La conclusione di un contratto con un sms è possibile purché sia inviato anche il testo, attenzione però alla sua efficacia probatoria

L'invio di un sms senza contenuto non prova la conclusione della compravendita

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Di recente la Corte d'Appello dell'Aquila con la sentenza n. 117/2020 ha affermato che il semplice invio di un sms non può provare la conclusione di una compravendita immobiliare.

Più in dettaglio per il giudice del gravame, anche trascurando l'idoneità o meno di un sms a soddisfare il requisito della forma scritta per la conclusione di un contratto, è necessario ribadire che in forza delle proposta irrevocabile occorre comunicare espressamente all'acquirente l'accettazione o la non accettazione della proposta d'acquisto. Non è sufficiente quindi dimostrare di aver inviato un sms, occorre che lo stesso abbia anche un contenuto preciso da cui deve emergere in modo inequivocabile la volontà di concludere il contratto. Solo in questi casi si può ritenere che l'accordo, anche tramite l'invio di un sms, si è concluso.

Si ricorda infatti che ai sensi del comma 1 dell'art 1326 del codice civile "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte". Conoscenza che, nel caso dell'sms, è garantita solo dall'invio di un contenuto chiaro da cui emerge l'accettazione o il rifiuto della proposta.

Questa sentenza, per il tema trattato, offre lo spunto per affrontare il tema del valore probatorio degli sms, su cui la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi in diverse occasioni, fornendo al riguardo importanti precisazioni.

Lo short messagge service fa piena prova, se non viene disconosciuto

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Una sentenza che sul tema ha fatto scuola è la recente Cassazione n. 19155/2019 emessa all'esito di una controversia insorta tra due ex coniugi e con la quale ha sancito l'efficacia probatoria degli sms.

La vicenda processuale in particolare prende le mosse da un decreto ingiuntivo emesso da un Giudice di Pace su richiesta di una donna, al fine di ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per il figlio nato da una relazione con l'ingiunto.

L'uomo si oppone al decreto e il Giudice di Pace lo revoca. In sede d'appello però il Tribunale ribalta la decisione, riconoscendo validità probatoria piena a tre messaggi telefonici inviati dall'ingiunto da cui emergeva l'accordo all'iscrizione del bambino al nido e il conseguente accollo della metà della retta.

Validità probatoria confermata anche dalla Cassazione per la quale: "lo short message service ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni."

Orientamento confermato anche dalla ancora più recente Cassazione n. 5141/2020, che ha ritenuto corretta l'applicazione da parte del giudice dell'appello dell'art. 2712 c.c. a cui ha ricondotto "anche le riproduzioni informatiche prive di firma, il documento "sms"; ne consegue che anche l'efficacia probatoria degli sms è diretta emanazione del principio secondo cui essi formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime."

E' necessario tuttavia che: "in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 3122/2015)."

Sms e contratti, meglio evitare?

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Dalle sentenze analizzate emerge chiaramente che l'sms, anche se sdoganato come mezzo di prova per dimostrare un impegno anche di tipo contrattuale, non prova incontestabilmente i fatti e le cose in esso rappresentate, perché può essere oggetto di contestazione.

Nulla di male ad utilizzarlo quindi per la conclusioni di contratti dal valore assai modesto, quando però si tratta di un contratto, come nel caso di cui si è occupata la Corte d'Appello dell'Acquila, avente ad oggetto addirittura un bene immobile, meglio affidarsi alle tradizionali scritture in formato cartaceo o, se proprio si vuole ricorrere alla tecnologia, a una pec, che è in grado di garantire l'integrità e l'inalterabilità del messaggio.

Attenzione infine agli sms che spesso e furbescamente vengono inviati dalle compagnie telefoniche per modificare le condizioni contrattuali. L'Agcom infatti con la delibera 108/19/CONS. contenente il Codice di condotta per l'offerta dei servizi premium (quelli cioè inviati con mms o sms che includono a titolo esemplificativo giochi, musica, suonerie, chat, etc.) ha stabilito, a tutela della parte debole del contratto "il divieto di attivazione tramite sms senza testo". Un sms senza testo, chiarisce ancora: " non può essere interpretato come volontà del Cliente di accedere al servizio, indipendentemente dalla natura dello stesso, e non comporta pertanto l'acquisto del contenuto, né un eventuale addebito ulteriore rispetto al costo standard (da piano telefonico del Cliente) di invio dell'SMS, né l'attivazione di un servizio in abbonamento."

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