La messa in mora (artt. 1219 e ss. c.c.) è una intimazione formale del creditore nei confronti del debitore che produce le conseguenze giuridiche delineate dagli articoli 1221 e 1223 del codice civile

Cosa significa mettere in mora

[Torna su]

In altre parole, la messa in mora è un'intimazione formale del creditore, che produce le conseguenze giuridiche determinate dagli articoli 1221 e 1223 c.c. e interrompe il decorso della prescrizione.

Essa, in generale, trova la propria disciplina negli articoli 1219 e seguenti del codice civile.

Cosa succede dopo la messa in mora

[Torna su]

Le conseguenze giuridiche della messa in mora sono le seguenti:

  • il debitore è tenuto a risarcire i danni eventualmente derivati dal ritardo nel suo adempimento, con la precisazione, fatta dall'articolo 1223, che il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno, se questi sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo;
  • il debitore non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione che deriva da causa a lui non imputabile, a meno che non riesca a dimostrare che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il debitore.

Esempio

L'esempio di scuola per comprendere meglio tale seconda conseguenza della messa in mora è rappresentata dalla condizione dell'appaltatore costituito in mora
prima che sia sopravvenuta l'impossibilità di adempiere al contratto di appalto in conseguenza di una calamità naturale: tale calamità, essendo intervenuta dopo la mora, non lo libera nei confronti dell'appaltante.

La messa in mora, infine, se è relativa a un'obbligazione che ha ad oggetto una somma di denaro, determina la decorrenza dell'applicazione degli interessi al debito.

Quando non serve mettere in mora

[Torna su]

In alcuni casi, tutte le predette conseguenze si producono indipendentemente dalla messa in mora, che, in particolare, non risulta necessaria quando:

  • il debito deriva da un fatto illecito;
  • il debitore ha dichiarato per iscritto che non intende eseguire l'obbligazione;
  • la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore ed è scaduto il termine.

Come si fa una messa in mora

[Torna su]

La messa in mora va fatta per iscritto e deve contenere:

  • l'indicazione e la specifica e dettagliata descrizione del titolo sulla base del quale si sta costituendo in mora il debitore (ad esempio il contratto che è stato stipulato tra le parti e non è stato adempiuto),
  • l'indicazione precisa dell'adempimento che si chiede al debitore, ovverosia dell'oggetto della propria richiesta, con esplicito riferimento agli articoli 1219 e seguenti del codice civile per rendere inequivoco che si tratta di una messa in mora;
  • l'indicazione del termine entro il quale va fatto l'adempimento, liberamente fissato dal creditore ma ragionevole (di norma non inferiore a una settimana dalla ricezione della messa in mora).

Messa in mora senza raccomandata

La messa in mora va spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, in maniera tale da avere la certezza sia della sua ricezione che della data in cui è stata ricevuta e, soprattutto, di riuscirle a dimostrare.

Non ha invece nessuna validità giuridica la messa in mora spedita con posta ordinaria.

L'unica alternativa giuridicamente valida alla raccomandata è la messa in mora inviata tramite posta elettronica certificata, laddove sia il mittente che il destinatario ne siano dotati.

Messa in mora e diffida ad adempiere

[Torna su]

Istituto simile alla messa in mora, ma da tenere ben distinto da essa è rappresentato dalla diffida ad adempiere.

Quest'ultima è un'intimazione, fatta da un soggetto a un altro affinché quest'ultimo adempia, nel termine indicato, a un determinato obbligo contrattuale.

La differenza rispetto alla messa in mora sta nel fatto che, mentre in questa, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, il creditore potrà ricorrere alle vie legali per veder tutelati i propri interessi, nella diffida ad adempiere il vano decorso del termine dà la possibilità a chi l'ha inviata di sciogliere il contratto (fatto salvo il risarcimento del danno). Tale volontà deve essere espressamente indicata nella diffida.

In altre parole, sotteso alla messa in mora vi è un interesse a mantenere in essere il contratto, che invece manca nella diffida ad adempiere.

Vai alla guida La diffida ad adempiere

Fac-simile lettera di messa in mora

[Torna su]

Si è detto sopra quali sono i requisiti indispensabili per redigere una valida messa in mora.

Se, tuttavia, hai bisogno di un supporto per provvedere ad una adeguata formulazione, puoi utilizzare il nostro fac-simile di lettera di messa in mora scaricabile sia in word che in pdf.

Prova anche a creare una lettera di messa in mora direttamente online.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: