione e transitorie
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della
presente deliberazione e puo' prevedere:
a) la ponderazione delle attivita' di rischio ai fini del
rispetto dei limiti previsti ai sensi dell'art. 2;
b) limiti diversi da quelli generali per le attivita' di rischio
di banche di credito cooperativo e, limitatamente al rilascio di
garanzie collettive dei fidi, delle banche di garanzia collettiva dei
fidi;
c) nel caso di banche facenti parte di un gruppo bancario
sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro
dell'Unione europea, che si tenga conto del patrimonio di vigilanza
consolidato di tale gruppo;
d) la disapplicazione, in tutto o in parte, della disciplina
prevista ai sensi della presente deliberazione per le attivita' di
rischio nei confronti di altre societa' appartenenti al medesimo
gruppo bancario, se questo e' sottoposto a vigilanza consolidata in
Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
e) la deduzione delle eccedenze delle attivita' di rischio
rispetto ai limiti previsti ai sensi dell'art. 2 dal patrimonio di
vigilanza in caso di mancato rispetto dei limiti, finche' non siano
attuate misure di rientro;
f) modalita' e termini di rientro delle attivita' di rischio che,
alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione,
eccedono i limiti di cui all'art. 2, secondo criteri di gradualita'.
2. Rimangono ferme le disposizioni del decreto n. 242633 del
Ministro del tesoro del 22 giugno 1993 recante «Controllo dei grandi
fidi» per quanto non disciplinato ai sensi della presente
deliberazione. In particolare, sono abrogate le previsioni
concernenti i soggetti collegati a far data dall'entrata in vigore
delle disposizioni della Banca d'Italia attuative della presente
delibera.
3. La deliberazione del CICR del 22 febbraio 2006, n. 240, e'
abrogata. Il capo III della deliberazione del CICR del 19 luglio
2005, n. 1057, resta abrogato.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2008
Il Presidente: Tremonti