COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE
29 luglio 2008
Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.
(Deliberazione n. 276).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, recante Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (TUB), e in particolare:
l'art. 1, comma 2, lett. h-quater, che definisce le
partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i
diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
l'art. 53, comma 1, lettera a), b), c), d) e d-bis), che
attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare, in conformita'
delle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale
aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni
detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie;
l'art. 53, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia;
l'art. 67, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e), che, al fine di
esercitare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire
alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o
particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni,
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
l'art. 67, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante la «Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi», e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche
costituite in forma di societa' cooperativa a responsabilita'
limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci
(«banche di garanzia collettiva dei fidi»);
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 242632, assunto
dal Ministro del tesoro - Presidente del CICR, in materia di
partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi;
Vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione), e, in
particolare, il Titolo V, Capo 2, Sezione 1 (Fondi propri) e Sezione
6 (Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario);
Vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale
delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);
Considerato che l'esperienza maturata dalle banche e dai gruppi
bancari nel comparto e lo sviluppo di strumenti e tecniche per la
gestione dei rischi, nel quadro anche della nuova disciplina
prudenziale di vigilanza, consentono una maggiore autonomia
nell'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie;
Ritenuta la necessita' di modificare la disciplina delle
partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, al fine
di semplificare il quadro normativo e di promuovere la competitivita'
interna e internazionale del sistema bancario;
Su proposta della Banca d'Italia;
Delibera:
Art. 1.
Partecipazioni in soggetti aventi natura finanziaria e in imprese
ausiliarie
1. Le banche e i gruppi bancari possono assumere partecipazioni in
banche, in imprese dei settori finanziario e assicurativo e in
imprese che esercitano attivita' ausiliaria a quella bancaria.
2. A fini di stabilita', la Banca d'Italia puo' prevedere che siano
sottoposte ad autorizzazione le acquisizioni di partecipazioni in
banche e in imprese dei settori finanziario e assicurativo,
individuando soglie di autorizzazione delle partecipazioni rapportate
al patrimonio di vigilanza a livello consolidato.
3. Al fine di evitare ostacoli all'esercizio della vigilanza su
base consolidata, la Banca d'Italia puo' prevedere l'autorizzazione
per acquisizioni comportanti il controllo ovvero l'influenza notevole
sui soggetti di cui al comma 2 nonche' su imprese ausiliarie, se
insediati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.
Le disposizioni della Banca d'Italia possono escludere
l'autorizzazione per le acquisizioni in Paesi non appartenenti
all'Unione europea, purche' dotati di ordinamenti e sistemi di
vigilanza equivalenti e tenendo conto dei rapporti di reciprocita'.
Art. 2.
Partecipazioni in imprese non finanziarie
1. Le banche e i gruppi bancari possono detenere partecipazioni in
imprese non finanziarie secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia
nel rispetto della disciplina comunitaria.
2. A fini di contenimento dei rischi delle banche e dei gruppi
bancari, la Banca d'Italia puo':
dettare criteri, volti a prevenire i conflitti di interesse,
concernenti la gestione delle partecipazioni, ivi compresi i casi in
cui la medesima deve essere affidata a entita' dedicate;
per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in stato di
difficolta', prevedere cautele procedurali, tra cui la sussistenza di
un piano di riequilibrio economico e finanziario.
Art. 3.
Altre disposizioni
1. La Banca d'Italia inoltre puo':
fissare un limite generale agli investimenti in partecipazioni e
in immobili delle banche e dei gruppi bancari in rapporto al
patrimonio di vigilanza, al fine di evitare un eccessivo immobilizzo
dell'attivo;
estendere la disciplina di cui alla presente delibera ad altri
investimenti e apporti comportanti il coinvolgimento della banca e
del gruppo bancario nel rischio d'impresa, ivi compresi gli strumenti
finanziari che non attribuiscono diritti amministrativi e i contratti
derivati su equity;
dettare particolari disposizioni in ordine alle partecipazioni
detenute da banche di credito cooperativo e da banche di garanzia
collettiva dei fidi, in considerazione delle finalita' mutualistiche
e delle specifiche caratteristiche operative di tali tipologie di
banche;
disciplinare l'applicazione della normativa di cui alla presente
delibera nei confronti delle succursali in Italia di banche aventi
sede legale in Paesi extracomunitari.
Art. 4.
Disposizione finale
1. Il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 242632, di cui alle
premesse, e' abrogato dal giorno in cui entrano in vigore le
disposizioni della Banca d'Italia di attuazione della presente
delibera.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2008
Il Presidente: Tremonti