DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2008 , n. 122 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell’uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell’esame di idoneita’ professionale per l’accesso alla professione di giornalista.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della
professione di giornalista;
Vista la legge 16 gennaio 2008, n. 16, recante modifica
all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione
dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello
svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneita' professionale
per l'accesso alla professione di giornalista;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965,
n. 115, recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio
1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, lettera a), le parole:
«dattiloscritte (da 60 battute ciascuna)» sono sostituite dalle
seguenti: «di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri
compresi gli spazi»;
b) all'articolo 44, comma 1, lettera c), secondo periodo, le
parole: «una pagina e mezzo dattiloscritta di 45 righe da 60 battute
ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «le 45 righe da 60
caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli
spazi»;
c) dopo l'articolo 44, e' inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo
di elaboratori elettronici (personal computer).
1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 e'
consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer)
nella disponibilita' dei candidati, o eventualmente forniti dal
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito
l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalita'
dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonche'
a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui
programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto
informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire
l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformita' di carattere e di
spaziatura.
2. Le modalita' tecniche richieste per gli adempimenti di cui al
comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi
dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16».
d) all'articolo 46 dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta
mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione
nella domanda di ammissione.»;
e) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «I candidati» sono
inserite le seguenti: «, ove non si avvalgono della facolta' di
utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo
svolgimento della prova scritta,»;
2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «memorie» sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli elaboratori elettronici
(personal computer) di cui all'articolo 44-bis;
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di
elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna
al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il
programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal
computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna
USB la data e l'ora. L'elaboratore e' riavviato dal candidato al fine
di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare
automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare
e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di
videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun
elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1.
6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione,
anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia
riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti
documentali.
6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore
elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al
candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalita' previste
dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalita' operative di cui
al comma 7. In ogni caso non e' concesso il recupero del tempo
trascorso dall'inizio della prova.».
f) l'articolo 49, e' sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Termine della prova e consegna dei lavori). -1. Il
candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi
sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra
busta contenente un foglio nel quale avra' indicato il proprio nome
cognome e residenza.
2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal
computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a
ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul
comando «concludi» del menu «file», estrae il CD e la penna USB dal
computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di
un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione
identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti
con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa
utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6,
primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo
stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del
contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le
disposizioni di cui al primo comma.
3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile
ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene
consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente
al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione.
Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai
sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.
4. Il lavoro e' consegnato ad uno dei componenti della commissione,
il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la
propria sottoscrizione.
5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario,
previa raccolta di esse in uno o piu' pacchi sigillati con cera lacca
e firmati all'esterno da due componenti della commissione e dal
segretario.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 8 foglio n. 147
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche'
dei regolamenti comunitari;».
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69, reca: «Ordinamento della
professione di giornalista».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 44, comma 1, lettere a) e c), del
citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n.
115, come modificato dal presente decreto:
«Art. 44 (Prova di idoneita' professionale). - 1. La prova
scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste:
a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o
di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla
commissione in un massimo di 30 righe dattiloscritte di 60 caratteri
ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;
b) (omissis);
c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualita'
scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei
(interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport,
cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base
dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non
deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di
2.700 caratteri compresi gli spazi.
2.-4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato
dal Regolamento qui pubblicato:
«Art. 46 (Ammissione alla prova di idoneita' professionale).
- 1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneita' professionale i
candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei
praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o
piu' testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo
comma, della legge.
2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di
effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata
dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio
nazionale.
3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale
dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine
stabilito dalla deliberazione di cui al primo
comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio
nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della
domanda e' costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo
posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione e'
annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria,
che ne rilascia ricevuta.
3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta
mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione
nella domanda di ammissione.
4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di
iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente
consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di
cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del
presente regolamento.
5. Alla domanda va altresi' allegato un curriculum concernente le
esperienze professionali svolte durante il praticantato; in
particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali
ha svolto il tirocinio. Il candidato puo' altresi' indicare i corsi
di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.
6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica
nel periodo compreso tra fa data stabilita per la presentazione della
domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la
documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della
prova scritta.
7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli
ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi
nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla
produzione dei prescritti documenti.
8. Ai candidati inclusi nell'elenco e' data comunicazione
dell'ammissione, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui si
svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai
candidati almeno venti giorni prima di tale data.
9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente
costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da
parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico,
il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova
scritta.».
- Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato
dal Regolamento qui pubblicato:
«Art. 48 (Svolgimento della prova scritta). - 1. La commissione
esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta
formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati
scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta
viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta
dal presidente e dal segretario.
2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di
esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene
immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in
essa contenuti; la commissione puo' fornire ai candidati che ne
facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si e' data
lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse,
da' lettura anche dei testi contenuti nelle altre buste sigillate. Di
dette operazioni e' fatta menzione nel verbale.
3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al
comma precedente si da' inizio alla prova di esame.
4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da
parte della commissione, degli argomenti da trattare.
5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere
presenti nel locale degli esami almeno due componenti della
commissione ai quali e' affidata la vigilanza sul regolare
svolgimento della prova.
6. I candidati ove non si avvalgano della facolta' di utilizzo
dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento
della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato,
esclusivamente carta munita della firma del presidente della
commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la
prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo
con estranei, ne' portare nella sede dell'esame libri, opuscoli,
scritti ed appunti di qualsiasi specie nonche' mezzi di comunicazione
portatili o macchine per scrivere elettroniche con memorie, ad
eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui
all'art. 44-bis.
6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo
di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione
consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna
USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico
(personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra
sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore e' riavviato dal
candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM,
e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il
quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta.
Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione
autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste
dall'art. 44, comma 1.
6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione,
anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia
riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti
documentali.
6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore
elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al
candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalita' previste
dall'art. 44-bis, nel rispetto delle modalita' operative di cui al
comma 7. In ogni caso non e' concesso il recupero del tempo trascorso
dall'inizio della prova.
7. E' escluso dalla prova chi contravvenga a tali divieti ed in
genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare
la regolarita' dell'esame.
8. L'esclusione e' disposta dai commissari presenti e, in caso di
disaccordo, la decisione spetta al presidente.».