AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Sequenza contrattuale ai sensi dell'articolo 62 del C.C.N.L.
29 novembre 2007 relativo al comparto scuola per il quadriennio
normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007.
A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore
l'11 luglio 2008 sul testo dell'ipotesi di accordo relativa alla
sequenza contrattuale in epigrafe e della certificazione positiva
resa dalla Corte dei conti il 22 luglio 2008 sull'attendibilita' dei
costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla compatibilita' con
gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 25 luglio
2008, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN, nella persona del Presidente avv. Massimo Massella
Ducci Teri (firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni
sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL |(firmato)
CISL |(firmato)
UIL |(firmato)
CONFSAL |(firmato)
CGU |(firmato)
per le OO.SS. di categoria: |
FLC/CGIL |(firmato)
CISL SCUOLA |(firmato)
UIL SCUOLA |(firmato)
SNALS-CONFSAL |(firmato)
FED. NAZ. GILDA/UNAMS |(firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata
sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre
2007 relativo al comparto scuola per il quadriennio normativo
2006/2009 e il biennio economico 2006/2007.
SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL'ART. 62 DEL
C.C.N.L. 29 NOVEMBRE 2007 DEL COMPARTO SCUOLA
Art. 1.
Compiti del personale A.T.A., mobilita' professionale, valorizzazione
della professionalita'
1. L'art. 47 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 e'
sostituito dal seguente:
«1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attivita' e mansioni espressamente previste dall'area
di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilita'
e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di
responsabilita' ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di
particolare responsabilita', rischio o disagio, necessari per la
realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal
piano delle attivita'.
2. Le risorse utilizzate per le predette attivita' ammontano
complessivamente ad Euro 95.514.526 al lordo degli oneri riflessi e
sono destinate a livello di ciascuna istituzione scolastica fino
all'a.s. 2007/08 sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del
C.C.N.I. 31 agosto 1999 nonche' della nota ministeriale prot. n. 624
del 25 settembre 2002. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009
tali risorse saranno pari a Euro 53.237.118 al lordo degli oneri
riflessi, per effetto della destinazione di Euro 42.277.408 al lordo
degli oneri riflessi finalizzata alla rivalutazione ed istituzione
delle posizioni economiche di cui all'art. 2 della presente sequenza
contrattuale.
3. L'attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1,
lettera b) e' effettuata dal dirigente scolastico, secondo le
modalita', i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di
istituto nell'ambito del piano delle attivita'.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per
l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona,
all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo
soccorso.».
2. L'art. 48 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 e'
sostituito dal seguente:
«1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui
all'art. 46 possono avvenire:
A) Tra le aree con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore
all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure
selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall'amministrazione, secondo modalita' definite con la
contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto
sancito dalla Corte costituzionale con sentenze n. 1/1999 e n.
194/2002, a completamento dell'ipotesi a riguardo sottoscritta il 10
maggio 2006;
b) Alle predette procedure selettive, collegate alla
formazione, e' consentita la partecipazione anche del personale privo
dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di
destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di
legge - purche' in possesso del titolo di studio stabilito
dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza e
un'anzianita' di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo
di appartenenza.
B) All'interno dell'area con le seguenti procedure:
il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro
all'interno della stessa area avviene mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso
dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al
profilo professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti
della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal
fine.».
3. L'art. 49 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 e'
sostituito dal seguente:
«1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente
articolo, il MPI attivera' procedure selettive, previa frequenza di
apposito corso organizzato dall'amministrazione e rivolto a tutti gli
assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti
di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i
collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di
collaboratore scolastico dei servizi.».
Art. 2.
Rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e
assegnazioni di nuove posizioni economiche nell'area B
1. L'art. 50 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 e'
sostituito dal seguente:
«1. Fatta salva comunque la definizione delle procedure descritte
ai precedenti articoli 48 e 49, il personale a tempo indeterminato
appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al presente
C.C.N.L. puo' usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate
alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica e' determinata in Euro 600 annui
da corrispondere in tredici mensilita' al personale dell'area A, e in
Euro 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilita' al personale
dell'area B.
L'attribuzione di questa posizione economica avviene
progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito
corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una
graduatoria di richiedenti, che sara' formata in base alla
valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e
dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al
precedente art. 48 e dell'accordo integrativo OO.SS. - MPI del
10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica
dell'area B puo' sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica e' determinata in Euro 1.800
annui da corrispondere in tredici mensilita' al personale dell'area
B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene
progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito
corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di accordo
integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in
una graduatoria di richiedenti che sara' formata previo superamento
di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potra' essere
cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione
e' tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed
alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica.
5. Al finanziamento della rivalutazione delle esistenti posizioni
economiche ed al riconoscimento delle nuove, sono destinate le
risorse indicate all'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, che
ammontano complessivamente per la lettera a) e b) a 62,45 milioni di
euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31 dicembre 2007
ed a valere sull'anno 2008 e per la lettera c) a 42,27 milioni di
euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1° settembre 2008
(a.s. 2008/2009). Tali risorse sono cosi' ripartite: 13,40 milioni di
euro al lordo degli oneri riflessi destinati per la rivalutazione
delle posizioni economiche esistenti nell'area A e B; 39,86 milioni
di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l'istituzione di
nuove posizioni economiche nell'area A; 21,58 milioni di euro al
lordo degli oneri riflessi destinati per l'istituzione di nuove
posizioni economiche nell'area B; 29,89 milioni di euro al lordo
degli oneri riflessi destinati per l'istituzione della seconda
posizione economica nell'area B.
