Nel silenzio del CCNL, finite le lezioni i docenti sono tenuti a svolgere quelle attività funzionali all'insegnamento appositamente programmate, con peculiarità in caso di esami di Stato

di Lucia Izzo - Sono molti a chiedersi se i docenti siano o meno obbligati a rimanere a scuola durante il periodo di sospensione delle lezioni, in particolare coloro sono o meno impegnati con gli esami, e se all'uopo possano ritenersi legittimi eventuali provvedimenti del dirigente che ne impongano la presenza.


Docenti a scuola a giugno: cosa prevede il CCNL?

In primis, va evidenziato come nel CCNL vigente (comparto "Istruzione e Ricerca") non è previsto alcun obbligo per i docenti di rimanere presso l'istituto in cui è prestato servizio quando l'attività didattica risulti sospesa, nonché in assenza di attività programmate e deliberate da parte del collegio dei docenti.

L'attività degli insegnati, infatti, è strettamente correlata alla presenza degli allievi e le uniche prestazioni che possono essere loro richieste in occasione della sospensione delle lezioni, sono quelle attività definite come funzionali all'insegnamento che dovranno, però, essere state puntualmente programmate.

A occuparsi della disciplina delle attività di insegnamento e di quelle funzionali all'insegnamento sono gli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, tutt'ora in vigore per effetto del richiamo operato dall'art. 1, comma 10, del CCNL 2016-2018. Tali norme, per effetto dell'ampliamento operato dall'art. 28 dell'ultimo CCNL, valgono anche per i docenti impegnati nel servizio in posti di potenziamento o in posti misti tra cattedra e potenziamento

Escluso il mese di ferie, come confermato anche dalla UIL Scuola, i docenti sono dunque a disposizione della scuola per svolgere i compiti stabiliti dal CCNL, che distingue chiaramente tre tipi di attività:

1. le attività obbligatorie di insegnamento (art. 28);

2. le attività obbligatorie funzionali all'insegnamento (art. 29);

3. le attività aggiuntive facoltative (art. 30).

Le attività di insegnamento

I suddetti impegni non vanno né confusi né compensati tra di loro. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.

Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

Le attività funzionali all'insegnamento

L'attività funzionale all'insegnamento, invece, è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, alla correzione degli elaborati, ai rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti, invece, sono costituite da:

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative (fino a 40 ore annue); - partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione (fino a 40 ore annue);

- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione

Le attività dei docenti dopo la fine delle lezioni

Le tradizionali ore di servizio previste dal CCNL per l'attività di insegnamento (25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 22 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali) cessano dopo la fine delle lezioni.

Si ritiene dunque non legittimo per il dirigente pretendere il rispetto del suddetto obbligo di servizio anche dopo il termine delle lezioni. In sostanza, dopo tale termine, i docenti potranno essere chiamati solo a svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre ed eventualmente integrato con delibere successive.

Ciò dovrà comunque avvenire nel rispetto del limite delle 40+40 ore annue di attività collegiale. Alcun obbligo, invece, sussiste in relazione alle altre attività non programmate. Ordini di servizio che obblighino alla presenza sul luogo di lavoro non rispettando le modalità previste dal CCNL saranno configurabili come abusi d'ufficio e dunque perseguibili.

I docenti sono obbligati a rimanere a scuola dopo la fine delle lezioni?

La Nota Miur n. 1972 del 30.06.1980 ha ritenuto "in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l'imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate. E attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell'istruzione scolastica. Che si differenzia dai normali uffici proprio per l'interruzione della propria prevalente attività (quella dell'insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico".

Il Consiglio di Stato, con una sentenza dell'8 maggio 1987, ha ritenuto che neppure sia ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.p.r. n. 417/1974.

Quest'ultimo provvedimento, si rammenta, si occupava di regolare il rapporto di lavoro del Personale docente della scuola statale prima che il d.lgs. n. 29/1993 introducesse la contrattualizzazione del rapporto di lavoro e prima delle riforme operate dalla poi riformato dal d.lgs 165/2001. Esso, tuttavia, è stato interamente recepito dalla contrattazione collettiva nei CCNL che si sono succeduti nel tempo e nel CCNL vigente.

Docenti e obblighi di lavoro durante gli esami

Peculiare, invece, è la situazione degli insegnanti di scuola secondaria, in quanto nel mese di giugno sono in atto gli esami di stato.

L'Ordinanza Ministeriale n. 205/2019 ha chiarito, relativamente allo svolgimento degli esami di Stato del II ciclo, che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell' esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

Ancora, si è precisato che "Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte". Regole analoghe devono ritenersi valide anche per quanto riguarda gli esami di Stato per la scuola secondaria di I grado.

Ancora, nella circolare ministeriale n. 5222 del 26 marzo 2019, il MIUR ha chiarito che, "al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte".

I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.



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