Per i giudici del Palazzaccio non sussiste un obbligo del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. di impedire comportamenti anomali e imprevedibili
di Lucia Izzo - Non spetta alcun risarcimento da parte del Ministero dell'Istruzione e della compagnia assicurativa all'insegnante colpita a un occhio dal tappo di una bottiglia di spumante stappata dagli alunni del liceo classico per festeggiare, nel corso dell'orario di lezione, l'appropinquarsi dell'esame di maturità.

La responsabilità datoriale ricorre se a causa di comportamenti specifici e anomali sia determinato un aggravamento del tasso di rischio e pericolosità collegato alla natura dell'attività lavorativa svolta, ma non sussiste un obbligo di impedire comportamenti anomali e imprevedibili.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 749/2018 che ha respinto così il ricorso della professoressa nei confronti della compagnia d'assicurazione e del MIUR.

La vicenda

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano rigettato la domanda di risarcimento danni per infortunio sul lavoro proposta dall'insegnante che, durante una festa in classe durante l'orario di lezione, era stata colpita all'occhio dal tappo di una bottiglia di spumante aperto da un alunno della classe che stava celebrando l'avvicinarsi dell'esame di maturità.


Il giudice del gravame, tuttavia, aveva ricordato come la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., sussiste solo quando fosse aggravato il tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell'attività lavorativa del dipendente mentre, nel caso di specie, la situazione non evidenziava un aggravamento del genere, essendo stata la condotta dell'alunno abnorme e non prevedibile.


In Cassazione, la professoressa ritiene che l'introduzione nella scuola di bevande alcoliche, prima dell'ingresso della docente, in quanto incidente sul fattore rischio in ragione dell'alterazione che le sostanze alcoliche potevano indurre, palesava la responsabilità dell'Istituto che, autorizzando l'ingresso e l'utilizzo di alcol, aveva consentito che i ragazzi non fossero nel pieno della lucidità.

Responsabilità ex art. 2087 c.c.: distribuzione dell'onere probatorio

La Cassazione rammenta come in tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c., grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza (cfr., Cass. n. 14468/2017).

A sua volta, il lavoratore che agisce, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la suddetta presunzione ex art. 1218 c.c. (cfr., Cass., n. 10319/2017).

Tuttavia, ribadisce il collegio, l'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate.

La responsabilità datoriale, infatti, sussisterà solo se la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

Niente risarcimento all'insegnante ferita dal tappo di spumante durante la festa a scuola

Nel caso in esame, come rilevato dalla Corte d'Appello, il non proibire l'iniziativa del festeggiamento attesa la partecipazione di ragazzi maggiorenni o comunque prossimi alla maturità (dunque in età adolescenziale avanzata) e il carattere usuale della stessa, non consentivano di ravvisare un'aggravamento del rischio professionale.

Neppure risultava che l'uso di alcolici fosse stato assentito e che la condotta abnorme e imprevedibile dell'alunno (avvicinatosi a breve distanza dall'insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante) fosse stata, in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica: pertanto, non vi sarebbe stata una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l'ordinario orario di lezione scolastiche.

Una conclusione che la Cassazione accoglie atteso che (ex artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. n. 626/1994) la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore è integrata solo allorché, con comportamenti specifici e anomali, sia determinato un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere, mentre non può farsi discendere dall'art. 2087 c.c. un obbligo del datore di impedire comportamenti anomali e imprevedibili.

La mera verificazione del danno, conclude il Collegio, non è di per sé sola sufficiente a far scattare a carico del datore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea a evitare l'evento, presupponendo detta prova la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del nesso di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno medesimo.

Cassazione, sentenza n. 749/2018

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