6. L'ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra e'
determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella
misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
7. La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche
dell'Area B sara' oggetto di concertazione e la destinazione di
eventuali economie sara' oggetto di contrattazione integrativa
nazionale.
8. E' confermata la vigenza dell'art. 83, comma 4, del C.C.N.L.
27 luglio 2003.».
Art. 3.
Accesso al fondo di istituto del D.S.G.A.
1. L'art. 89 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 e'
sostituito dal seguente:
«1. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lettera j), esclusivamente
compensi per attivita' e prestazioni aggiuntive connesse a progetti
finanziati dall'Unione europea, da enti o istituzioni pubblici e
privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al
fondo di istituto.
2. La tabella 9 - Misure economiche dei parametri per il calcolo
dell'indennita' di direzione - e' rideterminata come segue:
=====================================================================
| Misura tabellare annua |
Tipologia di parametro | lorda |Criterio di utilizzo
=====================================================================
Parametro base in | |
misura fissa a | |
decorrere dal 1° | |
gennaio 2006.... | Euro 1.750,00 |
Particolari tipologie di istituzioni scolastiche (parte variabile a
carico del fondo di Istituto)
Valori annui lordi rideterminati a decorrere dal 1° settembre
2008:
| |Da moltiplicare per il
| |numero delle aziende
| |funzionanti presso
a) Azienda agraria |Euro 1.220,00|l'Istituto
---------------------------------------------------------------------
| |Da moltiplicare per il
| |numero dei convitti e degli
b) Convitti ed educandati| |educandati funzionanti
annessi |Euro 820,00|presso l'Istituto
---------------------------------------------------------------------
c) Istituti | |
verticalizzati ed Istituti | |
con almeno due punti di | |
erogazione del servizio | |
scolastico, Istituti di | |
secondo grado aggregati ed | |Spettante in misura unica,
istituti tecnici, | |indipendentemente
professionali e d'arte con | |dall'esistenza di piu'
laboratori e/o reparti di | |situazioni di cui alla
lavorazione |Euro 750,00|lettera c)
---------------------------------------------------------------------
d) istituzioni non | |
rientranti nelle tipologie | |
di cui alla lettera c) |Euro 650,00|
---------------------------------------------------------------------
| |Valore unitario da
| |moltiplicare per il numero
| |del personale docente e
e) Complessita' | |A.T.A. in organico di
organizzativa |Euro 30,00|diritto
L'indennita' di cui alla presente tabella assorbe il compenso per
le prestazioni eccedenti di cui all'art. 51, comma 4, del C.C.N.L. 29
novembre 2007.
Art. 4.
Modifica della tabella B allegata al C.C.N.L. 29 novembre 2007
1. La tabella B (Requisiti culturali per l'accesso ai profili
professionali del personale A.T.A.) annessa al C.C.N.L. 29 novembre
2007 e' modificata come segue:
Direttore dei servizi generali ed amministrativi: laurea
specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
Coordinatore amministrativo: laurea triennale in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e
commercio o titoli equipollenti.
Coordinatore tecnico: laurea triennale specifica.
Assistente amministrativo: diploma di maturita'.
Assistente tecnico: diploma di maturita' corrispondente alla
specifica area professionale.
Cuoco: diploma di qualifica professionale di operatore dei
servizi di ristorazione, settore cucina.
Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo
ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della
professione di infermiere.
Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di operatore
della moda.
Addetto alle aziende agrarie:
diploma di qualifica professionale di:
1) operatore agrituristico;
2) operatore agro industriale;
3) operatore agro ambientale.
Collaboratore scolastico dei servizi: diploma di qualifica
professionale per operatore dei servizi sociali.
Collaboratore scolastico:
iploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto
professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola
magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturita', attestati
e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale,
rilasciati o riconosciuti dalle regioni.
E' fatta salva la validita' dei titoli di studio in possesso per
coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente sequenza
contrattuale, siano gia' inseriti in graduatoria o che abbiano
prestato almeno trenta giorni di servizio, anche non continuativo,
nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale.
Per i diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione
professionale si fa riferimento al decreto ministeriale n. 250 del
14 aprile 1997.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti si impegnano ad aprire le trattative per le ulteriori
sequenze contrattuali previste dal vigente C.C.N.L. (art. 22, art.
90, comma 6, art. 91, art. 126) in tempi tali da consentirne
l'operativita' per il prossimo anno scolastico, nonche' a rivisitare,
in sede di rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008/2009,
la disciplina degli istituti retributivi dei direttori dei servizi
generali e amministrativi correlandoli alla complessita' dei compiti
ed alla funzionalita' delle istituzioni scolastiche, e la
declaratoria dei profili professionali.